Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Possono fruire del credito d'imposta le  fondazioni  di  cui  al
decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,   che   effettuano,
nell'ambito  della  propria  attivita'  istituzionale,  a   decorrere
dell'anno 2018, i versamenti  al  FUN  ai  sensi  dei  commi  4  e  5
dell'art. 62 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117. 
  2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, riconosciuto
nella misura  massima  del  100  per  cento,  rilevano  i  versamenti
effettuati ai sensi del comma 1 entro il 31 ottobre di ciascun  anno,
fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e  di  euro  10
milioni per gli anni successivi.