Art. 4 
 
Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano  CNG  e  gas
  naturale liquefatto LNG, nonche' a trazione  elettrica  -  art.  1,
  comma 4, lettera a) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221 
 
  1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici  dei
veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto  di  merci  di  massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a
7 tonnellate a  trazione  alternativa  a  metano  CNG,  gas  naturale
liquefatto LNG e elettrica (Full Electric), di automezzi  industriali
pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG  e  gas
naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore
a 7 tonnellate nonche' per l'acquisizione di  dispositivi  idonei  ad
operare la riconversione di autoveicoli  per  il  trasporto  merci  a
motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, gli aspiranti
al beneficio hanno l'onere di produrre: 
    a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa  (ovvero
di copia della ricevuta attestante la presentazione  dell'istanza  di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini  della  dimostrazione,  fra  l'altro,  che
l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia,  ed  in  data  successiva
all'entrata in vigore del presente decreto; 
    b) attestazione  tecnica  del  costruttore  rilasciata  su  carta
intestata, attestante la sussistenza delle  caratteristiche  tecniche
previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traporti
n. 221/2018; 
    c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a  motorizzazione
termica in veicoli a trazione elettrica ex art. 2, comma  2,  lettera
c)  del  decreto  ministeriale   n.   221/2018,   prova   documentale
dell'acquisizione del sistema di riqualificazione  elettrica  nonche'
della relativa omologazione giusta quanto previsto  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°  dicembre  2015,  n.
219. 
  2. Relativamente ai veicoli a motorizzazione  ibrida  (elettrica  e
termica) l'aspirante al beneficio dovra' produrre, oltre  alla  prova
dell'avvenuta   immatricolazione,    l'attestazione    tecnica    del
costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche  tecniche
previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traporti
n. 221/2018 nonche' l'attestazione che certifichi che il  veicolo  e'
munito, per la propulsione, di almeno  due  diversi  convertitori  di
energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento  dell'energia  a
bordo del veicolo.