IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e in particolare il titolo VIII - Della promozione e del sostegno degli enti del Terzo settore - Capo II, dedicato alla disciplina «Dei centri di servizio per il volontariato»; Visto l'art. 62, comma 1, del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il quale, al fine di assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato (CSV), istituisce il fondo unico nazionale (FUN), alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB) di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e amministrato dall'Organismo nazionale di controllo (ONC), disciplinato dal successivo art. 64; Visto il successivo comma 3 del medesimo art. 62, il quale prevede che le FOB destinano ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; Visti i successivi commi 4 e 5 del medesimo art. 62 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in base ai quali le fondazioni calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e le versano al FUN entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio, secondo modalita' individuate dall'ONC e che le stesse FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN contributi volontari; Visto altresi' il comma 6 dell'art. 62 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che riconosce alle FOB un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi, stabilendo inoltre che il credito d'imposta puo' essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed e' cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile; Richiamato il gia' citato comma 6, ultimo periodo, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, che prevede, in particolare, la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto l'art. 1260 e seguenti del codice civile, recante la disciplina sulla cedibilita' dei crediti; Visti l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta; Rilevata la necessita' di emanare le disposizioni applicative e procedurali necessarie alla concessione del contributo previsto dall'art. 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che garantiscano il rispetto del limite di spesa ivi stabilito; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 62, comma 6, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, individua le modalita' applicative del contributo, riconosciuto ai sensi del medesimo comma, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.