Art. 3 Attivita' delle Regioni e del Governo 1. Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 6, del citato decreto-legge, n. 93 del 2013, le Regioni, utilizzando il format all'uopo dedicato, presentano, entro il 31 marzo 2018, una relazione al Dipartimento per le pari opportunita', concernente lo stato di avanzamento delle iniziative adottate nelle annualita' 2017 per contrastare la violenza contro le donne, a valere sulle risorse finanziarie gia' ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016. 2. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce alle Regioni le risorse, secondo gli importi indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo progettiviolenza@pec.governo.it. Alla richiesta, da inviare entro novanta giorni dalla data della comunicazione, da parte del Dipartimento per le pari opportunita', della data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, dovra' essere allegata un'apposita scheda programmatica, che dovra' recare, per ciascuno degli interventi di cui alla lettere a) e b) dell'art. 2, comma 2: a) l'indicazione di obiettivi definiti; b) l'indicazione delle attivita' da realizzare per l'attuazione degli interventi e la predisposizione di un apposito cronoprogramma che indichi le tempistiche e le modalita'; c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma. 3. A seguito della comunicazione di avvenuta presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunita', della scheda programmatica di cui al comma 2, le Regioni trasmettono in copia al medesimo Dipartimento, appena adottati, i provvedimenti di programmazione delle risorse finanziate. 4. I trasferimenti delle risorse saranno erogati alle Regioni in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto, da parte del Dipartimento per le pari opportunita', del ricevimento della scheda programmatica di cui al comma 2. 5. Nella definizione della programmazione degli interventi e' assicurata, da parte delle Regioni, la consultazione dell'associazionismo di riferimento e degli altri attori pubblici e privati rilevanti. 6. Con cadenza semestrale, dalla data dell'effettiva disponibilita' delle risorse ripartite, le Regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita' un'apposita relazione di monitoraggio, utilizzando il format all'uopo dedicato e gia' validato. Nella relazione devono essere fornite informazioni sugli interventi finanziati con le risorse di cui al presente decreto, nonche' i dati aggiornati sul numero dei centri antiviolenza con i relativi accessi, e delle case-rifugio, con il numero delle donne accolte, sole o con la prole. 7. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza, nonche' per consentire il monitoraggio e la verifica delle attivita', anche sotto il profilo della tempistica, entro centoventi giorni dalla data effettiva di disponibilita' delle risorse ripartite, le Regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita' i provvedimenti regionali di programmazione, anche temporale, degli interventi di cui all'art. 2, comma 3. 8. Gli atti di cui ai commi 2 e 3, nonche' tutti gli atti di attuazione degli interventi, con indicazione dei beneficiari delle risorse e della procedura di assegnazione seguita, sono pubblicati tempestivamente sui siti internet delle Regioni, dandone comunicazione al Dipartimento per le pari opportunita'. 9. Nella programmazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), le Regioni considerano l'adozione di opportune modalita' volte alla sostenibilita' finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali, anche tramite l'utilizzo integrato delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2016 (Tabella 1) con quelle di cui al presente decreto (Tabella 1). 10. Le Regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa del 27 novembre 2014, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale. 11. Nel caso in cui la gestione degli interventi dall' art. 2, comma 2, lettere a) e b), sia affidata o delegata ai Comuni, alle Citta' metropolitane, alle Province, agli Enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri Enti pubblici, deve essere assicurato il rispetto degli adempimenti e delle priorita' previste dal presente decreto da parte di tali Enti. 12. Le Regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e connessi adempimenti. 13. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle Regioni, secondo le modalita' del presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2019, comporta la revoca dei finanziamenti, e gli importi corrispondenti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore a far data dalla registrazione della Corte dei conti. Roma, 1° dicembre 2017 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri La Sottosegretaria di Stato Boschi Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 79