Art. 8 Condizionalita' e giustificato motivo di rifiuto dell'offerta di lavoro congrua 1. La mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua ai sensi del presente decreto, in assenza di giustificato motivo, determina l'applicazione dei meccanismi di condizionalita' di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015. 2. Il giustificato motivo ricorre in caso di: a) documentato stato di malattia o di infortunio; b) servizio civile e richiamo alle armi; c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; d) gravi motivi familiari documentati o certificati; e) casi di limitazione legale della mobilita' personale; f) ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati cioe' ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua. 3. Le ipotesi di giustificato motivo, salvo casi eccezionali, sono comunicate e documentate entro due giorni lavorativi dalla proposta dell'offerta di lavoro congrua, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 4. Nel caso in cui le giustificazioni di cui al comma 3 non siano ritenute idonee, il centro per l'impiego ne da' comunicazione all'interessato il quale, nei successivi due giorni, puo' chiedere di essere sentito. 5. Il centro per l'impiego, in caso di necessita' di chiarimenti in merito a fattispecie specifiche relative alla sussistenza o meno di un giustificato motivo, puo' presentare richiesta di parere, d'intesa e per il tramite dei competenti uffici regionali, all'ANPAL, prospettando la possibile soluzione da adottare. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, senza che l'ANPAL si sia pronunciata, la soluzione prospettata dal centro per l'impiego si considera assentita.