Art. 3 
 
             Prova del perfezionamento dell'investimento 
 
  1.   Ai   fini   della    prova    dell'avvenuto    perfezionamento
dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno  l'onere
di  trasmettere,  oltre  alla  documentazione  tecnica  di   cui   al
successivo art. 4, il  contratto  di  acquisizione  avente  data  non
anteriore alla data di  pubblicazione  del  decreto  ministeriale  n.
221/2018 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'
prova dell'integrale pagamento del prezzo  attraverso  la  produzione
della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui  risulti,  per
le acquisizioni relative a semirimorchi, anche il prezzo pagato per i
dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale
n. 221/2018. 
  2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali  si
chiede il beneficio siano redatti in lingua  straniera,  dovranno,  a
pena di esclusione, essere tradotti in  lingua  italiana  secondo  la
disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
28   dicembre   2000   n.   445   (in   materia   di   documentazione
amministrativa). 
  3. In ragione della sua peculiare  natura  ove  l'acquisizione  dei
beni  si  perfezioni  mediante  contratto  di  leasing   finanziario,
l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare  il  pagamento  dei
canoni in scadenza alla data ultima per  l'invio  della  domanda.  La
prova  del  pagamento  dei  suddetti  canoni  puo'   essere   fornita
alternativamente con la  fattura  rilasciata  all'utilizzatore  dalla
societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia  della
ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore  a  favore
della suddetta societa'. La  mancanza  anche  di  uno  solo  di  tali
documenti comportera' l'esclusione dell'impresa dal beneficio. 
  4.  In  caso  di  acquisizione  di  veicoli,  la  concessione   dei
contributi e' subordinata alla dimostrazione che  la  data  di  prima
immatricolazione dei veicoli sia avvenuta in Italia fra  la  data  di
pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 ed il termine  del
15 aprile 2019. In nessun caso saranno  prese  in  considerazione  le
acquisizioni  di  veicoli  effettuate  all'estero,  ne'  di   veicoli
immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in
Italia a chilometri zero.