Art. 14
Disposizioni finali
1. Il regime di aiuti istituito ai sensi del presente decreto e'
comunicato alla Commissione europea ai sensi del Regolamento GBER ed
e' applicabile dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe autorizzate
dalla Commissione europea.
2. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di
pubblicita' e informazione di cui all'art. 9 del Regolamento GBER
attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Il presente regime di aiuti sara' oggetto di relazioni annuali
trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 11, lettera b),
del Regolamento GBER.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 marzo 2018
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 538