Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «centri per l'Impiego» (CPI): gli uffici  territoriali  aperti
al pubblico, costituiti dalle regioni e dalle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, che svolgono  attivita'  ed  erogano  servizi  e
misure di politica attiva del lavoro, ai sensi degli articoli 11, 18,
20, 21, 22 e 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015; 
    b) «patto di servizio personalizzato»: il patto di  cui  all'art.
20 decreto legislativo n. 150 del 2015; 
    c) «stato di disoccupazione»: condizione del  soggetto  privo  di
lavoro che sia immediatamente disponibile  allo  svolgimento  e  alla
ricerca di una  attivita'  lavorativa,  ai  sensi  dell'art.  19  del
decreto legislativo n. 150 del 2015; 
    d) «classificazione dei settori  economico-professionali»  (SEP):
sistema  di  classificazione   che,   a   partire   dai   codici   di
classificazione statistica ISTAT relativi alle  attivita'  economiche
(ATECO)  e  alle  professioni  (Classificazione  delle  Professioni),
consente di aggregare in settori l'insieme delle  attivita'  e  delle
professionalita' operanti nel mercato del lavoro; 
    e)  «settore  economico-professionale»:  livello  primario  della
classificazione SEP, organizzato secondo una sequenza descrittiva che
a partire dai principali processi di lavoro prevede,  nell'ambito  di
questi ultimi, l'identificazione  di  specifiche  aree  di  attivita'
(ADA).