Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito PCM) e' il titolare del trattamento dei dati personali. 2. Il presente decreto individua i soggetti medianti i quali la PCM esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti articolazioni organizzative della PCM: dipartimenti e uffici autonomi, come individuati all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e gli organismi collegiali presso gli stessi istituiti, uffici di diretta collaborazione del Presidente e delle autorita' politiche delegate dal Presidente del Consiglio, strutture di missione. 4. Sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali le strutture dei commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le strutture dei commissari straordinari incaricati sulla base di leggi speciali, le strutture dei rappresentanti del Governo nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' il Dipartimento della protezione civile, la Scuola nazionale dell'amministrazione e l'UTA. 5. Le strutture di cui al comma 4, provvedono in via autonoma a tutti gli adempimenti previsti dal regolamento, nonche' alla designazione di un proprio RPD. 6. Ove ricorra l'ipotesi di contitolarita' con la PCM, le rispettive responsabilita' sono disciplinate dagli accordi previsti dall'art. 26 del regolamento.