Art. 10
Ulteriori adempimenti
a carico delle imprese beneficiarie
1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti gia'
previsti dal presente decreto, e' tenuta a:
a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso
modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro
riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine,
nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia scelto la modalita' di
erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non
dedicato, i soggetti beneficiari sono tenuti a effettuare distinti
pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso
SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.);
b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi,
relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al
completamento del programma di investimento. In ogni caso, tenuto
conto di quanto stabilito dall'art. 140 del Regolamento (UE)
1303/2013, i documenti giustificativi di spesa devono essere
conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente
giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i
dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di
documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in
versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza
accettati;
c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche
mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni
e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da
altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in
materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi
e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e
rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di
effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilita'
separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili
nazionali;
f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti
sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e
integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma
di investimento.
2. Le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto degli indirizzi
operativi stabiliti con il decreto del Direttore generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero 6 marzo 2017. In particolare, le
imprese beneficiarie devono:
a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita'
dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo
nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, con le modalita'
allo scopo individuate dal Ministero;
b) garantire che le spese oggetto di agevolazione non abbiano
gia' fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai
sensi dell'art. 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) 1303/2013 e/o
nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali
sull'ammissibilita' delle spese;
c) rispettare quanto previsto in materia di stabilita' delle
operazioni dall'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013;
d) garantire il rispetto delle politiche dell'Unione europea e
delle norme nazionali in materia di ammissibilita' delle spese,
tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunita' e non
discriminazione;
e) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di
tutte le attivita' in materia di monitoraggio, controllo e
pubblicita' previsti dalla normativa europea relativa all'utilizzo
delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui
al Regolamento (UE) 1303/2013 e successive disposizioni attuative e
delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero.