Art. 8 Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse - art. 1, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221 1. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio portacasse, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre, a pena di inammissibilita', la seguente documentazione: a) contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 221/2018, da cui, fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo; b) documentazione da cui risulti che la consegna dei beni e' avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto; c) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia; d) relativamente ai veicoli documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 221/2018.