Art. 4 Registro degli operatori compro oro l. Il registro degli operatori compro oro comprende una sezione ad accesso pubblico ed una sottosezione ad accesso riservato. 2. Nella sezione ad accesso pubblico sono annotati: a) i seguenti dati trasmessi dall'operatore compro oro ai fini dell'iscrizione nel registro con le modalita' di cui all'art. 3, nonche' le successive variazioni: 1) il cognome e il nome del compro oro persona fisica o la denominazione sociale e la sede legale, in caso di persona giuridica; 2) l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con l'indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento; 3) gli estremi della licenza. 3. L'OAM cura la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' dei dati riportati nella sezione ad accesso pubblico del registro degli operatori compro oro, prevedendo idonee modalita' di consultazione e visualizzazione della sezione stessa. 4. Nella sottosezione ad accesso riservato sono annotati, oltre ai dati e alle informazioni trasmessi dall'operatore compro oro in occasione della presentazione dell'istanza d'iscrizione e le successive variazioni: a) gli estremi dei decreti sanzionatori emessi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, per la violazione degli articoli 4, 6 e 7, del medesimo decreto; b) gli estremi dei i provvedimenti di sospensione dall'esercizio dell'attivita' di compro oro adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92; c) gli estremi dei provvedimenti di cancellazione dal registro adottati ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92; d) gli estremi dei provvedimenti sanzionatori di richiamo, sanzione pecuniaria, sospensione e cancellazione dagli elenchi e registri tenuti dall'OAM, adottati a carico di un medesimo soggetto nonche', per le persone giuridiche, gli estremi degli atti adottati dall'OAM a carico di titolari di poteri di amministrazione, direzione e controllo del soggetto sanzionato. 5. L'OAM provvede alla tempestiva annotazione dei provvedimenti di cui al comma 4. E' considerata tempestiva l'annotazione effettuata entro quindici giorni dalla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, ovvero dalla data del provvedimento di cancellazione adottato ai sensi dell'art. 11, comma 6 del medesimo decreto legislativo. 6. L'OAM, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettere a) e c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 assicura la tenuta del registro degli operatori compro oro, l'aggiornamento dei dati ivi contenuti, la gestione e conservazione dei documenti necessari all'iscrizione e alla permanenza nel registro anche effettuando controlli a campione, tesi a verificare l'attualita' dei dati e la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione. L'OAM, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, cura altresi' la tempestiva cancellazione degli iscritti che non ottemperano all'obbligo di contribuzione.