IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'art. 3; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma del Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina del servizio civile universale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106», e in particolare il titolo VIII - Della
promozione e del sostegno degli enti del Terzo  settore  -  Capo  II,
dedicato  alla  disciplina   «Dei   centri   di   servizio   per   il
volontariato»; 
  Visto l'art. 62, comma 1, del citato decreto legislativo  3  luglio
2017, n. 117, il  quale,  al  fine  di  assicurare  il  finanziamento
stabile dei centri di servizio per il volontariato (CSV),  istituisce
il fondo unico nazionale  (FUN),  alimentato  da  contributi  annuali
delle  fondazioni  di  origine  bancaria  (FOB)  di  cui  al  decreto
legislativo 17 maggio 1999, n.  153,  e  amministrato  dall'Organismo
nazionale di controllo (ONC), disciplinato dal successivo art. 64; 
  Visto il successivo comma 3 del medesimo art. 62, il quale  prevede
che le FOB destinano ogni anno al FUN  una  quota  non  inferiore  al
quindicesimo   del   risultato   della   differenza   tra    l'avanzo
dell'esercizio  meno  l'accantonamento  a  copertura  dei   disavanzi
pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da  destinare
ai settori rilevanti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere c) e  d),
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; 
  Visti i successivi commi 4 e 5 del medesimo  art.  62  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in base  ai  quali  le  fondazioni
calcolano  ogni  anno,  in  sede  di  approvazione  del  bilancio  di
esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e le versano  al  FUN
entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del  bilancio,  secondo
modalita' individuate dall'ONC e  che  le  stesse  FOB  sono  inoltre
tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati  dall'ONC
ai sensi del  comma  11  e  possono  in  ogni  caso  versare  al  FUN
contributi volontari; 
  Visto altresi' il comma 6 dell'art. 62 del  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, che riconosce alle FOB un credito d'imposta pari
al 100 per cento dei versamenti effettuati ai sensi dei commi 4  e  5
del medesimo articolo, fino ad un massimo  di  euro  15  milioni  per
l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi,  stabilendo
inoltre   che   il   credito   d'imposta   puo'   essere   utilizzato
esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  ed  e'  cedibile  a  intermediari
bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto  delle  disposizioni
di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile; 
  Richiamato il gia' citato comma 6, ultimo periodo, secondo cui  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per
la concessione del  contributo  nel  rispetto  del  limite  di  spesa
stabilito; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
recante norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti
in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione  delle
dichiarazioni, che prevede, in  particolare,  la  compensabilita'  di
crediti e debiti tributari e previdenziali; 
  Visto  l'art.  1260  e  seguenti  del  codice  civile,  recante  la
disciplina sulla cedibilita' dei crediti; 
  Visti l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e
l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina
sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta; 
  Rilevata la necessita' di emanare  le  disposizioni  applicative  e
procedurali  necessarie  alla  concessione  del  contributo  previsto
dall'art. 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
che garantiscano il rispetto del limite di spesa ivi stabilito; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 62,  comma  6,  del
decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, individua le modalita'
applicative del contributo, riconosciuto ai sensi del medesimo comma,
sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di  cui
al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.