(( Art. 1-bis Proroga della sospensione dei mutui 1. All'art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"; b) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 2. All'art. 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"; b) le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dalla presente legge: "Art. 14. Proroga di termini relativi a interventi emergenziali Omissis. 6. Per i pagamenti di cui all'art. 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 e' prorogato al 31 dicembre 2020 limitatamente alle attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Con riguardo alle attivita' economiche nonche' per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo art. 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato al 31 dicembre 2021. Omissis.". - Si riporta il testo dell'art. 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come modificato dalla presente legge: "Art. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Omissis. 22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal primo periodo del citato comma 6 dell'art. 14 del decreto-legge n. 244 del 2016, ovvero fino al 31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del Governo e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Omissis.".