Art. 2 DURC di congruita' 1. Le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarita' contributiva (DURC on-line) e del documento (DURC congruita') rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa compente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite. Nel caso di interventi di ricostruzione privata il rilascio del DURC congruita' e' richiesto esclusivamente per quelli che beneficiano di contributi superiori a 50.000 euro. 2. Le modalita' di rilascio e applicazione del DURC congruita', il calcolo dell'incidenza della manodopera, gli adempimenti a carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per la ricostruzione pubblica e privata, l'effettuazione del monitoraggio sono delineate, oltre che nell'Accordo di cui all'art. 1, nell'allegato 2 alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato «Modalita' di applicazione del DURC congruita'», i cui contenuti sono vincolanti al fine della concessione ed erogazione dei contributi. 3. La Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruita' entro dieci giorni dalla richiesta corredata della documentazione attestante l'incidenza della manodopera impiegata. Ove si renda necessaria un'integrazione della documentazione il termine e' sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per un periodo non superiore a ulteriori dieci giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine dei dieci giorni e' confermata l'incidenza della manodopera dichiarata dal Direttore dei lavori. 4. Le disposizioni inerenti l'obbligatorieta' del rilascio del DURC congruita' si applicano per gli interventi di ricostruzione privata ai progetti privati depositati successivamente al termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza e per gli interventi di ricostruzione pubblica ai progetti esecutivi che siano stati acquisiti dall'ente appaltante successivamente al termine di trenta giorni all'entrata in vigore della presente ordinanza.