IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, recante «Disposizioni per  il  riordino  della  normativa  in
materia di servizi per il lavoro e  di  politiche  attive,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 10  dicembre  2014,  n.  183»,  che
demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  anche  su
proposta dell'Agenzia nazionale per le politiche  attive  del  lavoro
(ANPAL), la definizione del concetto di offerta di lavoro congrua; 
  Visto l'art. 25, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del
2015, che stabilisce i principi in base ai  quali  il  Ministero  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  definisce  l'offerta  di  lavoro
congrua; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il  diritto
al lavoro dei disabili»; 
  Vista la legge 28 giugno 2012,  n.  92,  recante  «Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita», e, in particolare, l'art. 4, commi 41 e 42; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Vista  la  proposta  dell'ANPAL  approvata  con  deliberazione  del
Consiglio di amministrazione n. 2/2018 nella seduta del  14  febbraio
2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Ambito di applicazione e principi 
 
  1. Il presente decreto definisce l'offerta  di  lavoro  congrua  ai
sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo n. 150 del  2015,
in base ai seguenti principi: 
    a) coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e  competenze
maturate; 
    b) distanza  del  luogo  di  lavoro  dal  domicilio  e  tempi  di
trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; 
    c) durata dello stato di disoccupazione. 
  2. Per i soggetti percettori di indennita' di cui all'art.  21  del
decreto legislativo n.  150  del  2015,  ai  fini  della  definizione
dell'offerta di lavoro congrua, oltre ai principi di cui al comma  1,
si tiene conto anche dell'entita' della retribuzione dell'offerta  di
lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma  1,  lettera  d),
del decreto legislativo n. 150 del 2015.