Art. 4 Verifica e monitoraggio 1. Le modalita' di applicazione del DURC congruita' sono sottoposte a sperimentazione ed a monitoraggio per due anni, come stabilito al punto 16 dell'Accordo. Il monitoraggio e' svolto da gruppi di lavoro istituiti in ciascuna Regione dal vice Commissario e composti da un rappresentante della Regione stessa, delle Casse edili/Edilcasse operanti nelle province, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili maggiormente rappresentative, delle associazioni delle imprese, dell'Ispettorato del lavoro e delle Aziende sanitarie competenti per territorio. L'attivita' dei gruppi di lavoro viene coordinata dalla Struttura tecnica del Commissario. 2. I contenuti dell'Accordo sono sottoposti ad una prima verifica successivamente all'avvio di cento interventi pubblici e privati che sono stati progettati utilizzando l'Elenco prezzi approvato col presente atto. L'individuazione degli interventi da sottoporre a verifica e' affidata alla Struttura tecnica del Commissario di concerto con gli USR regionali, secondo criteri di rappresentativita' delle diverse tipologie di ricostruzione (rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione) e di distribuzione territoriale.