Art. 13
Revoche
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in
misura totale nei seguenti casi:
a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero
documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa
beneficiaria e non sanabili;
b) mancata presentazione della prima richiesta di erogazione a
stato avanzamento entro centoventi giorni dalla data del
provvedimento di concessione delle agevolazioni;
c) mancata realizzazione del programma di investimento nei
termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera e). La realizzazione
parziale del programma di investimento comporta la revoca totale nel
caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
d) mancata attivazione, con riferimento all'unita' produttiva
agevolata e nei termini indicati all'art. 5, comma 9, del codice
ATECO di attivita' economica cui e' finalizzato il programma di
investimento;
e) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei
confronti della medesima di altra procedura concorsuale, laddove
intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione
dell'investimento e fatta salva la possibilita' per il Ministero di
valutare, nel caso di apertura nei confronti del soggetto
beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la
compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del
programma di investimento agevolato;
f) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modifiche e integrazioni.
2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, il
soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da
erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli
interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in
misura parziale nei seguenti casi:
a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione
in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati all'art.
5, comma 6, lettera f);
b) cessazione o rilocalizzazione dell'attivita' economica a cui
e' finalizzato il programma di investimento al di fuori delle Regioni
meno sviluppate, nei tre anni successivi alla data di erogazione
dell'ultima quota delle agevolazioni;
c) cessione, nei tre anni successivi alla data di erogazione
dell'ultima quota delle agevolazioni, della proprieta' dell'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad
un'altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati
dal presente decreto;
d) modifica sostanziale, nei tre anni successivi alla data di
erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, dell'attivita'
economica, dei livelli occupazionali e/o della capacita' produttiva
oggetto del programma di investimento che alteri la natura, gli
obiettivi o le condizioni di attuazione del programma agevolato
compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari;
e) realizzazione parziale del programma di investimento nei
termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera e). Nel caso in cui la
parte di investimenti realizzata risulti organica e funzionale si
procede alla revoca parziale delle agevolazioni limitatamente alla
parte corrispondente agli investimenti non realizzati;
f) mancata istallazione dei beni oggetto del programma di
investimento agevolato nei termini di cui all'art. 9, comma 5,
purche' la parte di investimenti realizzata relativa ai beni
istallati risulti organica e funzionale;
g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di
cui all'art. 7, comma 6, purche' la parte di investimenti realizzata
relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale;
h) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate
del finanziamento agevolato da restituire al Ministero.
4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:
a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e' riconosciuta
all'impresa esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata
al periodo in cui e' stato verificato il pieno rispetto degli
obblighi;
b) nei casi di cui alle lettere e) ed f) e' riconosciuta
all'impresa esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata
ai beni in relazione ai quali e' stato verificato il pieno rispetto
degli obblighi ivi indicati;
c) nel caso di cui alla lettera g) e' riconosciuta all'impresa
esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile ai beni per
i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti;
d) nel caso di cui alla lettera h), la revoca e' commisurata alla
quota di finanziamento agevolato non restituita.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in
misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entita'
dell'inadempimento, nel caso di inadempienza degli obblighi previsti
agli articoli 10 e 11 e in tutti gli altri casi previsti dal
provvedimento di concessione.