Art. 2 
 
 
                 Misure urgenti per il completamento 
                    dei piani di crisi aziendale 
 
  1. All'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole: «concesse entro la data del  31  dicembre  2016  e  aventi
durata con effetti nell'anno 2017.» sono sostituite  dalle  seguenti:
«aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e  durata  fino
al 31 dicembre 2017.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1, comma 145, della citata legge n.
          205 del 2017, come modificato dalla presente legge: 
              «145.  Al  fine  del  compimento  dei  piani  di  nuova
          industrializzazione, di recupero o di tenuta  occupazionale
          relativi a crisi aziendali incardinate presso le unita'  di
          crisi  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  o  delle
          regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle  risorse
          loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis,  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le  regioni,
          a seguito di specifici  accordi  sottoscritti  dalle  parti
          presso le unita' di  crisi  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico o delle stesse regioni, possono autorizzare,  per
          un  periodo  massimo  di  dodici  mesi,  le   proroghe   in
          continuita'  delle  prestazioni   di   cassa   integrazione
          guadagni in deroga aventi efficacia temporale entro  il  31
          dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017.».