Art. 5 
 
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a
  pieno carico pari o superiore a 11,5  tonnellate,  con  contestuale
  acquisizione di veicoli  nuovi  di  fabbrica -  art.  1,  comma  4,
  lettera b) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221 
 
  1. Quanto alla radiazione per rottamazione di  veicoli  pesanti  di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5  tonnellate,
con contestuale acquisizione di veicoli nuovi  di  fabbrica  conformi
alla normativa euro VI di massa complessiva a  pieno  carico  pari  o
superiore a 11,5 tonnellate, gli aspiranti ai benefici hanno  l'onere
di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei  seguenti
requisiti tecnici e condizioni: 
    a) prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del  numero
di targa dei veicoli rottamati e con  dichiarazione  dell'impresa  di
demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico  dei
suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione; 
    b) prova  dell'avvenuta  immatricolazione  dei  veicoli  euro  VI
tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta  di
immatricolazione  debitamente  protocollata  dal  competente  Ufficio
motorizzazione civile. Da tale documentazione dovra' risultare che il
veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in Italia. 
  2.  Ai  fini  dell'ammissione  al  contributo,  la  rottamazione  e
l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono,  indipendentemente
da ogni ordine di priorita', avvenire nel  periodo  compreso  fra  la
data di pubblicazione del  decreto  ministeriale  n.  221/2018  nella
Gazzetta Ufficiale e il termine del 15 aprile 2019.