Art. 4 
 
                 Registro degli operatori compro oro 
 
  l. Il registro degli operatori compro oro comprende una sezione  ad
accesso pubblico ed una sottosezione ad accesso riservato. 
  2. Nella sezione ad accesso pubblico sono annotati: 
    a) i seguenti dati trasmessi dall'operatore compro  oro  ai  fini
dell'iscrizione nel registro con le  modalita'  di  cui  all'art.  3,
nonche' le successive variazioni: 
      1) il cognome e il nome del compro  oro  persona  fisica  o  la
denominazione sociale e la sede legale, in caso di persona giuridica; 
      2) l'indirizzo di ciascuna sede  operativa,  con  l'indicazione
della citta' e del relativo codice di avviamento; 
      3) gli estremi della licenza. 
  3. L'OAM cura la chiarezza, la completezza e  l'accessibilita'  dei
dati riportati nella sezione ad accesso pubblico del  registro  degli
operatori compro oro, prevedendo idonee modalita' di consultazione  e
visualizzazione della sezione stessa. 
  4. Nella sottosezione ad accesso riservato sono annotati, oltre  ai
dati e alle  informazioni  trasmessi  dall'operatore  compro  oro  in
occasione  della  presentazione  dell'istanza   d'iscrizione   e   le
successive variazioni: 
    a)  gli  estremi  dei  decreti  sanzionatori  emessi,  ai   sensi
dell'art. 11 comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  92,
per la violazione degli articoli 4, 6 e 7, del medesimo decreto; 
    b) gli estremi dei i provvedimenti di sospensione  dall'esercizio
dell'attivita' di compro oro adottati dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 92; 
    c) gli estremi dei provvedimenti di  cancellazione  dal  registro
adottati ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 92; 
    d)  gli  estremi  dei  provvedimenti  sanzionatori  di  richiamo,
sanzione pecuniaria, sospensione  e  cancellazione  dagli  elenchi  e
registri tenuti dall'OAM, adottati a carico di un  medesimo  soggetto
nonche', per le persone giuridiche, gli estremi degli  atti  adottati
dall'OAM a carico di titolari di poteri di amministrazione, direzione
e controllo del soggetto sanzionato. 
  5. L'OAM provvede alla tempestiva annotazione dei provvedimenti  di
cui al comma 4. E' considerata  tempestiva  l'annotazione  effettuata
entro quindici giorni dalla comunicazione del Ministero dell'economia
e delle finanze ai sensi dell'art. 11,  commi  2  e  4,  del  decreto
legislativo  25  maggio  2017,  n.  92,   ovvero   dalla   data   del
provvedimento di cancellazione adottato ai sensi dell'art. 11,  comma
6 del medesimo decreto legislativo. 
  6. L'OAM, ai sensi dell'art. 3,  comma  4,  lettere  a)  e  c)  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  92  assicura  la  tenuta  del
registro degli operatori compro oro,  l'aggiornamento  dei  dati  ivi
contenuti,  la  gestione  e  conservazione  dei  documenti  necessari
all'iscrizione e  alla  permanenza  nel  registro  anche  effettuando
controlli a campione, tesi a verificare l'attualita' dei  dati  e  la
permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione. L'OAM, ai  sensi
dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  92,
cura altresi' la tempestiva  cancellazione  degli  iscritti  che  non
ottemperano all'obbligo di contribuzione.