Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Proroga e sospensione termini in relazione ad adempimenti e
versamenti tributari e contributivi, sospensione pagamento canone
RAI
1. All'art. 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11:
1) al primo periodo, le parole: «dai commi 1-bis, 10 e 10-bis,
avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e
interessi e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 11,
comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 31 maggio
2018.» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 10 e 10-bis,
avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e
interessi.»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I soggetti
diversi da quelli indicati dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, )) versano le somme oggetto di sospensione
previste dal decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi
1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro
il 16 gennaio 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo
di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2019((
; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la
ritenuta puo' essere operata anche dal sostituto d'imposta, »; ))
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'insufficiente,
tardivo o omesso pagamento di una o piu' rate ovvero dell'unica rata
comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati
nonche' delle relative sanzioni e interessi e la cartella e'
notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di
rateazione. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente
si avvale del ravvedimento di cui all'art. 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.»;
(( a-bis) al comma 11-bis, il primo periodo e' soppresso; ))
b) al comma 13, terzo periodo, le parole "entro il 31 maggio
2018" sono sostituite dalle seguenti: (( "entro il 31 gennaio 2019"
)) e le parole: «fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di maggio 2018» sono sostituite dalle
seguenti: (( «fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari
importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019; su richiesta del
lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo'
essere operata anche dal sostituto d'imposta». ))
(( «b-bis) al comma 16, al primo periodo, le parole: "entro il 30
giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
2018" e, al terzo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2017" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"». ))
2. All'art. 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le
parole: «dal 1° giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1°
gennaio 2019».
3. Nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il pagamento del canone di
abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880,
e' sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme
oggetto di sospensione, ai sensi del precedente periodo, avviene,
senza applicazione di sanzioni e interessi, (( in unica rata o ))
mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili
di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. L'insufficiente,
tardivo o omesso pagamento di una o piu' rate ovvero dell'unica rata,
comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati
nonche' delle relative sanzioni e interessi e la cartella e'
notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di
rateazione.
L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale
del ravvedimento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
4. La ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla
televisione ad uso privato di cui all'art. 1, comma 153, lettera c),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' effettuata secondo le
modalita' di cui al comma 3.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono disciplinate le modalita' di rimborso
delle somme gia' versate a titolo di canone di abbonamento alle
radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,
n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della
presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi
del primo periodo non sono dovuti interessi.
6. All'art. 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, le parole: «e' differita alla data del 31 maggio 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «e' differita alla data del 1º gennaio
2019».
(( 6-bis. Al comma 25 dell'art. 2-bis del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con i
provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni,
fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze
localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza
sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di
entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le
modalita' per la copertura delle esenzioni stesse attraverso
specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a
strumenti di tipo perequativo".
6-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, a partire dal 24 agosto 2016 e fino a
dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza,
possono derogare agli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 205 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di stabilire la
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da destinare
al riciclo, ogni comune, ai sensi del comma 1-bis, lettera c), del
medesimo art. 205, puo' stipulare un accordo di programma con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Regione interessata.
6-quater. Per l'anno 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, entro il limite
massimo di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il medesimo
anno 2019, per imprese con organico superiore a 400 unita'
lavorative, ubicate nei comuni di cui all'allegato 1 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e contestualmente in un'area di
crisi industriale complessa, che presentino processi di riassetto
produttivo con connesse problematiche occupazionali, previo accordo
stipulato in sede governativa, e' concesso un intervento
straordinario di integrazione salariale, con causale di
riorganizzazione aziendale, sino al limite massimo di sei mesi.
L'intervento straordinario di integrazione salariale e' subordinato
all'erogazione da parte della Regione interessata di misure di
politica attiva finalizzata al reimpiego dei lavoratori sospesi. ))
7. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e' incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 58,1
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni
di euro per l'anno 2023.
8. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, commi 1,
lettere a) e b), 2, 3, 4, 5, e 7, complessivamente pari a 91,02
milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno
2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020, 58,1 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 47,3 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e a 43,1 milioni
di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a (( 27,02 milioni )) di euro per l'anno 2018, a 10
milioni di euro per l'anno 2019 e a 8,18 milioni di euro per l'anno
2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno
2018 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per
euro 1 milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al
Ministero interno per euro 1 milione per l'anno 2018,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per euro 1
milione per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per euro 7,02 milioni per l'anno 2018 e
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale per euro 10 milioni per l'anno 2018 e ((
5 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,18 milioni di euro per l'anno
2020; ))
d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a (( 3,9 milioni
di euro per l'anno 2020, a 58,1 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022 e a 47,3 milioni di euro )) per l'anno 2023,
mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui all'art. 1,
commi 1, lettere a) e b), e commi 2, 3, 4, 5.
(( «8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-quater, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». ))
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 48 del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 48. Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi
Omissis.
11. La ripresa della riscossione dei tributi non
versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato
decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e
10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza
applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da
quelli indicati dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di
sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre
2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di
sanzioni e interessi, entro il 16 gennaio 2019, ovvero,
mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili
di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2019; su
richiesta del lavoratore dipendente subordinato o
assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal
sostituto d'imposta. Il versamento delle ritenute non
operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo puo'
essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti
della disponibilita' di risorse del fondo previsto
dall'art. 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'art. 9,
comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu'
rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo
degli importi scaduti e non versati nonche' delle relative
sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di
rateazione. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il
contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art. 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu'
rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo
degli importi scaduti e non versati nonche' delle relative
sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di
rateazione. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il
contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art. 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
11-bis. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico
la famiglia anagrafica non detiene piu' alcun apparecchio
televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso
privato non e' dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e
per l'anno 2017.
12. Omissis.
12-bis. Omissis.
12-ter. Omissis.
13. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi
i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente
nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero
nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non
si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
gia' versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente
articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2019, senza
applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante
rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di
pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019; su
richiesta del lavoratore dipendente subordinato o
assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal
sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione
di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di
euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017,
si provvede ai sensi dell'art. 52. Agli oneri valutati di
cui al presente comma, si applica l'art. 17, commi da 12 a
12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
13-bis.Omissis.
14. Omissis.
15. Omissis.
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il
16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o
agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione
o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato
all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di
anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai
comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni
di cui all'art. 1, continuita' nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione
e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'art. 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un
massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno
2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui
per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori
costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo
di TARI-tributo di cui all'art. 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui
allo stesso art. 1, commi 667 e 668.".
17. Omissis.
18. Omissis."
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (Nuovi interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11. Disposizioni urgenti in materia di
adempimenti e versamenti tributari e ambientali
Omissis.
2. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica
delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle
somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
le attivita' esecutive da parte degli agenti della
riscossione e i termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi
quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017
fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei
versamenti tributari previste dall'articolo 48 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2019.".
- Si riportano gli allegati 1, 2 e 2-bis, del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
"Allegato 1
Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
(Art. 1)
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).
Allegato 2
Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre
2016 (Art. 1)
REGIONE ABRUZZO:
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.
REGIONE LAZIO:
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE:
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG).
Allegato 2-bis Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18
gennaio 2017 (Art. 1)
Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE).".
- Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 legge 4 giugno
1938, n. 880 recante «Disciplina degli abbonamenti alle
radio-audizioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
luglio 1938, n. 150.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.
"Art. 13. Ravvedimento
1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non
sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i
soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale
conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due
anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale
e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e'
prevista dichiarazione periodica, oltre due anni
dall'omissione o dall'errore; b-quater) ad un quinto del
minimo se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della
violazione ai sensi dell'art. 24 della legge 7 gennaio
1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle
indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere
b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi
amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente
alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle
accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli. 1-ter. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi
amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica degli atti di liquidazione e di accertamento,
comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi
degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo
periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di
accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e
per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al
presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. (Abrogato).
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.".
- Si riportano i testi dei commi 24 e 25, dell'art.
2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2017, n. 172, come modificati dalla presente
legge:
"Art. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016
1-23. Omissis.
24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, della casa di
abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione
prevista dall'art. 48, comma 2, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'art.
14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, e' differita alla data del 1° gennaio 2019.
Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme
gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
25. Le autorita' di regolazione di cui all'art. 48,
comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro
sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, disciplinano le
modalita' di rateizzazione per un periodo non inferiore a
36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai
sensi del comma 24 nonche' del citato art. 48 ed
introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a
favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati
1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo. Con i provvedimenti di cui al precedente
periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31
dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una
'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza
sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la
data di entrata in vigore della presente disposizione,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
esenzioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo."
Gli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono riportati nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riportano i testi vigenti dei commi 1 e 1-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
aprile 2006, n. 88, S.O., n. 96:
"Art. . 205. (Misure per incrementare la raccolta
differenziata)
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni
ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni
comune deve essere assicurata una raccolta differenziata
dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di
rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31
dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31
dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31
dicembre 2012.
1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico,
ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere
gli obiettivi di cui al comma 1, il comune puo' richiedere
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al
medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti
stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare la
predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma
tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che
stabilisca:
a) Omissis.
b) Omissis.
c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente
si obbliga ad effettuare.".
- Si riportano i testi vigenti degli art. 4 e 22 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n.
221, S.O.:
"Art. 4. Durata massima complessiva
1. Per ciascuna unita' produttiva, il trattamento
ordinario e quello straordinario di integrazione salariale
non possono superare la durata massima complessiva di 24
mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto
all'art. 22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia
e affini, nonche' per le imprese di cui all'art. 10, comma
1, lettere n) e o), per ciascuna unita' produttiva il
trattamento ordinario e quello straordinario di
integrazione salariale non possono superare la durata
massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile."
"Art. 22. Durata
1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui
all'art. 21, comma 1, lettera a), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. (
2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'art.
21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unita'
produttiva, il trattamento straordinario di integrazione
salariale puo' avere una durata massima di 12 mesi, anche
continuativi. Una nuova autorizzazione non puo' essere
concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi
di quello relativo alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui
all'art. 21, comma 1, lettera c), e relativamente a
ciascuna unita' produttiva, il trattamento straordinario di
integrazione salariale puo' avere una durata massima di 24
mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle
condizioni previste dal comma 5, la durata massima puo'
raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio
mobile.
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi
aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del
lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore
lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui
al programma autorizzato.
5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
di cui all'art. 4, comma 1, la durata dei trattamenti per
la causale di contratto di solidarieta' viene computata
nella misura della meta' per la parte non eccedente i 24
mesi e per intero per la parte eccedente.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica
alle imprese edili e affini.".
- Per il testo dell'allegato 1, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre
2004, n. 280:
"Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:
" 200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.".
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale):
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto
attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) Omissis.
b-bis) Omissis .".