Art. 16 
 
  1. Per l'annualita' 2016 si provvede utilizzando le risorse -  pari
a 43,56 milioni di euro, di cui  all'art.  11  del  decreto-legge  28
aprile 2009 n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, integrati con le risorse  di  cui  al  successivo
comma 2,  per  un  totale  di  euro  73.538.815,61  con  la  seguente
ripartizione: 
    a) art. 2, comma 1, lettera a): euro 8.000.000,00; 
    b) art. 2, comma 1, lettere b) e c): euro 62.938.815,61; 
    c) per gli  oneri  sostenuti  da  parte  del  Dipartimento  della
protezione civile  per  l'esecuzione  delle  attivita'  di  cui  alla
presente ordinanza e al fine di garantire la chiusura delle attivita'
finanziate con le ordinanze attuative dell'art. 11 del  decreto-legge
28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77:  euro  2.600.000,00  anche  attraverso  specifici
accordi con uno o piu'  centri  di  competenza  del  Dipartimento  di
protezione civile. 
  2. Le risorse non ancora impegnate di cui agli articoli  16,  comma
1, lettera c) inerenti le azioni di cui all'art. 2, comma 1,  lettera
d) delle ordinanze 3907 e 4007 per complessivi  euro  1.078.815,61  e
delle  ordinanze  52,  171,  293  e   344,   per   complessivi   euro
28.900.000,00, sono utilizzate ai fini dell'art. 2, comma  1  di  cui
alla presente ordinanza.