Art. 7 Registro delle attivita' di trattamento 1. Il Segretario generale indica alle strutture della PCM, con proprio atto, le modalita' operative per l'organizzazione del registro delle attivita' di trattamento ai sensi dell'art. 30 del regolamento. 2. I soggetti di cui all'art. 3, provvedono alla tenuta e all'aggiornamento del registro delle attivita' di trattamento, con riferimento agli ambiti di competenza delle strutture cui sono preposti. 3. Il Dipartimento per i servizi strumentali assicura la disponibilita' di una procedura informatizzata di cui le strutture si avvalgono per la gestione del registro delle attivita' di trattamento.