Art. 8 Responsabile del trattamento 1. La funzione di responsabile del trattamento discende da contratto o altro atto giuridico, sottoscritto dal titolare del trattamento ossia da chi ne esercita le funzioni, ai sensi dell'art. 3. 2. Il responsabile del trattamento tratta i dati personali in applicazione di quanto espressamente previsto nel contratto o in altro atto giuridico di cui al comma 1, e ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31 del regolamento, in ordine a: a) materia disciplinata e durata del trattamento; b) natura e le finalita' del trattamento; c) tipo di dati personali; d) categorie di interessati; e) obblighi e i diritti del titolare del trattamento.