Art. 5
Programmi ammissibili
1. I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la
realizzazione di investimenti innovativi che, in coerenza con il
Piano nazionale «Impresa 4.0» e la Strategia nazionale di
specializzazione intelligente, consentano l'interconnessione tra
componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando il
livello di efficienza e di flessibilita' nello svolgimento
dell'attivita' economica, con conseguente riduzione dei costi o
incremento del livello qualitativo dei prodotti.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati ammissibili i
programmi di investimento che, in misura prevalente, si
caratterizzano per l'acquisizione dei sistemi e delle tecnologie di
cui all'allegato n. 1, riconducibili all'area tematica «Fabbrica
intelligente» della Strategia nazionale di specializzazione
intelligente. Al fine di dimostrare la riconducibilita' del programma
di investimento proposto alla predetta area tematica, i soggetti
beneficiari di cui all'art. 4 devono presentare, unitamente alla
domanda di agevolazioni, un'apposita perizia giurata rilasciata da un
professionista iscritto al relativo albo professionale che descriva
in modo puntuale le tecnologie e le caratteristiche tecniche degli
investimenti e ne attesti, conseguentemente, la rispondenza ai
sistemi o alle tecnologie di cui al predetto allegato n. 1, nonche'
la ragionevolezza dei relativi costi. Ai fini dell'accesso alle
risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), la predetta perizia
deve, inoltre, attestare, dandone una descrizione approfondita, la
riconducibilita' dei beni oggetto del programma di investimento
proposto alle «tecnologie per un manifatturiero sostenibile» come
individuate nello stesso allegato n. 1, nonche' l'ottenimento
all'interno dell'unita' produttiva oggetto del programma di maggiori
livelli di efficienza energetica a seguito della realizzazione degli
investimenti innovativi volti alla razionalizzazione dell'uso
dell'energia primaria nei processi produttivi.
3. I programmi di investimento devono essere finalizzati allo
svolgimento delle attivita' manifatturiere di cui alla sezione C
della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, con
esclusione di quelle indicate al comma 4.
4. In conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da
disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i
programmi di investimento inerenti al settore siderurgico, del
carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei
trasporti e delle relative infrastrutture, nonche' della produzione e
della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono in ogni
caso essere concesse per interventi subordinati all'impiego
preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di
importazione ovvero per il sostegno ad attivita' connesse
all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia per
programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero
o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione.
6. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i programmi di
investimento devono:
a) essere diretti alla realizzazione di una nuova unita'
produttiva ovvero all'ampliamento della capacita', alla
diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai
fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo
di produzione di un'unita' produttiva esistente;
b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nei
territori delle Regioni meno sviluppate;
c) prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a
euro 500.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00;
d) essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni,
successivamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 8.
Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei
lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del
primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione
di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda
irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si
verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali
la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita',
non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della
data di avvio dei lavori;
e) prevedere una durata non superiore a dodici mesi dalla data
del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando
la possibilita' da parte del Ministero di concedere, su richiesta
motivata dell'impresa beneficiaria, una proroga del termine di
ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione del
programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato
e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
f) essere costituiti da immobilizzazioni mantenute, per almeno
tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle
agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione
dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui e'
ubicata l'unita' produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti
tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o
inutilizzabili, e' possibile procedere, previa comunicazione al
Ministero, alla loro sostituzione. In ogni caso, l'attivita'
economica dell'impresa beneficiaria deve essere, pena la revoca delle
agevolazioni, mantenuta per il medesimo periodo nel territorio delle
Regioni meno sviluppate.
7. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'art. 3, comma 1,
lettere a) e b), l'unita' produttiva oggetto del programma di
investimento deve essere nella disponibilita' del soggetto
proponente:
a) alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, per
i programmi diretti all'ampliamento, alla diversificazione o al
cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unita'
produttiva esistente, fatta eccezione per quanto previsto in
relazione alle imprese non residenti nel territorio italiano
dall'art. 4, comma 1, lettera a);
b) alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione
delle agevolazioni, tenuto conto del termine previsto all'art. 9,
comma 3, e pena la revoca delle agevolazioni, per i programmi diretti
alla realizzazione di una nuova unita' produttiva.
8. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'art. 3, comma 1,
lettera c), l'unita' produttiva oggetto del programma di investimento
deve essere gia' nella disponibilita' del soggetto proponente per un
periodo non inferiore ai dodici mesi precedenti la presentazione
della domanda di agevolazioni.
9. Fermo restando il termine di ultimazione del programma di
investimento di cui al comma 6, lettera e), i soggetti beneficiari
sono tenuti, entro sessanta giorni dalla presentazione della
richiesta di erogazione a saldo di cui all'art. 9, comma 4, a
dimostrare l'avvenuta attivazione per l'unita' produttiva agevolata
del codice ATECO corrispondente all'attivita' economica a cui e'
finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la seguente
documentazione:
a) nel caso di PMI, la comunicazione effettuata presso il
Registro delle imprese;
b) nel caso di Liberi professionisti, la dichiarazione di inizio
attivita' di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e
integrazioni comunicata all'Agenzia delle entrate.