IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche su proposta dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), la definizione del concetto di offerta di lavoro congrua; Visto l'art. 25, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, che stabilisce i principi in base ai quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce l'offerta di lavoro congrua; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», e, in particolare, l'art. 4, commi 41 e 42; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Vista la proposta dell'ANPAL approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 2/2018 nella seduta del 14 febbraio 2018; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e principi 1. Il presente decreto definisce l'offerta di lavoro congrua ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, in base ai seguenti principi: a) coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate; b) distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; c) durata dello stato di disoccupazione. 2. Per i soggetti percettori di indennita' di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ai fini della definizione dell'offerta di lavoro congrua, oltre ai principi di cui al comma 1, si tiene conto anche dell'entita' della retribuzione dell'offerta di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015.