IL DIRETTORE GENERALE 
          per il trasporto stradale e per l'intermodalita' 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205  che  destina  al  settore
dell'autotrasporto per l'annualita' 2018 risorse finanziarie pari  ad
euro 236.181.685; 
  Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 27 marzo 2018, n.  153
(registrato dalla Corte dei conti in data 19 aprile 2018) che,  sulla
base dell'art. 1, comma 150 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
ripartisce  le  risorse   complessivamente   destinate   al   settore
dell'autotrasporto per  l'annualita'  2018  fra  le  diverse  ipotesi
d'intervento ed in particolare  l'art.  1  comma  1  lettera  d)  che
destina 33.600.000 a favore degli investimenti; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
20  aprile  2018,  n.  221  recante  modalita'  di  ripartizione   ed
erogazione  delle  risorse  finanziarie  destinate  a  favore   degli
investimenti delle imprese di autotrasporto (registrato  dalla  Corte
dei conti in data 28 maggio 2018); 
  Visto in  particolare  l'art.  3,  comma  2  del  suddetto  decreto
ministeriale che rinvia ad  un  successivo  decreto  dirigenziale  la
disciplina delle modalita' di dimostrazione, da parte degli aspiranti
ai   benefici,   della   sussistenza   dei   requisiti   tecnici   di
ammissibilita'  dei  beni  acquisiti,  nonche'  delle  modalita'   di
presentazione delle domande di ammissione ai benefici medesimi  e  le
modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria; 
  Considerato che l'art. 2 comma 1 del medesimo decreto  ministeriale
prevede quale condizione di ammissibilita'  del  contributo  che  gli
investimenti siano avviati in data successiva all'entrata  in  vigore
del decreto ministeriale n. 221/2018 e che siano ultimati entro il 15
aprile 2019; 
  Visto il decreto n. 39753 con  cui  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha
disposto le relative variazioni di bilancio per l'annualita'  2018  a
favore del capitolo n. 7309/1 per euro 33.600.000; 
  Visto il regolamento UNECE 83 in materia di  disposizioni  uniformi
relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle  emissioni
inquinanti sulla base del carburante utilizzato; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1°  dicembre  2015,  n.  219  recante  sistema  di   riqualificazione
elettrica  destinato  ad  equipaggiare  autovetture  M  e  N1   (c.d.
«retrofit»); 
  Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18  giugno  2009,  relativo
all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede  la  possibilita'
della concessione di  incentivi  finanziari  per  la  demolizione  di
veicoli non conformi al regolamento stesso; 
  Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
costituiscono fattispecie di aiuti  di  Stato  ai  sensi  e  per  gli
effetti  degli  articoli  articoli  107  e  108  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e  l'art.
17 che consentono aiuti agli investimenti a favore  delle  piccole  e
medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli
investimenti per innalzare  il  livello  della  tutela  ambientale  o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea; 
  Visto l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE)  n.  651/2014  in
materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato; 
  Visto, inoltre,  l'allegato  1  al  regolamento  (UE)  n.  651/2014
recante la definizione di PMI e la specificazione dei criteri per  la
loro individuazione sotto il profilo  finanziario  e  dei  lavoratori
addetti (ULA); 
  Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per  la  quantificazione  dei  relativi  contributi,  ai  sensi   del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della  Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento,  in  via  generale,  al
sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista scientifico ed ambientale; 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n.  115  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in  materia  di  istituzione
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.); 
  Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed  integrazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi»   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita'  operative  ed
attuative della misura  d'incentivazione  prevista  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  n.  221/2018,  giusta
quanto dispone l'art. 3 dello stesso decreto in ordine alla  gestione
dell'attivita' istruttoria, alle  modalita'  di  presentazione  delle
domande  di  ammissione  ai  benefici,  nonche'  alle  modalita'   di
dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti.