Art. 9
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia a seguito della
presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie
avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla
realizzazione del programma di investimento per un importo almeno
pari al 25 per cento dell'importo complessivo dell'investimento
ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che puo'
essere riferita ad importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate
secondo una delle seguenti modalita':
a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso
l'utilizzo di un conto corrente vincolato;
b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso
l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.
2. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le
modalita' di presentazione delle domande di erogazione e di
rendicontazione dei costi nonche' la relativa documentazione da
allegare.
3. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve
essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro
centoventi giorni dalla data del provvedimento di concessione delle
agevolazioni di cui all'art. 8, comma 5.
4. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse
deve essere presentata entro e non oltre novanta giorni dalla data di
ultimazione dell'investimento come definita all'art. 5, comma 6,
lettera e). L'ammontare delle agevolazioni spettanti sono definite
sulla base dell'investimento complessivamente ammesso in via
definitiva.
5. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato
costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione
devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unita'
produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti
termini:
a) nel caso in cui l'impresa abbia scelto la modalita' di
erogazione mediante conto corrente vincolato, entro sessanta giorni
dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;
b) nel caso in cui l'impresa abbia scelto la modalita' di
erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla data di
presentazione della richiesta di erogazione.
6. L'Agenzia effettua le verifiche indicate nei provvedimenti di
cui all'art. 8, comma 2, entro sessanta giorni dalla presentazione
delle domande di erogazione e provvede a erogare le quote di
agevolazione spettanti all'impresa beneficiaria.