Art. 5 
 
Contributi a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione per
                       la tenuta del registro 
 
  1. L'OAM, ai  fini  della  determinazione  del  contributo  di  cui
all'art. 3, comma 4, lettera f) del  decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 92, dovuto dagli operatori compro oro a fronte dei costi  di
istituzione, sviluppo e gestione  del  registro,  tiene  conto  della
natura giuridica e della complessita'  organizzativa  dell'operatore,
desumibili da elementi quali il numero di sedi operative,  il  numero
dei preposti  e  l'esclusivita'  o  secondarieta'  dell'attivita'  di
compro oro esercitata. Al fine di contenere gli oneri a carico  degli
operatori compro oro, l'OAM,  anche  in  funzione  del  numero  degli
iscritti  e  in  misura  proporzionale  alla  loro  dimensione,  puo'
determinare, a carico di ciascun  operatore,  un  contributo  per  la
prima iscrizione nel registro  e  un  contributo  di  iscrizione  per
ciascuna delle annualita' successive alla prima. 
  2. Le somme riscosse da OAM, a titolo di contributo ovvero ai sensi
e per gli effetti dell'art. 9 del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 92, sono destinate a coprire i costi di  istituzione,  sviluppo  e
gestione del registro.