(( Art. 1-ter
Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito
1. All'art. 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo
le parole: "nel 2017" sono inserite le seguenti: "e nel 2018". ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (Nuovi interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 12. Prosecuzione delle misure di sostegno al
reddito
1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle
Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continua ad operare
nel 2017 e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse
disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quali
limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui
all'art. 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016,
fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, dello
stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini
dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle
predette misure.".