Art. 4 
 
 
                       Verifica e monitoraggio 
 
  1. Le modalita' di applicazione del DURC congruita' sono sottoposte
a sperimentazione ed a monitoraggio per due anni, come  stabilito  al
punto 16 dell'Accordo. Il monitoraggio e' svolto da gruppi di  lavoro
istituiti in ciascuna Regione dal vice Commissario e composti  da  un
rappresentante della  Regione  stessa,  delle  Casse  edili/Edilcasse
operanti  nelle  province,   delle   organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori edili  maggiormente  rappresentative,  delle  associazioni
delle imprese, dell'Ispettorato del lavoro e delle Aziende  sanitarie
competenti per territorio. L'attivita' dei  gruppi  di  lavoro  viene
coordinata dalla Struttura tecnica del Commissario. 
  2. I contenuti dell'Accordo sono sottoposti ad una  prima  verifica
successivamente all'avvio di cento interventi pubblici e privati  che
sono stati  progettati  utilizzando  l'Elenco  prezzi  approvato  col
presente atto. L'individuazione  degli  interventi  da  sottoporre  a
verifica e'  affidata  alla  Struttura  tecnica  del  Commissario  di
concerto con gli USR regionali, secondo criteri di rappresentativita'
delle  diverse  tipologie  di  ricostruzione  (rafforzamento  locale,
miglioramento  sismico  o   demolizione   e   ricostruzione)   e   di
distribuzione territoriale.