Art. 3 
 
         Iscrizione nel registro degli operatori compro oro 
 
  1. I soggetti  interessati  richiedono  l'iscrizione  nel  registro
degli   operatori   compro   oro   con   apposita   istanza   inviata
telematicamente all'OAM, utilizzando il servizio  presente  nell'area
privata  dedicata  del  portale  dell'Organismo.  L'accesso  all'area
dedicata e' consentito previa registrazione. 
  2. L'istanza di iscrizione contiene: 
    a) per le persone fisiche: 
      1) il cognome e il nome; 
      2) il luogo e la data di nascita; 
      3) il codice fiscale; 
      4) la residenza anagrafica nonche'  il  domicilio,  se  diverso
dalla residenza; 
      5)  un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  per  le
comunicazioni tra l'interessato e l'OAM; 
      6) l'indirizzo di ciascuna sede  operativa,  con  l'indicazione
della citta' e del relativo codice di avviamento; 
      7) il cognome, il nome, il luogo  e  la  data  di  nascita,  il
codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; 
      8) gli estremi della licenza; 
      9) gli estremi del conto corrente dedicato di cui  all'art.  5,
comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92; 
    b) per le persone giuridiche: 
      1) la denominazione sociale; 
      2) la data di costituzione; 
      3) il codice fiscale; 
      4) la sede legale e, se diversa  dalla  sede  legale,  la  sede
amministrativa; 
      5) il cognome, il nome, il luogo  e  la  data  di  nascita,  il
codice fiscale del legale rappresentante; 
      6) l'indirizzo di ciascuna sede  operativa,  con  l'indicazione
della citta' e del relativo codice di avviamento; 
      7) il cognome, il nome, il luogo  e  la  data  di  nascita,  il
codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; 
      8)  un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  per  le
comunicazioni tra l'interessato e l'OAM; 
      9)  l'indicazione,  ove   posseduto,   del   codice   operatore
professionale in  oro,  attribuito  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7; 
      10) gli estremi della licenza; 
      11) gli estremi del conto corrente dedicato di cui all'art.  5,
comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92. 
  3. All'istanza d'iscrizione di cui al comma 1,  e'  allegata  copia
dei  documenti  di  identificazione   del   soggetto   che   richiede
l'iscrizione,   e,   per   le   persone   giuridiche,   del    legale
rappresentante,    l'attestazione,    rilasciata    dalla    questura
territorialmente competente che comprovi il possesso e la  perdurante
validita' della licenza nonche' copia del versamento  del  contributo
di cui all'art. 5. 
  4.  L'OAM,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione   dell'istanza,
verificata la regolarita' e completezza dell'istanza  d'iscrizione  e
della  documentazione  allegata,  dispone  ovvero  nega  l'iscrizione
dell'istante nel  registro  degli  operatori  compro  oro  e  assegna
all'iscritto un codice identificativo unico. 
  5. Il termine di cui comma 4 puo' essere sospeso  una  sola  volta,
per un periodo non superiore a quindici giorni, qualora l'OAM ritenga
l'istanza incompleta ovvero ritenga  necessario  acquisire  ulteriori
informazioni relative ai dati  trasmessi  dall'interessato.  In  tale
ipotesi l'OAM provvede a dame tempestivo avviso all'istante il  quale
fornisce le integrazioni, entro quindici giorni dal  ricevimento  del
predetto avviso. Decorso tale termine, l'OAM dispone l'iscrizione del
richiedente ovvero rigetta l'istanza,  dando  tempestiva  e  motivata
comunicazione del rigetto all'interessato.  Il  rigetto  dell'istanza
non pregiudica il diritto  dell'interessato  di  proporre  una  nuova
istanza di iscrizione. 
  6. L' OAM provvede all'annotazione  nel  registro  degli  operatori
compro oro di ogni comunicazione ricevuta dagli  iscritti  avente  ad
oggetto la variazione dei dati dichiarati ai fini dell'iscrizione. 
  7. Gli operatori compro  oro  comunicano  la  variazione  dei  dati
comunicati ai fini dell'iscrizione nel registro, entro  dieci  giorni
dall'intervenuta variazione. La comunicazione e'  effettuata  tramite
apposito servizio disponibile nell'area privata dedicata del  portale
dell'OAM.