IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro, in attuazione dell'art. 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che riserva l'esercizio dell'attivita' di compro oro agli operatori iscritti in apposito registro all'uopo istituito presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi; Visto il comma 4 del predetto art. 3, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 12 aprile 2018; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente decreto si intende per: a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei confronti degli operatori compro oro; b) attivita' di compro oro: l'attivita' commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata, in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attivita' prevalente, dagli operatori compro oro; c) autorita' competenti: il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unita' d'informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e la Guardia di finanza che opera, nei casi previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, attraverso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria; d) banca dati: l'archivio di dati, di cui e' titolare l'OAM, finalizzato alla gestione dei dati e delle informazioni acquisiti ai sensi del presente decreto e suscettibile di interrogazioni da parte delle autorita' e degli altri soggetti abilitati attraverso specifiche chiavi di ricerca; e) documento di identificazione: un documento d'identita' o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente; f) licenza: l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' in materia di oggetti preziosi di cui all'art. 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e relative norme esecutive; g) OAM: indica l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'art. 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; h) operatore compro oro: il soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attivita' di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro; i) preposto: la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; l) registro degli operatori compro oro: il registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attivita' di compro oro; m) sede operativa: la sede ovvero le sedi, diverse da quella legale, in cui e' svolta l'attivita' di compro oro anche per mezzo di uno o piu' preposti.