Art. 2 Misure urgenti per il completamento dei piani di crisi aziendale 1. All'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017.» sono sostituite dalle seguenti: «aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017.».
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 1, comma 145, della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla presente legge: «145. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unita' di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unita' di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuita' delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017.».