Art. 5 Contributi a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione per la tenuta del registro 1. L'OAM, ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 3, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, dovuto dagli operatori compro oro a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro, tiene conto della natura giuridica e della complessita' organizzativa dell'operatore, desumibili da elementi quali il numero di sedi operative, il numero dei preposti e l'esclusivita' o secondarieta' dell'attivita' di compro oro esercitata. Al fine di contenere gli oneri a carico degli operatori compro oro, l'OAM, anche in funzione del numero degli iscritti e in misura proporzionale alla loro dimensione, puo' determinare, a carico di ciascun operatore, un contributo per la prima iscrizione nel registro e un contributo di iscrizione per ciascuna delle annualita' successive alla prima. 2. Le somme riscosse da OAM, a titolo di contributo ovvero ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono destinate a coprire i costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.