Art. 2
Modalita' operative
1. L'agevolazione di cui all'art. 1 e' concessa nel limite di spesa
di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
2. Al fine dell'ammissione al beneficio, in relazione ad ogni
assunzione operata sulla base delle agevolazioni previste dal
presente decreto, le cooperative sociali devono produrre la
certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi
sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle
case-rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto - legge n. 93 del
2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013.
3. Le agevolazioni contributive di cui al presente decreto sono
riconosciute dall'Inps in base all'ordine cronologico di
presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali nei
limiti delle risorse di cui al comma 1.
4. Il rimborso all'Inps degli oneri derivanti dall'esonero
contributivo di cui all'art. 1 e' effettuato sulla base di apposita
rendicontazione.
5. L'Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti
dal presente articolo fornendo i relativi elementi al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2018
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'interno
Minniti
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1970