(( Art. 1-bis 
 
                 Proroga della sospensione dei mutui 
 
  1. All'art. 14, comma 6, del decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  "31  dicembre  2018"   sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"; 
    b) al  secondo  periodo,  le  parole:  "31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 
  2. All'art. 2-bis, comma 22, terzo periodo,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 dicembre 2020"; 
    b) le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 dicembre 2021". )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  14,  comma  6,  del
          decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.   244   (Proroga   e
          definizione di  termini),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 14. Proroga  di  termini  relativi  a  interventi
          emergenziali 
              Omissis. 
              6. Per i pagamenti di cui all'art. 48, comma 1, lettera
          g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il
          termine di sospensione del 31 dicembre 2016 e' prorogato al
          31 dicembre 2020 limitatamente alle attivita' economiche  e
          produttive nonche' per  i  soggetti  privati  per  i  mutui
          relativi  alla  prima  casa  di  abitazione,  inagibile   o
          distrutta. Con riguardo alle attivita'  economiche  nonche'
          per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa
          di abitazione, inagibile o distrutta,  localizzate  in  una
          'zona  rossa'   istituita   mediante   apposita   ordinanza
          sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016  e  la
          data di entrata in vigore della presente  disposizione,  il
          termine di sospensione dei pagamenti  di  cui  al  medesimo
          art. 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17  ottobre
          2016, n. 189, e' fissato al 31 dicembre 2021. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 2-bis,  comma  22,  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2-bis.  Modifiche  al  decreto-legge  17  ottobre
          2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
          dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
          interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
          dal 24 agosto 2016 
              Omissis. 
              22. Nei casi previsti dal  comma  6  dell'art.  14  del
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2017,  n.  19,  i
          beneficiari dei mutui o dei  finanziamenti  possono  optare
          tra la sospensione dell'intera rata  e  quella  della  sola
          quota capitale, senza oneri aggiuntivi per  il  mutuatario.
          Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, le banche e  gli
          intermediari finanziari  informano  i  beneficiari,  almeno
          mediante avviso esposto  nelle  filiali  e  pubblicato  nel
          proprio sito internet, della possibilita'  di  chiedere  la
          sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
          dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore  a
          trenta  giorni,   per   l'esercizio   della   facolta'   di
          sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
          non  fornisca  tali  informazioni  nei  termini  e  con   i
          contenuti prescritti, sono  sospese  fino  al  31  dicembre
          2020, nelle ipotesi previste dal primo periodo  del  citato
          comma 6 dell'art. 14 del decreto-legge  n.  244  del  2016,
          ovvero fino al 31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal
          secondo  periodo  del  medesimo  comma   6,   senza   oneri
          aggiuntivi  per   il   beneficiario   del   mutuo   o   del
          finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta  data.
          Entro  il  termine  del  30  giugno  2018,  il  Commissario
          straordinario  del  Governo   e   l'Associazione   bancaria
          italiana provvedono alla sottoscrizione di un  accordo  per
          la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e  dei
          finanziamenti sospesi ai sensi dell'art. 14, comma  6,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. 
              Omissis.".