Art. 3 
 
                Durata dello stato di disoccupazione 
 
  1. Ai fini della determinazione dell'offerta di lavoro congrua,  la
durata dello stato di disoccupazione viene computata a decorrere  dal
giorno  in  cui  e'  presentata   la   dichiarazione   di   immediata
disponibilita'  allo  svolgimento  di  attivita'  lavorativa  di  cui
all'art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, con l'esclusione
dei periodi di sospensione dello stato  di  disoccupazione,  fino  al
giorno in cui l'offerta di lavoro viene proposta. 
  2. Ai fini del presente decreto, come esemplificato nelle tabelle 1
e 2 allegate e che ne formano parte integrante, la durata dello stato
di  disoccupazione  viene  considerata  in  relazione   ai   seguenti
intervalli di tempo: 
    a) da zero fino a sei mesi; 
    b) da piu' di sei fino a dodici mesi; 
    c) piu' di dodici mesi.