Art. 2 
 
                         Modalita' operative 
 
  1. L'agevolazione di cui all'art. 1 e' concessa nel limite di spesa
di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. 
  2. Al fine dell'ammissione  al  beneficio,  in  relazione  ad  ogni
assunzione  operata  sulla  base  delle  agevolazioni  previste   dal
presente  decreto,  le  cooperative  sociali   devono   produrre   la
certificazione del percorso  di  protezione  rilasciata  dai  servizi
sociali del comune di residenza o dai centri  anti-violenza  o  dalle
case-rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto  -  legge  n.  93  del
2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013. 
  3. Le agevolazioni contributive di cui  al  presente  decreto  sono
riconosciute   dall'Inps   in   base   all'ordine   cronologico    di
presentazione delle domande da parte delle  cooperative  sociali  nei
limiti delle risorse di cui al comma 1. 
  4.  Il  rimborso  all'Inps  degli  oneri   derivanti   dall'esonero
contributivo di cui all'art. 1 e' effettuato sulla base  di  apposita
rendicontazione. 
  5. L'Inps provvede al monitoraggio delle minori  entrate  derivanti
dal presente articolo fornendo i relativi elementi al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 maggio 2018 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                      Poletti         
Il Ministro dell'interno 
          Minniti        

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1970