Avvertenza: 
 
  Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto  dal  Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
  A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Proroga  e  sospensione  termini  in  relazione  ad   adempimenti   e
  versamenti tributari e contributivi, sospensione  pagamento  canone
  RAI 
 
  1.  All'art.  48  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11: 
      1) al primo periodo, le parole: «dai commi 1-bis, 10 e  10-bis,
avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione  di  sanzioni  e
interessi e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'art.  11,
comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro  il  31  maggio
2018.» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dai  commi  10  e  10-bis,
avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione  di  sanzioni  e
interessi.»; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «I  soggetti
diversi da quelli indicati dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, (( convertito, con modificazioni, dalla legge  7
aprile 2017, n. 45,  ))  versano  le  somme  oggetto  di  sospensione
previste dal decreto ministeriale  1º  settembre  2016  e  dai  commi
1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro
il 16 gennaio 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un  massimo
di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2019((
; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la
ritenuta puo' essere operata anche dal sostituto d'imposta, »; )) 
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'insufficiente,
tardivo o omesso pagamento di una o piu' rate ovvero dell'unica  rata
comporta l'iscrizione a ruolo degli importi  scaduti  e  non  versati
nonche'  delle  relative  sanzioni  e  interessi  e  la  cartella  e'
notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo  anno
successivo a quello di scadenza dell'unica  rata  o  del  periodo  di
rateazione. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se  il  contribuente
si avvale del ravvedimento di cui all'art. 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.»; 
    (( a-bis) al comma 11-bis, il primo periodo e' soppresso; )) 
    b) al comma 13, terzo periodo, le  parole  "entro  il  31  maggio
2018" sono sostituite dalle seguenti: (( "entro il 31  gennaio  2019"
)) e le parole: «fino ad un  massimo  di  24  rate  mensili  di  pari
importo a decorrere dal mese di maggio 2018»  sono  sostituite  dalle
seguenti: (( «fino a un massimo di  sessanta  rate  mensili  di  pari
importo, a decorrere dal mese  di  gennaio  2019;  su  richiesta  del
lavoratore dipendente subordinato  o  assimilato,  la  ritenuta  puo'
essere operata anche dal sostituto d'imposta». )) 
  (( «b-bis) al comma 16, al primo periodo, le parole: "entro  il  30
giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro  il  31  dicembre
2018" e, al terzo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"». )) 
  2. All'art. 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.  45,  le
parole: «dal 1° giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal  1°
gennaio 2019». 
  3. Nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e  2-bis  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  il  pagamento  del  canone  di
abbonamento alle radioaudizioni di  cui  al  regio  decreto-legge  21
febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.  880,
e' sospeso fino al  31  dicembre  2020.  Il  versamento  delle  somme
oggetto di sospensione, ai sensi  del  precedente  periodo,  avviene,
senza applicazione di sanzioni e interessi, (( in  unica  rata  o  ))
mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili
di pari importo, a decorrere dal 1°  gennaio  2021.  L'insufficiente,
tardivo o omesso pagamento di una o piu' rate ovvero dell'unica rata,
comporta l'iscrizione a ruolo degli importi  scaduti  e  non  versati
nonche'  delle  relative  sanzioni  e  interessi  e  la  cartella  e'
notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo  anno
successivo a quello di scadenza dell'unica  rata  o  del  periodo  di
rateazione. 
  L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente  si  avvale
del ravvedimento di  cui  all'art.  13  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472. 
  4. La  ripresa  dei  versamenti  del  canone  di  abbonamento  alla
televisione ad uso privato di cui all'art. 1, comma 153, lettera  c),
della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  e'  effettuata  secondo  le
modalita' di cui al comma 3. 
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, sono disciplinate  le  modalita'  di  rimborso
delle somme gia' versate a  titolo  di  canone  di  abbonamento  alle
radioaudizioni di  cui  al  regio  decreto-legge  21  febbraio  1938,
n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938,  n.  880,  nel  periodo
compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore  della
presente disposizione. Con riguardo alle somme  rimborsate  ai  sensi
del primo periodo non sono dovuti interessi. 
  6. All'art. 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, le parole: «e' differita alla data  del  31  maggio  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' differita alla  data  del  1º  gennaio
2019». 
  (( 6-bis. Al comma 25 dell'art. 2-bis del decreto-legge 16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Con  i
provvedimenti di cui al precedente periodo sono  previste  esenzioni,
fino  alla  data  del  31  dicembre  2020,  in  favore  delle  utenze
localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza
sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016  e  la  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche  le
modalita'  per  la  copertura  delle  esenzioni   stesse   attraverso
specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove  opportuno,  a
strumenti di tipo perequativo". 
  6-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229, a partire dal  24  agosto  2016  e  fino  a
dodici mesi successivi alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza,
possono derogare agli obblighi di cui al comma 1  dell'art.  205  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine  di  stabilire  la
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da destinare
al riciclo, ogni comune, ai sensi del comma 1-bis,  lettera  c),  del
medesimo art. 205, puo' stipulare un  accordo  di  programma  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  la
Regione interessata. 
  6-quater. Per l'anno 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  entro  il  limite
massimo di spesa complessivo di 10 milioni di euro  per  il  medesimo
anno  2019,  per  imprese  con  organico  superiore  a   400   unita'
lavorative,  ubicate  nei  comuni   di   cui   all'allegato   1   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e contestualmente in un'area di
crisi industriale complessa, che  presentino  processi  di  riassetto
produttivo con connesse problematiche occupazionali,  previo  accordo
stipulato  in   sede   governativa,   e'   concesso   un   intervento
straordinario   di   integrazione   salariale,   con    causale    di
riorganizzazione aziendale, sino  al  limite  massimo  di  sei  mesi.
L'intervento straordinario di integrazione salariale  e'  subordinato
all'erogazione da  parte  della  Regione  interessata  di  misure  di
politica attiva finalizzata al reimpiego dei lavoratori sospesi. )) 
  7. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e' incrementato di 3,9 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  di  58,1
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni
di euro per l'anno 2023. 
  8.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'art.  1,  commi  1,
lettere a) e b), 2, 3, 4, 5,  e  7,  complessivamente  pari  a  91,02
milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di  euro  per  l'anno
2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020, 58,1 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e a  43,1  milioni
di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni  di
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a (( 27,02 milioni )) di euro per  l'anno  2018,  a  10
milioni di euro per l'anno 2019 e a 8,18 milioni di euro  per  l'anno
2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni  di  euro  per  l'anno
2018 e 5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo  economico  per
euro  1  milione  per  l'anno  2018,  l'accantonamento  relativo   al
Ministero   interno   per   euro   1   milione   per   l'anno   2018,
l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'ambiente  per  euro  1
milione per  l'anno  2018,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'economia e delle finanze per euro 7,02 milioni per l'anno 2018 e
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale per euro 10 milioni per l'anno 2018 e  ((
5 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,18 milioni di euro  per  l'anno
2020; )) 
    d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a (( 3,9  milioni
di euro per l'anno 2020, a 58,1 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022 e a  47,3  milioni  di  euro  ))  per  l'anno  2023,
mediante le maggiori entrate e le minori spese  di  cui  all'art.  1,
commi 1, lettere a) e b), e commi 2, 3, 4, 5. 
  (( «8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-quater,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2019,  si  provvede  a  carico  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui  all'art.  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». )) 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  48   del   citato
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 48. Proroga e sospensione di termini  in  materia
          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,
          nonche' sospensione di termini amministrativi 
              Omissis. 
              11.  La  ripresa  della  riscossione  dei  tributi  non
          versati per effetto delle sospensioni, disposte dal  citato
          decreto ministeriale 1° settembre 2016 e  dai  commi  10  e
          10-bis,  avviene  entro   il   16   dicembre   2017   senza
          applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da
          quelli indicati dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge  9
          febbraio 2017, n. 8, convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 aprile 2017, n. 45, versano  le  somme  oggetto  di
          sospensione previste dal decreto ministeriale 1°  settembre
          2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione  di
          sanzioni e interessi, entro il  16  gennaio  2019,  ovvero,
          mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili
          di pari importo,  a  decorrere  dal  16  gennaio  2019;  su
          richiesta   del   lavoratore   dipendente   subordinato   o
          assimilato, la  ritenuta  puo'  essere  operata  anche  dal
          sostituto  d'imposta.  Il  versamento  delle  ritenute  non
          operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo puo'
          essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti
          della  disponibilita'  di  risorse   del   fondo   previsto
          dall'art. 1, comma 430, della legge 28  dicembre  2015,  n.
          208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'art. 9,
          comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.
          L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una  o  piu'
          rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione  a  ruolo
          degli importi scaduti e non versati nonche' delle  relative
          sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di
          decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
          quello  di  scadenza  dell'unica  rata  o  del  periodo  di
          rateazione. L'iscrizione a ruolo  non  e'  eseguita  se  il
          contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art.  13
          del  decreto  legislativo  18  dicembre   1997,   n.   472.
          L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una  o  piu'
          rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione  a  ruolo
          degli importi scaduti e non versati nonche' delle  relative
          sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di
          decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
          quello  di  scadenza  dell'unica  rata  o  del  periodo  di
          rateazione. L'iscrizione a ruolo  non  e'  eseguita  se  il
          contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art.  13
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
              11-bis. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico
          la famiglia anagrafica non detiene piu'  alcun  apparecchio
          televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso
          privato non e' dovuto per l'intero secondo semestre 2016  e
          per l'anno 2017. 
              12. Omissis. 
              12-bis. Omissis. 
              12-ter. Omissis. 
              13. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi
          i termini relativi agli adempimenti  e  ai  versamenti  dei
          contributi previdenziali e assistenziali e  dei  premi  per
          l'assicurazione obbligatoria  in  scadenza  rispettivamente
          nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017  ovvero
          nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre  2017.  Non
          si fa luogo al  rimborso  dei  contributi  previdenziali  e
          assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria
          gia' versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei  contributi
          previdenziali   e   assistenziali   e   dei    premi    per
          l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente
          articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio  2019,  senza
          applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  anche   mediante
          rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di
          pari importo, a decorrere dal  mese  di  gennaio  2019;  su
          richiesta   del   lavoratore   dipendente   subordinato   o
          assimilato, la  ritenuta  puo'  essere  operata  anche  dal
          sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione
          di cui al presente comma, valutati  in  97,835  milioni  di
          euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per  il  2017,
          si provvede ai sensi dell'art. 52. Agli oneri  valutati  di
          cui al presente comma, si applica l'art. 17, commi da 12  a
          12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              13-bis.Omissis. 
              14. Omissis. 
              15. Omissis. 
              16.  I  redditi  dei  fabbricati,  ubicati  nelle  zone
          colpite dagli eventi sismici di  cui  all'art.  1,  purche'
          distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,
          comunque adottate entro il  31  dicembre  2018,  in  quanto
          inagibili totalmente o parzialmente,  non  concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e  dell'imposta  sul  reddito
          delle  societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e
          agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
          di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale
          propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  dal  tributo  per  i  servizi
          indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata  scadente  il
          16 dicembre 2016 e fino  alla  definitiva  ricostruzione  o
          agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
          dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il  contribuente
          puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la  distruzione
          o  l'inagibilita'  totale   o   parziale   del   fabbricato
          all'autorita' comunale, che  nei  successivi  venti  giorni
          trasmette  copia  dell'atto  di  verificazione  all'ufficio
          dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
          decreto  del   Ministro   dell'interno   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
          novembre  2016,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, sono  stabiliti,  anche  nella  forma  di
          anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso  ai
          comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
          di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai  comuni
          di  cui  all'art.  1,  continuita'  nello  smaltimento  dei
          rifiuti solidi urbani, il Commissario per la  ricostruzione
          e' autorizzato a concedere,  con  propri  provvedimenti,  a
          valere sulle risorse della  contabilita'  speciale  di  cui
          all'art. 4, comma 3, un'apposita compensazione fino  ad  un
          massimo di 16 milioni  di  euro  con  riferimento  all'anno
          2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni  di  euro  annui
          per il triennio 2017 -  2019,  per  sopperire  ai  maggiori
          costi affrontati o alle minori entrate registrate a  titolo
          di TARI-tributo di cui all'art. 1, comma 639,  della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147 o  di  TARI-corrispettivo  di  cui
          allo stesso art. 1, commi 667 e 668.". 
              17. Omissis. 
              18. Omissis." 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  11,  comma  2,  del
          decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8  (Nuovi  interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici   del   2016   e   del   2017),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  11.   Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          adempimenti e versamenti tributari e ambientali 
              Omissis. 
              2.  Nei  comuni  di  cui  agli  allegati  1  e  2   del
          decreto-legge n. 189 del 2016, i termini  per  la  notifica
          delle cartelle di pagamento  e  per  la  riscossione  delle
          somme risultanti dagli atti di cui agli articoli  29  e  30
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          le  attivita'  esecutive  da  parte  degli   agenti   della
          riscossione  e  i  termini  di  prescrizione  e   decadenza
          relativi all'attivita' degli enti creditori,  ivi  compresi
          quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio  2017
          fino  alla  scadenza  dei  termini  delle  sospensioni  dei
          versamenti  tributari   previste   dall'articolo   48   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  dicembre  2016,  n.  229  e
          riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2019.". 
              - Si riportano gli allegati 1, 2 e  2-bis,  del  citato
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 
 
                                  "Allegato 1 
          Elenco dei comuni colpiti dal  sisma  del  24  agosto  2016
                                   (Art. 1) 
 
              REGIONE ABRUZZO. 
              Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 
              1. Campotosto (AQ); 
              2. Capitignano (AQ); 
              3. Montereale (AQ); 
              4. Rocca Santa Maria (TE); 
              5. Valle Castellana (TE); 
              6. Cortino (TE); 
              7. Crognaleto (TE); 
              8. Montorio al Vomano (TE). 
              REGIONE LAZIO. 
              Sub ambito territoriale Monti Reatini: 
              9. Accumoli (RI); 
              10. Amatrice (RI); 
              11. Antrodoco (RI); 
              12. Borbona (RI); 
              13. Borgo Velino (RI); 
              14. Castel Sant'Angelo (RI); 
              15. Cittareale (RI); 
              16. Leonessa (RI); 
              17. Micigliano (RI); 
              18. Posta (RI). 
              REGIONE MARCHE. 
              Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 
              19. Amandola (FM); 
              20. Acquasanta Terme (AP); 
              21. Arquata del Tronto (AP); 
              22. Comunanza (AP); 
              23. Cossignano (AP); 
              24. Force (AP); 
              25. Montalto delle Marche (AP); 
              26. Montedinove (AP); 
              27. Montefortino (FM); 
              28. Montegallo (AP); 
              29. Montemonaco (AP); 
              30. Palmiano (AP); 
              31. Roccafluvione (AP); 
              32. Rotella (AP); 
              33. Venarotta (AP). 
              Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 
              34. Acquacanina (MC); 
              35. Bolognola (MC); 
              36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 
              37. Cessapalombo (MC); 
              38. Fiastra (MC); 
              39. Fiordimonte (MC); 
              40. Gualdo (MC); 
              41. Penna San Giovanni (MC); 
              42. Pievebovigliana (MC); 
              43. Pieve Torina (MC); 
              44. San Ginesio (MC); 
              45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 
              46. Sarnano (MC); 
              47. Ussita (MC); 
              48. Visso (MC). 
              REGIONE UMBRIA. 
              Area Val Nerina: 
              49. Arrone (TR); 
              50. Cascia (PG); 
              51. Cerreto di Spoleto (PG); 
              52. Ferentillo (TR); 
              53. Montefranco (TR); 
              54. Monteleone di Spoleto (PG); 
              55. Norcia (PG); 
              56. Poggiodomo (PG); 
              57. Polino (TR); 
              58. Preci (PG); 
              59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 
              60. Scheggino (PG); 
              61. Sellano (PG); 
              62. Vallo di Nera (PG). 
 
                                  Allegato 2 
          Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre
                                 2016 (Art. 1) 
 
              REGIONE ABRUZZO: 
              1. Campli (TE); 
              2. Castelli (TE); 
              3. Civitella del Tronto (TE); 
              4. Torricella Sicura (TE); 
              5. Tossicia (TE); 
              6. Teramo. 
              REGIONE LAZIO: 
              7. Cantalice (RI); 
              8. Cittaducale (RI); 
              9. Poggio Bustone (RI); 
              10. Rieti; 
              11. Rivodutri (RI). 
              REGIONE MARCHE: 
              12. Apiro (MC); 
              13. Appignano del Tronto (AP); 
              14. Ascoli Piceno; 
              15. Belforte del Chienti (MC); 
              16. Belmonte Piceno (FM); 
              17. Caldarola (MC); 
              18. Camerino (MC); 
              19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 
              20. Castel di Lama (AP); 
              21. Castelraimondo (MC); 
              22. Castignano (AP); 
              23. Castorano (AP); 
              24. Cerreto D'esi (AN); 
              25. Cingoli (MC); 
              26. Colli del Tronto (AP); 
              27. Colmurano (MC); 
              28. Corridonia (MC); 
              29. Esanatoglia (MC); 
              30. Fabriano (AN); 
              31. Falerone (FM); 
              32. Fiuminata (MC); 
              33. Folignano (AP); 
              34. Gagliole (MC); 
              35. Loro Piceno (MC); 
              36. Macerata; 
              37. Maltignano (AP); 
              38. Massa Fermana (FM); 
              39. Matelica (MC); 
              40. Mogliano (MC); 
              41. Monsapietro Morico (FM); 
              42. Montappone (FM); 
              43. Monte Rinaldo (FM); 
              44. Monte San Martino (MC); 
              45. Monte Vidon Corrado (FM); 
              46. Montecavallo (MC); 
              47. Montefalcone Appennino (FM); 
              48. Montegiorgio (FM); 
              49. Monteleone (FM); 
              50. Montelparo (FM); 
              51. Muccia (MC); 
              52. Offida (AP); 
              53. Ortezzano (FM); 
              54. Petriolo (MC); 
              55. Pioraco (MC); 
              56. Poggio San Vicino (MC); 
              57. Pollenza (MC); 
              58. Ripe San Ginesio (MC); 
              59. San Severino Marche (MC); 
              60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 
              61. Sefro (MC); 
              62. Serrapetrona (MC); 
              63. Serravalle del Chienti (MC); 
              64. Servigliano (FM); 
              65. Smerillo (FM); 
              66. Tolentino (MC); 
              67. Treia (MC); 
              68. Urbisaglia (MC). 
              REGIONE UMBRIA: 
              69. Spoleto (PG). 
 
          Allegato 2-bis Elenco dei comuni colpiti dal sisma  del  18
                             gennaio 2017 (Art. 1) 
 
              Regione Abruzzo: 
              1) Barete (AQ); 
              2) Cagnano Amiterno (AQ); 
              3) Pizzoli (AQ); 
              4) Farindola (PE); 
              5) Castelcastagna (TE); 
              6) Colledara (TE); 
              7) Isola del Gran Sasso (TE); 
              8) Pietracamela (TE); 
              9) Fano Adriano (TE).". 
              - Il regio decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.  246,
          convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 legge 4 giugno
          1938, n. 880 recante  «Disciplina  degli  abbonamenti  alle
          radio-audizioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5
          luglio 1938, n. 150. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
          in materia di sanzioni amministrative per le violazioni  di
          norme tributarie, a norma dell'art.  3,  comma  133,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, S.O. 
              "Art. 13. Ravvedimento 
              1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non
          sia stata gia' constatata e  comunque  non  siano  iniziati
          accessi,   ispezioni,   verifiche   o    altre    attivita'
          amministrative di accertamento delle  quali  l'autore  o  i
          soggetti  solidalmente  obbligati,  abbiano  avuto  formale
          conoscenza: 
                a) ad un  decimo  del  minimo  nei  casi  di  mancato
          pagamento del tributo  o  di  un  acconto,  se  esso  viene
          eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della  sua
          commissione; 
                a-bis) ad un nono del minimo se  la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          novanta giorni dalla  data  dell'omissione  o  dell'errore,
          ovvero se  la  regolarizzazione  delle  omissioni  e  degli
          errori commessi  in  dichiarazione  avviene  entro  novanta
          giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
          in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; 
                b) ad un ottavo del minimo,  se  la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa  la
          violazione ovvero, quando  non  e'  prevista  dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
                b-bis)   ad   un   settimo   del   minimo    se    la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene  entro  il  termine  per  la  presentazione   della
          dichiarazione relativa all'anno  successivo  a  quello  nel
          corso del quale e' stata  commessa  la  violazione  ovvero,
          quando non e' prevista dichiarazione periodica,  entro  due
          anni dall'omissione o dall'errore; 
                b-ter) ad un sesto del minimo se la  regolarizzazione
          degli errori  e  delle  omissioni,  anche  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  oltre
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno successivo a quello nel corso  del  quale
          e' stata commessa  la  violazione  ovvero,  quando  non  e'
          prevista   dichiarazione   periodica,   oltre   due    anni
          dall'omissione o dall'errore; b-quater) ad  un  quinto  del
          minimo  se  la  regolarizzazione  degli  errori   e   delle
          omissioni, anche se incidenti sulla  determinazione  o  sul
          pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione  della
          violazione ai sensi dell'art.  24  della  legge  7  gennaio
          1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra  quelle
          indicate negli articoli 6, comma 3,  o  11,  comma  5,  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 
                c) ad un decimo del minimo  di  quella  prevista  per
          l'omissione della  presentazione  della  dichiarazione,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
          l'omessa  presentazione   della   dichiarazione   periodica
          prescritta in materia di imposta sul  valore  aggiunto,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a  trenta
          giorni. 
              1-bis. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1,  lettere
          b-bis),  b-ter)  e  b-quater)  si  applicano   ai   tributi
          amministrati dall'Agenzia delle  entrate  e,  limitatamente
          alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi  doganali  e  alle
          accise  amministrati  dall'Agenzia  delle  dogane   e   dei
          monopoli.   1-ter.   Ai   fini   dell'applicazione    delle
          disposizioni di cui al presente  articolo,  per  i  tributi
          amministrati  dall'Agenzia  delle  entrate  non  opera   la
          preclusione di cui al comma  1,  primo  periodo,  salva  la
          notifica degli atti  di  liquidazione  e  di  accertamento,
          comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai  sensi
          degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive
          modificazioni, e 54-bis del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni. La preclusione di  cui  al  comma  1,  primo
          periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di
          accertamento, non opera neanche per i  tributi  doganali  e
          per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e  dei
          monopoli. 
              1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui  al
          presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
          di  accessi,  ispezioni,  verifiche   o   altre   attivita'
          amministrative di controllo e accertamento. 
              2. Il pagamento  della  sanzione  ridotta  deve  essere
          eseguito   contestualmente   alla   regolarizzazione    del
          pagamento del tributo o della  differenza,  quando  dovuti,
          nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati  al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
              3.  Quando  la  liquidazione   deve   essere   eseguita
          dall'ufficio,   il   ravvedimento   si    perfeziona    con
          l'esecuzione dei pagamenti nel termine di  sessanta  giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 
              4. (Abrogato). 
              5. Le singole  leggi  e  atti  aventi  forza  di  legge
          possono stabilire, a integrazione di  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione.". 
              - Si riportano i testi dei commi  24  e  25,  dell'art.
          2-bis,  del  decreto-legge  16   ottobre   2017,   n.   148
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          4 dicembre 2017, n. 172,  come  modificati  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 2-bis.  Modifiche  al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
          interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016 
              1-23. Omissis. 
              24.   Limitatamente   ai   soggetti   danneggiati   che
          dichiarino l'inagibilita' del  fabbricato,  della  casa  di
          abitazione, dello studio professionale o  dell'azienda,  ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
          della dichiarazione agli enti  competenti,  la  sospensione
          prevista  dall'art.  48,  comma  2,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229,  come  prorogato  dall'art.
          14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre  2016,  n.  244,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2017, n. 19, e' differita alla data del  1°  gennaio  2019.
          Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme
          gia' versate alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente decreto. 
              25. Le autorita' di regolazione  di  cui  all'art.  48,
          comma  2,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n.  229,  con  propri  provvedimenti  adottati  entro
          sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  disciplinano   le
          modalita' di rateizzazione per un periodo non  inferiore  a
          36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai
          sensi  del  comma  24  nonche'  del  citato  art.   48   ed
          introducono agevolazioni, anche  di  natura  tariffaria,  a
          favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati
          1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n.  189  del  2016,
          individuando anche le  modalita'  per  la  copertura  delle
          agevolazioni  stesse   attraverso   specifiche   componenti
          tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti  di
          tipo perequativo. Con i provvedimenti di cui al  precedente
          periodo sono previste esenzioni,  fino  alla  data  del  31
          dicembre 2020, in favore delle utenze  localizzate  in  una
          'zona  rossa'   istituita   mediante   apposita   ordinanza
          sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016  e  la
          data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
          individuando anche le  modalita'  per  la  copertura  delle
          esenzioni   stesse   attraverso    specifiche    componenti
          tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti  di
          tipo perequativo." 
              Gli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre
          2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          dicembre    2016,    n.    229,    sono    riportati    nei
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Si riportano i testi vigenti dei commi 1 e 1-bis  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14
          aprile 2006, n. 88, S.O., n. 96: 
              "Art. .  205.  (Misure  per  incrementare  la  raccolta
          differenziata) 
              1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in  ogni
          ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni
          comune deve essere assicurata  una  raccolta  differenziata
          dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di
          rifiuti prodotti: 
              a)  almeno  il  trentacinque  per  cento  entro  il  31
          dicembre 2006; 
              b) almeno il  quarantacinque  per  cento  entro  il  31
          dicembre 2008; 
              c) almeno il  sessantacinque  per  cento  entro  il  31
          dicembre 2012. 
              1-bis. Nel caso in cui, dal  punto  di  vista  tecnico,
          ambientale ed economico, non sia  realizzabile  raggiungere
          gli obiettivi di cui al comma 1, il comune puo'  richiedere
          al Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del mare una deroga al rispetto degli obblighi  di  cui  al
          medesimo comma 1. Verificata la sussistenza  dei  requisiti
          stabiliti al primo periodo,  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare  la
          predetta deroga, previa  stipula  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica di un  accordo  di  programma
          tra Ministero, regione  ed  enti  locali  interessati,  che
          stabilisca: 
              a) Omissis. 
              b) Omissis. 
              c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
          urbani, da destinare al riciclo, che il comune  richiedente
          si obbliga ad effettuare.". 
              - Si riportano i testi vigenti degli art. 4  e  22  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni
          per   il   riordino   della   normativa   in   materia   di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre  2015,  n.
          221, S.O.: 
              "Art. 4. Durata massima complessiva 
              1.  Per  ciascuna  unita'  produttiva,  il  trattamento
          ordinario e quello straordinario di integrazione  salariale
          non possono superare la durata massima  complessiva  di  24
          mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto  previsto
          all'art. 22, comma 5. 
              2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia
          e affini, nonche' per le imprese di cui all'art. 10,  comma
          1, lettere n) e  o),  per  ciascuna  unita'  produttiva  il
          trattamento   ordinario   e   quello    straordinario    di
          integrazione  salariale  non  possono  superare  la  durata
          massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile." 
              "Art. 22. Durata 
              1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di  cui
          all'art.  21,  comma  1,  lettera  a),  e  relativamente  a
          ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
          integrazione salariale puo' avere una durata massima di  24
          mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. ( 
              2. Per la causale di crisi aziendale  di  cui  all'art.
          21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna  unita'
          produttiva, il trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale puo' avere una durata massima di 12  mesi,  anche
          continuativi. Una  nuova  autorizzazione  non  puo'  essere
          concessa prima che sia decorso un periodo pari a due  terzi
          di quello relativo alla precedente autorizzazione. 
              3. Per la causale di contratto di solidarieta'  di  cui
          all'art.  21,  comma  1,  lettera  c),  e  relativamente  a
          ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
          integrazione salariale puo' avere una durata massima di  24
          mesi, anche continuativi, in un  quinquennio  mobile.  Alle
          condizioni previste dal comma 5,  la  durata  massima  puo'
          raggiungere 36 mesi, anche  continuativi,  nel  quinquennio
          mobile. 
              4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi
          aziendale,  possono  essere  autorizzate  sospensioni   del
          lavoro soltanto nel limite  dell'80  per  cento  delle  ore
          lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
          al programma autorizzato. 
              5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
          di cui all'art. 4, comma 1, la durata dei  trattamenti  per
          la causale di contratto  di  solidarieta'  viene  computata
          nella misura della meta' per la parte non  eccedente  i  24
          mesi e per intero per la parte eccedente. 
              6. La disposizione di cui al comma  5  non  si  applica
          alle imprese edili e affini.". 
              - Per il testo dell'allegato 1,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n.  229, si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Si  riporta  il  testo dell'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre
          2004, n. 280: 
              "Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              Omissis. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  200,  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  di  stabilita'  2015),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.: 
              "  200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 18,  comma  1,  lettera
          a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2
          (Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,   lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale): 
              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  nonche'  con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto
          attiene alla lettera b),  in  coerenza  con  gli  indirizzi
          assunti in sede europea, entro  30  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, assegna  una  quota
          delle  risorse  nazionali  disponibili   del   Fondo   aree
          sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) Omissis. 
              b-bis) Omissis .".