Art. 2 Ambito di applicazione 1. Possono fruire del credito d'imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che effettuano, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, a decorrere dell'anno 2018, i versamenti al FUN ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 62 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117. 2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, riconosciuto nella misura massima del 100 per cento, rilevano i versamenti effettuati ai sensi del comma 1 entro il 31 ottobre di ciascun anno, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi.