Art. 7 Disposizioni finali 1 Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'OAM avvia la gestione del registro degli operatori compro oro. Gli interessati gia' operativi, che presentano istanza di iscrizione entro trenta giorni dalla data del predetto avvio, possono continuare a svolgere l'attivita' di compro oro fino alla scadenza dei termini di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del presente decreto.