Art. 10 
 
                        Attivita' istruttoria 
 
  1. L'Amministrazione per l'espletamento dell'attivita'  istruttoria
si avvale,  mediante  apposita  convenzione,  della  societa'  R.A.M.
Logistica,  Infrastrutture,  Trasporti  S.p.A.  che  provvede,  ferma
rimanendo  la  funzione  di  indirizzo  e  di   direzione   in   capo
all'Amministrazione, all'esame delle domande presentate nei termini e
della  documentazione  prodotta   a   comprova   degli   investimenti
effettuati. La Commissione di cui  al  successivo  comma  2,  qualora
sussistano i requisiti previsti dal presente  decreto,  inserisce  le
domande  accolte   in   appositi   elenchi,   dandone   comunicazione
all'impresa  tramite   notifica   del   relativo   provvedimento   di
ammissione,   ovvero   in   caso   contrario   notifica   all'impresa
l'esclusione con provvedimento motivato. 
  2. Con decreto dirigenziale e'  nominata  una  Commissione  per  la
validazione dell'istruttoria delle domande  presentate,  composta  da
Presidente, individuato tra i dirigenti  di  II  fascia  in  servizio
presso il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,  gli  affari
generali ed il  personale,  e  due  componenti,  individuati  tra  il
personale di area III, in servizio presso il  medesimo  Dipartimento,
nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria. 
  3. Qualora in esito ad una prima  fase  istruttoria,  si  ravvisino
lacune comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni
agli interessati, fissando un  termine  perentorio  non  superiore  a
quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa  medesima  non
abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non  sia  ritenuto
soddisfacente, l'istruttoria verra' conclusa sulla  sola  base  della
documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta  di
integrazione  istruttoria   e'   dovuta   per   la   mancanza   della
documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati  a  pena
di esclusione dal beneficio. 
  4.  Nel  caso  l'attivita'  istruttoria  riveli  la  mancanza   dei
requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto  ministeriale  n.
221/2018,  l'Amministrazione   esclude   senz'altro   l'impresa   dal
beneficio con provvedimento motivato.