Art. 2 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalita' tecniche d'invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro, al fine di rendere tempestivamente disponibili alle autorita' competenti, all'autorita' giudiziaria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e alle amministrazioni interessate, dati e informazioni riguardanti gli operatori compro oro. Il trattamento dei dati e' effettuato dall'OAM per le esclusive finalita' di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.