(( Art. 1-ter 
 
          Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito 
 
  1. All'art. 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo
le parole: "nel 2017" sono inserite le seguenti: "e nel 2018". )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  12,  comma  1,  del
          decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8  (Nuovi  interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici   del   2016   e   del   2017),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 12. Prosecuzione  delle  misure  di  sostegno  al
          reddito 
              1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra
          il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle
          Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continua ad operare
          nel 2017 e nel  2018  fino  all'esaurimento  delle  risorse
          disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quali
          limite massimo di spesa, relativamente alle misure  di  cui
          all'art. 45, comma 1, del decreto-legge n.  189  del  2016,
          fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1,  dello
          stesso   decreto-legge   n.   189   del   2016   ai    fini
          dell'individuazione  dell'ambito  di  riconoscimento  delle
          predette misure.".