Art. 3 Durata dello stato di disoccupazione 1. Ai fini della determinazione dell'offerta di lavoro congrua, la durata dello stato di disoccupazione viene computata a decorrere dal giorno in cui e' presentata la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, con l'esclusione dei periodi di sospensione dello stato di disoccupazione, fino al giorno in cui l'offerta di lavoro viene proposta. 2. Ai fini del presente decreto, come esemplificato nelle tabelle 1 e 2 allegate e che ne formano parte integrante, la durata dello stato di disoccupazione viene considerata in relazione ai seguenti intervalli di tempo: a) da zero fino a sei mesi; b) da piu' di sei fino a dodici mesi; c) piu' di dodici mesi.