Art. 7 Entita' della retribuzione per i percettori di misure di sostegno al reddito 1. Per i soggetti destinatari di misure di sostegno al reddito di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, indipendentemente dalla durata dello stato di disoccupazione, l'offerta di lavoro e' congrua se l'entita' della retribuzione, al netto dei contributi a carico del lavoratore, e' superiore di almeno il 20 per cento dell'indennita' percepita nell'ultimo mese precedente, senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarieta' di cui decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 2. L'Inps mette a disposizione dei centri per l'impiego, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, tutte le informazioni relative alle indennita' erogate dall'Istituto.