Art. 3
Attivita' delle Regioni e del Governo
1. Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 6, del citato decreto-legge, n.
93 del 2013, le Regioni, utilizzando il format all'uopo dedicato,
presentano, entro il 31 marzo 2018, una relazione al Dipartimento per
le pari opportunita', concernente lo stato di avanzamento delle
iniziative adottate nelle annualita' 2017 per contrastare la violenza
contro le donne, a valere sulle risorse finanziarie gia' ripartite
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
novembre 2016.
2. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce alle
Regioni le risorse, secondo gli importi indicati nelle tabelle
allegate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da
inoltrare a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
progettiviolenza@pec.governo.it. Alla richiesta, da inviare entro
novanta giorni dalla data della comunicazione, da parte del
Dipartimento per le pari opportunita', della data di decorrenza
dell'efficacia del presente decreto, dovra' essere allegata
un'apposita scheda programmatica, che dovra' recare, per ciascuno
degli interventi di cui alla lettere a) e b) dell'art. 2, comma 2:
a) l'indicazione di obiettivi definiti;
b) l'indicazione delle attivita' da realizzare per l'attuazione
degli interventi e la predisposizione di un apposito cronoprogramma
che indichi le tempistiche e le modalita';
c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.
3. A seguito della comunicazione di avvenuta presa d'atto da parte
del Dipartimento per le pari opportunita', della scheda programmatica
di cui al comma 2, le Regioni trasmettono in copia al medesimo
Dipartimento, appena adottati, i provvedimenti di programmazione
delle risorse finanziate.
4. I trasferimenti delle risorse saranno erogati alle Regioni in
un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto,
da parte del Dipartimento per le pari opportunita', del ricevimento
della scheda programmatica di cui al comma 2.
5. Nella definizione della programmazione degli interventi e'
assicurata, da parte delle Regioni, la consultazione
dell'associazionismo di riferimento e degli altri attori pubblici e
privati rilevanti.
6. Con cadenza semestrale, dalla data dell'effettiva disponibilita'
delle risorse ripartite, le Regioni trasmettono al Dipartimento per
le pari opportunita' un'apposita relazione di monitoraggio,
utilizzando il format all'uopo dedicato e gia' validato. Nella
relazione devono essere fornite informazioni sugli interventi
finanziati con le risorse di cui al presente decreto, nonche' i dati
aggiornati sul numero dei centri antiviolenza con i relativi accessi,
e delle case-rifugio, con il numero delle donne accolte, sole o con
la prole.
7. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza,
nonche' per consentire il monitoraggio e la verifica delle attivita',
anche sotto il profilo della tempistica, entro centoventi giorni
dalla data effettiva di disponibilita' delle risorse ripartite, le
Regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita' i
provvedimenti regionali di programmazione, anche temporale, degli
interventi di cui all'art. 2, comma 3.
8. Gli atti di cui ai commi 2 e 3, nonche' tutti gli atti di
attuazione degli interventi, con indicazione dei beneficiari delle
risorse e della procedura di assegnazione seguita, sono pubblicati
tempestivamente sui siti internet delle Regioni, dandone
comunicazione al Dipartimento per le pari opportunita'.
9. Nella programmazione degli interventi di cui all'art. 2, comma
2, lettera a), le Regioni considerano l'adozione di opportune
modalita' volte alla sostenibilita' finanziaria ed operativa dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni
secondo le specifiche esigenze territoriali, anche tramite l'utilizzo
integrato delle risorse di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 novembre 2016 (Tabella 1) con quelle di cui
al presente decreto (Tabella 1).
10. Le Regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative
affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle
case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa
del 27 novembre 2014, siano erogati a favore delle persone
interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o
dimora in uno specifico territorio regionale.
11. Nel caso in cui la gestione degli interventi dall' art. 2,
comma 2, lettere a) e b), sia affidata o delegata ai Comuni, alle
Citta' metropolitane, alle Province, agli Enti gestori degli ambiti
sociali territoriali o ad altri Enti pubblici, deve essere assicurato
il rispetto degli adempimenti e delle priorita' previste dal presente
decreto da parte di tali Enti.
12. Le Regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una
struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli
interventi previsti dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e connessi
adempimenti.
13. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle Regioni,
secondo le modalita' del presente decreto, entro l'esercizio
finanziario 2019, comporta la revoca dei finanziamenti, e gli importi
corrispondenti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita'.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore a far data dalla registrazione
della Corte dei conti.
Roma, 1° dicembre 2017
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
Boschi
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 79