Art. 3 Iscrizione nel registro degli operatori compro oro 1. I soggetti interessati richiedono l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro con apposita istanza inviata telematicamente all'OAM, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'Organismo. L'accesso all'area dedicata e' consentito previa registrazione. 2. L'istanza di iscrizione contiene: a) per le persone fisiche: 1) il cognome e il nome; 2) il luogo e la data di nascita; 3) il codice fiscale; 4) la residenza anagrafica nonche' il domicilio, se diverso dalla residenza; 5) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra l'interessato e l'OAM; 6) l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con l'indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento; 7) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; 8) gli estremi della licenza; 9) gli estremi del conto corrente dedicato di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92; b) per le persone giuridiche: 1) la denominazione sociale; 2) la data di costituzione; 3) il codice fiscale; 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa; 5) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del legale rappresentante; 6) l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con l'indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento; 7) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; 8) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra l'interessato e l'OAM; 9) l'indicazione, ove posseduto, del codice operatore professionale in oro, attribuito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7; 10) gli estremi della licenza; 11) gli estremi del conto corrente dedicato di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92. 3. All'istanza d'iscrizione di cui al comma 1, e' allegata copia dei documenti di identificazione del soggetto che richiede l'iscrizione, e, per le persone giuridiche, del legale rappresentante, l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente che comprovi il possesso e la perdurante validita' della licenza nonche' copia del versamento del contributo di cui all'art. 5. 4. L'OAM, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, verificata la regolarita' e completezza dell'istanza d'iscrizione e della documentazione allegata, dispone ovvero nega l'iscrizione dell'istante nel registro degli operatori compro oro e assegna all'iscritto un codice identificativo unico. 5. Il termine di cui comma 4 puo' essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a quindici giorni, qualora l'OAM ritenga l'istanza incompleta ovvero ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni relative ai dati trasmessi dall'interessato. In tale ipotesi l'OAM provvede a dame tempestivo avviso all'istante il quale fornisce le integrazioni, entro quindici giorni dal ricevimento del predetto avviso. Decorso tale termine, l'OAM dispone l'iscrizione del richiedente ovvero rigetta l'istanza, dando tempestiva e motivata comunicazione del rigetto all'interessato. Il rigetto dell'istanza non pregiudica il diritto dell'interessato di proporre una nuova istanza di iscrizione. 6. L' OAM provvede all'annotazione nel registro degli operatori compro oro di ogni comunicazione ricevuta dagli iscritti avente ad oggetto la variazione dei dati dichiarati ai fini dell'iscrizione. 7. Gli operatori compro oro comunicano la variazione dei dati comunicati ai fini dell'iscrizione nel registro, entro dieci giorni dall'intervenuta variazione. La comunicazione e' effettuata tramite apposito servizio disponibile nell'area privata dedicata del portale dell'OAM.