Art. 2 
 
 
                         DURC di congruita' 
 
  1. Le imprese esecutrici degli interventi di  ricostruzione  devono
essere in possesso del DURC che attesti la  regolarita'  contributiva
(DURC on-line) e del documento  (DURC  congruita')  rilasciato  dalla
Cassa  edile/Edilcassa  compente  per  territorio,   attestanti   che
l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per  l'esecuzione
dell'intervento sia  congrua  rispetto  all'importo  delle  opere  da
eseguire od eseguite. Nel caso di interventi di ricostruzione privata
il rilascio del  DURC  congruita'  e'  richiesto  esclusivamente  per
quelli che beneficiano di contributi superiori a 50.000 euro. 
  2. Le modalita' di rilascio e applicazione del DURC congruita',  il
calcolo dell'incidenza della manodopera, gli adempimenti a carico dei
beneficiari,  delle  imprese  e  dei  tecnici  per  la  ricostruzione
pubblica e privata, l'effettuazione del monitoraggio sono  delineate,
oltre che nell'Accordo  di  cui  all'art.  1,  nell'allegato  2  alla
presente  ordinanza,  di   cui   costituisce   parte   integrante   e
sostanziale,  denominato  «Modalita'   di   applicazione   del   DURC
congruita'»,  i  cui  contenuti  sono  vincolanti   al   fine   della
concessione ed erogazione dei contributi. 
  3. La Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruita' entro dieci
giorni dalla  richiesta  corredata  della  documentazione  attestante
l'incidenza della  manodopera  impiegata.  Ove  si  renda  necessaria
un'integrazione della documentazione il termine  e'  sospeso  per  il
periodo compreso tra la richiesta  di  integrazione  ed  il  deposito
della stessa e in ogni caso per un periodo non superiore a  ulteriori
dieci giorni. Nel caso di mancato  rispetto  del  termine  dei  dieci
giorni e' confermata  l'incidenza  della  manodopera  dichiarata  dal
Direttore dei lavori. 
  4. Le disposizioni inerenti l'obbligatorieta' del rilascio del DURC
congruita' si applicano per gli interventi di  ricostruzione  privata
ai progetti privati depositati successivamente al termine  di  trenta
giorni dall'entrata in vigore della  presente  ordinanza  e  per  gli
interventi di ricostruzione pubblica ai progetti esecutivi che  siano
stati acquisiti dall'ente appaltante successivamente  al  termine  di
trenta giorni all'entrata in vigore della presente ordinanza.