Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «centri per l'Impiego» (CPI): gli uffici territoriali aperti al pubblico, costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attivita' ed erogano servizi e misure di politica attiva del lavoro, ai sensi degli articoli 11, 18, 20, 21, 22 e 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015; b) «patto di servizio personalizzato»: il patto di cui all'art. 20 decreto legislativo n. 150 del 2015; c) «stato di disoccupazione»: condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attivita' lavorativa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015; d) «classificazione dei settori economico-professionali» (SEP): sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle attivita' economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in settori l'insieme delle attivita' e delle professionalita' operanti nel mercato del lavoro; e) «settore economico-professionale»: livello primario della classificazione SEP, organizzato secondo una sequenza descrittiva che a partire dai principali processi di lavoro prevede, nell'ambito di questi ultimi, l'identificazione di specifiche aree di attivita' (ADA).