(( Art. 1-bis
Proroga della sospensione dei mutui
1. All'art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
b) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
2. All'art. 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2020";
b) le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2021". ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e
definizione di termini), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14. Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali
Omissis.
6. Per i pagamenti di cui all'art. 48, comma 1, lettera
g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il
termine di sospensione del 31 dicembre 2016 e' prorogato al
31 dicembre 2020 limitatamente alle attivita' economiche e
produttive nonche' per i soggetti privati per i mutui
relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o
distrutta. Con riguardo alle attivita' economiche nonche'
per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa
di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una
'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza
sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la
data di entrata in vigore della presente disposizione, il
termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo
art. 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e' fissato al 31 dicembre 2021.
Omissis.".
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis, comma 22, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016
Omissis.
22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'art. 14 del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i
beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare
tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola
quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2020, nelle ipotesi previste dal primo periodo del citato
comma 6 dell'art. 14 del decreto-legge n. 244 del 2016,
ovvero fino al 31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal
secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri
aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del
finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data.
Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario
straordinario del Governo e l'Associazione bancaria
italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per
la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei
finanziamenti sospesi ai sensi dell'art. 14, comma 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
Omissis.".