Art. 4 Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonche' a trazione elettrica - art. 1, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221 1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric), di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, gli aspiranti al beneficio hanno l'onere di produrre: a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione, fra l'altro, che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto; b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traporti n. 221/2018; c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica ex art. 2, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale n. 221/2018, prova documentale dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonche' della relativa omologazione giusta quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219. 2. Relativamente ai veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica e termica) l'aspirante al beneficio dovra' produrre, oltre alla prova dell'avvenuta immatricolazione, l'attestazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traporti n. 221/2018 nonche' l'attestazione che certifichi che il veicolo e' munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell'energia a bordo del veicolo.