Art. 16 1. Per l'annualita' 2016 si provvede utilizzando le risorse - pari a 43,56 milioni di euro, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, integrati con le risorse di cui al successivo comma 2, per un totale di euro 73.538.815,61 con la seguente ripartizione: a) art. 2, comma 1, lettera a): euro 8.000.000,00; b) art. 2, comma 1, lettere b) e c): euro 62.938.815,61; c) per gli oneri sostenuti da parte del Dipartimento della protezione civile per l'esecuzione delle attivita' di cui alla presente ordinanza e al fine di garantire la chiusura delle attivita' finanziate con le ordinanze attuative dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77: euro 2.600.000,00 anche attraverso specifici accordi con uno o piu' centri di competenza del Dipartimento di protezione civile. 2. Le risorse non ancora impegnate di cui agli articoli 16, comma 1, lettera c) inerenti le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) delle ordinanze 3907 e 4007 per complessivi euro 1.078.815,61 e delle ordinanze 52, 171, 293 e 344, per complessivi euro 28.900.000,00, sono utilizzate ai fini dell'art. 2, comma 1 di cui alla presente ordinanza.