Art. 10 Ulteriori adempimenti a carico delle imprese beneficiarie 1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti gia' previsti dal presente decreto, e' tenuta a: a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine, nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia scelto la modalita' di erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non dedicato, i soggetti beneficiari sono tenuti a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.); b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento. In ogni caso, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati; c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati; e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilita' separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali; f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento. 2. Le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto degli indirizzi operativi stabiliti con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 6 marzo 2017. In particolare, le imprese beneficiarie devono: a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita' dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero; b) garantire che le spese oggetto di agevolazione non abbiano gia' fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dell'art. 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) 1303/2013 e/o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull'ammissibilita' delle spese; c) rispettare quanto previsto in materia di stabilita' delle operazioni dall'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013; d) garantire il rispetto delle politiche dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di ammissibilita' delle spese, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunita' e non discriminazione; e) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attivita' in materia di monitoraggio, controllo e pubblicita' previsti dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui al Regolamento (UE) 1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero.