Art. 2
Criteri di riparto
1. In attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera d), del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente
decreto provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita' stanziate per l'anno
2017, in base ai criteri indicati ai commi 4, 5 e 6 del presente
articolo.
2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro
12.714.553, sono ripartite tra Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33 per cento dell'importo complessivo, pari a euro
4.195.802 e' destinato all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e
di nuove case-rifugio, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lettera d),
del citato decreto-legge, n. 93 del 2013;
b) la rimanente somma, pari ad euro 8.518.751, e' suddivisa nella
misura del 10 per cento (pari a euro 851.875), per il finanziamento
aggiuntivo degli interventi regionali gia' operativi volti ad attuare
azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e
ai loro figli, nonche', sulla base della programmazione regionale,
nella misura del 45 per cento (pari ad euro 3.833.438) per il
finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia'
esistenti in ogni Regione e nella misura del 45 per cento (pari ad
euro 3.833.438) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e
private gia' esistenti in ogni Regione, di cui all'art. 5-bis, comma
2, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 93 del 2013.
3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera
a), pari ad euro. 4.195.802, tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del
Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto
interministeriale 21 febbraio 2014, citata in premessa, secondo la
tabella «1» allegata al presente decreto;
4. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera
b), pari ad euro 851.875, tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, quanto al 10 per cento relativo ai citati
interventi regionali gia' operativi, si basa sui criteri percentuali
di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel
decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella «2»
allegata al presente decreto;
5. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera
b), pari ad euro 7.666.876, tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, quanto al 45 per cento destinato ai centri
antiviolenza esistenti e il 45 per cento destinato alle case-rifugio
esistenti, e' basato sui dati ISTAT del 1° gennaio 2017, riferiti
alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome
nonche' sui dati forniti al Dipartimento per le pari opportunita', in
data 6 ottobre 2017 prot. DPO n. 8380, dal coordinamento tecnico
della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, relativi al numero dei centri
antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e nelle
Province autonome, secondo la tabella «2» allegata al presente
decreto.
6. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del
presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari
rispettivamente pari a euro 144.094,95 ed euro 147.566,84 e'
acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota
e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo
2368, art. 6.