Art. 3 Prova del perfezionamento dell'investimento 1. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, oltre alla documentazione tecnica di cui al successivo art. 4, il contratto di acquisizione avente data non anteriore alla data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni relative a semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 221/2018. 2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali si chiede il beneficio siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (in materia di documentazione amministrativa). 3. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della domanda. La prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta societa'. La mancanza anche di uno solo di tali documenti comportera' l'esclusione dell'impresa dal beneficio. 4. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dei contributi e' subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 ed il termine del 15 aprile 2019. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ne' di veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.