Art. 3 
 
               Modalita' di riconoscimento e fruizione 
                        del credito d'imposta 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le  fondazioni
di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, versano al  FUN
le somme di cui al precedente art. 2, comma 1, entro il 31 ottobre di
ciascun anno. 
  2. L'Autorita'  di  vigilanza  di  cui  all'art.  10,  del  decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153,  comunica  all'ONC  entro  il  31
ottobre di ciascun  anno  l'elenco  delle  fondazioni  per  le  quali
sussistono i requisiti di cui al citato decreto legislativo  ai  fini
degli adempimenti previsti nel successivo comma. 
  3.  L'ONC  trasmette  all'Agenzia  delle  entrate,  con   modalita'
telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni per le quali
lo stesso  ONC  ha  preventivamente  verificato  l'effettuazione  del
versamento, con i relativi codici fiscali  e  importi,  entro  il  20
novembre di ciascun anno. 
  4. Entro trenta giorni dalla trasmissione  dell'elenco  di  cui  al
comma 3,  l'Agenzia  delle  entrate,  sulla  base  del  rapporto  tra
l'ammontare delle risorse stanziate di cui all'art.  2,  comma  2,  e
l'ammontare complessivo dei versamenti al  FUN  comunicati  dall'ONC,
rende nota annualmente, con provvedimento del  direttore,  la  misura
percentuale in base alla quale e' determinato  il  credito  d'imposta
spettante.  Entro  il  medesimo  termine,  l'Agenzia  delle   entrate
comunica a  ciascuna  fondazione  finanziatrice  e,  per  conoscenza,
all'ONC, l'ammontare del credito d'imposta utilizzabile ai sensi  del
successivo comma 5. 
  5.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale  lo  stesso
e' stato riconosciuto,  presentando  il  modello  F24  esclusivamente
attraverso i servizi telematici  messi  a  disposizione  dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  Nel
caso in  cui  l'importo  del  credito  utilizzato  risulti  superiore
all'ammontare  comunicato  di  cui  al  comma  4,  tenuto  conto   di
precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello  F24  e'
scartato. Lo scarto e' comunicato al soggetto  che  ha  trasmesso  il
modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito  internet
dei  servizi  telematici  messi  a  disposizione  dall'Agenzia  delle
entrate. Con  separata  risoluzione  dell'Agenzia  delle  entrate  e'
istituito il  codice  per  la  fruizione  del  credito  d'imposta  da
indicare nel modello F24  e  sono  impartite  le  istruzioni  per  la
compilazione del modello stesso. 
  6. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi  relativa
al periodo d'imposta nel quale e' riconosciuto e nelle  dichiarazioni
dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino  a  quello
nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. Il  credito  d'imposta
di  cui  al   presente   decreto   e'   cedibile   dalle   fondazioni
finanziatrici, in esenzione dall'imposta di  registro,  nel  rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e  seguenti  del  codice
civile e a condizione che  sia  intervenuta  la  comunicazione  della
percentuale di credito d'imposta riconosciuto da  parte  dell'Agenzia
delle entrate con il provvedimento di cui al comma 4, a  intermediari
bancari, finanziari e assicurativi ed e' utilizzabile dal cessionario
alle  medesime  condizioni  applicabili  al  cedente.   Dell'avvenuta
cessione e' data comunicazione all'ONC  per  la  successiva  notifica
della variazione del  beneficiario  all'Agenzia  delle  entrate,  con
modalita' telematiche definite d'intesa. 
  7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di  cui  all'art.
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e  all'art.  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 
  8. Le risorse stanziate ai sensi dell'art. 62, comma 6, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono trasferite sulla contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di  bilancio»  aperta
presso la Banca d'Italia, allo scopo  di  consentire  la  regolazione
contabile delle compensazioni effettuate attraverso  il  modello  F24
telematico. 
  9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto,
si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione,
accertamento,  riscossione  e  contenzioso  previste  ai  fini  delle
imposte sui redditi. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 maggio 2018 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                      Poletti         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2018 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1887