(( Art. 1-quinquies
Linee guida per gli adempimenti
connessi alla ricostruzione
1. Al fine di assicurare la corretta e omogenea attuazione della
normativa relativa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza
e alle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo del
Dipartimento della protezione civile, nonche' di fornire indicazioni
utili per l'interpretazione e il coordinamento della medesima
normativa, il Commissario straordinario del Governo, ai fini della
ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede,
sentiti il Capo del Dipartimento della protezione civile, i soggetti
attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti
finanziari, alla predisposizione e alla successiva pubblicazione, nel
proprio sito internet istituzionale, di linee guida contenenti
l'indicazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli
interventi di ricostruzione.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono aggiornate periodicamente,
con frequenza almeno trimestrale, in rapporto allo stato di
aggiornamento dei provvedimenti adottati. All'attuazione del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 15 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229:
"Art. 15. Soggetti attuatori degli interventi relativi
alle opere pubbliche e ai beni culturali
1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento
sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni
culturali, di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti
attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche
attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli
immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario
diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 e
di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria
di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)
del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario
con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento di
tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione ai
comuni o agli altri enti locali interessati, anche in
deroga alle previsioni contenute nell'art. 38 del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e)
del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza
europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto
attuatore e' svolta dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo.".