Art. 6 
 
                    Responsabile della protezione 
                         dei dati personali 
 
  1. Il Segretario generale nomina il RPD della PCM fra  soggetti  in
possesso dei requisiti  previsti  dal  regolamento  e  stabilisce  la
durata dell'incarico. 
  2. Il RPD assolve ai compiti previsti dall'art. 39 del  Regolamento
e agli eventuali altri compiti affidati allo  stesso  dal  Segretario
generale. 
  3. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti, qualora non sia stata
appositamente individuata, con  contratto  di  servizi  una  societa'
esterna, al RPD e' assegnato personale  di  supporto  con  specifiche
competenze giuridiche, informatiche, di analisi e reingegnerizzazione
di processi, di risk assessment e risk management,  anche  ricorrendo
ad esperti incaricati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303. 
  4. Il personale di cui al comma 3 e' collocato  in  una  struttura,
dotata di autonomia funzionale e gestionale, istituita  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  posta  presso
l'Ufficio del Segretario generale. 
  5. La PCM sostiene il  RPD  nell'esecuzione  dei  compiti  ad  esso
affidati  assicurando  l'autonomia  e  le  risorse   necessarie   per
assolverli come previsto dall'art. 38 del regolamento.