Art. 10 Disposizioni transitorie e finali 1. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015, dalla data di adozione del presente decreto, le previsioni di cui all'art. 4, commi 41 e 42, della legge n. 92 del 2012 non trovano piu' applicazione. 2. L'art. 4 trova applicazione a decorrere dalla piena operativita' del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro tramite cui e' reso disponibile il sistema di classificazione dei settori economico-professionali. Nelle more si fa riferimento al profilo o ai profili professionali per i quali il lavoratore ha manifestato la disponibilita' nel patto di servizio personalizzato. 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 aprile 2018 Il Ministro: Poletti Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1971