(( Art. 1-sexies
Disciplina relativa alle lievi difformita' edilizie e alle pratiche
pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attivita' di ricostruzione
o di riparazione degli edifici privati
1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni
di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in
assenza di segnalazione certificata di inizio attivita' nelle ipotesi
di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in
difformita' da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso
dal responsabile dell'abuso, puo' presentare, contestualmente alla
domanda di contributo, segnalazione certificata di inizio attivita'
in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'art. 37, comma 4,
nonche' all'art. 93 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato
nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato
e alla disciplina vigente al momento della presentazione del
progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata
dal competente ufficio tecnico della Regione. E' fatto, in ogni caso,
salvo il pagamento della sanzione di cui al predetto art. 37, comma
4, il cui importo non puo' essere superiore a 5.164 euro e inferiore
a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento
comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato
per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello
precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la percentuale di cui al
comma 2-ter dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 e' elevata al 5 per cento.
3. Nei casi di cui al comma 1, il tecnico incaricato redige la
valutazione della sicurezza in base alle vigenti norme tecniche per
le costruzioni emanate ai sensi dell'art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nell'ambito del progetto
strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando,
altresi', con apposita relazione asseverata che le difformita'
strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento
dell'edificio. E' fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione di cui
all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 che costituisce provvedimento conclusivo al fine della
risoluzione della difformita' strutturale e, unitamente alla
segnalazione certificata di inizio attivita' in sanatoria, causa
estintiva del reato oggetto di contestazione.
4. Per gli interventi edilizi di cui al comma 1 e' possibile
richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, o
dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, nei seguenti casi: a) per le
opere realizzate su immobili che al momento dell'esecuzione delle
opere medesime non erano sottoposti a vincolo paesaggistico; b) per
le opere realizzate in data antecedente a quella di entrata in vigore
del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, anche se eseguite su
immobili gia' sottoposti a vincolo paesaggistico. Resta ferma, in
ogni caso, la verifica di compatibilita' dell'intervento con le norme
di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico.
5. Ai fini di cui al comma 4, gli incrementi di volume derivanti da
minimi scostamenti dimensionali, nella misura massima del 2 per cento
per ogni dimensione rispetto al progetto originario, riconducibili a
carenza di rappresentazione dei medesimi progetti originari, alle
tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti e alle tolleranze
delle misure, purche' tali interventi siano eseguiti nel rispetto
delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei
materiali e delle finiture esistenti, non sono considerati
difformita' che necessitino di sanatoria paesaggistica.
6. Al fine di accelerare l'attivita' di ricostruzione o di
riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di
sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'art.
32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non definite
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la certificazione di idoneita' sismica, ove
richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di
autorizzazione in sanatoria e dell'agibilita', e' sostituita da
perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e
miglioramento sismico, che redige certificato di idoneita' statica
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici
15 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10
giugno 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con
particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali. Il
certificato di idoneita' statica attesta il rispetto di quanto
previsto dal suddetto decreto ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso
in cui non risulti possibile la redazione del certificato di
idoneita' statica ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985,
il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero
consentito la redazione del certificato di idoneita' statica
valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o sismica
e' rilasciata dalla Conferenza regionale di cui al comma 4 dell'art.
16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 6,
qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio
danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale
diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto
deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista
incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli
interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva
del danno.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano con
riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli
immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016. ))
Riferimenti normativi
- Per i testi vigenti degli allegati 1, 2 e 2-bis del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, si veda nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
"Art. 22 (L). Interventi subordinati a segnalazione
certificata di inizio di attivita' (decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come
modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche
introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11,
convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part.
articoli 34 ss, e 149).
1. Sono realizzabili mediante la segnalazione
certificata di inizio di attivita' di cui all'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' in conformita'
alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di
cui all'art. 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le
parti strutturali dell'edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c),
qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'art. 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati
nell'art. 10, comma 1, lettera c.".
- Si riporta il testo dell'art. 37, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001:
"Art. 37 (L). Interventi eseguiti in assenza o in
difformita' dalla segnalazione certificata di inizio
attivita' e accertamento di conformita' (art. 4, comma 13
del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n.
47 del 1985)
1-3. Omissis.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dell'intervento, sia al momento della
presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o
il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria
dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164
euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile
del procedimento in relazione all'aumento di valore
dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.".
- Il decreto del Ministero delle finanze 19 aprile
1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l'automazione
delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e
delle conservatorie dei registri immobiliari) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1994, n. 300.
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma- ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del
2001:
"Art. 34 (L). Interventi eseguiti in parziale
difformita' dal permesso di costruire (legge 28 febbraio
1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, articoli 107 e 109)
1-2bis. Omissis.
2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
non si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in
presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o
superficie coperta che non eccedano per singola unita'
immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.".
- Si riporta il testo dell'art. 52 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001:
"Art. 52 (L). Tipo di strutture e norme tecniche (legge
2 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni
sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in
osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi
costruttivi fissate con decreti del Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche.
Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone
sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per
l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni,
anche in funzione del tipo e delle modalita' costruttive e
della destinazione dell'opera, nonche' i criteri generali
per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
generali e le precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione; i criteri generali e le
precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi,
tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere,
acquedotti, fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati materiali o sistemi
costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme
tecniche in vigore, la loro idoneita' deve essere
comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme
parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i
relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo
la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.".
- Si riporta il testo dell'art. 94 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001:
"Art. 94 (L). Autorizzazione per l'inizio dei lavori
(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche, ad
eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate
nei decreti di cui all'art. 83, non si possono iniziare
lavori senza preventiva autorizzazione scritta del
competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni
dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo
il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di
autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro
il termine di cui al comma 2, e' ammesso ricorso al
presidente della giunta regionale che decide con
provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei
limiti delle rispettive competenze.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2014, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
"Art. 146. Autorizzazione - 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed
aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell'art. 142, o in base alla legge, a termini
degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non
possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che
rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'art. 167,
commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in
sanatoria successivamente alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' efficace
per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'art. 143, commi 4 e 5. Il parere del
soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'art. 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'art. 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque
giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in
caso di parere negativo, comunica agli interessati il
preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti
giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione
provvede in conformita'.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione
degli atti da parte del soprintendente senza che questi
abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo
periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia
pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche
mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa
inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva
e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza
indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel
corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con
ricorso al Tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni
trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via
telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all' art.
134.
15.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante
individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata):
"Art. 3. Interventi ed opere di lieve entita' soggetti
a procedimento autorizzatorio semplificato
1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio
semplificato di cui al Capo II gli interventi ed opere di
lieve entita' elencati nell'Allegato «B».".
- Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 recante
"Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al
paesaggio", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
aprile 2006, n. 97, S.O..
- La legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante "Norme in
materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1985, n. 53,
S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica):
"Art. 39. Definizione agevolata delle violazioni
edilizie
1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28
febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e
integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente
articolo, si applicano alle opere abusive che risultino
ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano
comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per
cento della volumetria della costruzione originaria ovvero,
indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un
ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette
disposizioni trovano altresi' applicazione alle opere
abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a
nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per
singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I
termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente
comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva
modificazione o integrazione, sono da intendersi come
riferiti alla data di entrata in vigore del presente
articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano
applicazione nel caso di annullamento della concessione
edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi
posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti
di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla
sentenza definitiva di non luogo a procedere o di
proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere
conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi
se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti
sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in
ordine alle condanne riportate nel certificato generale del
casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente
deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme
di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non
avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli
articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili
oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente
ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice,
sentito il pubblico ministero, puo' altresi' autorizzarlo a
riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi
del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei
confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il
divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo
del medesimo comma.
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in
sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985
e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura
dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge
di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio
1977 al 1° ottobre 1983, e' moltiplicata rispettivamente
per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come determinata
ai sensi del presente comma, e' elevata di un importo pari
alla meta', nei comuni con popolazione superiore ai
centomila abitanti.
4. La domanda di concessione o di autorizzazione in
sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve
essere presentata al comune competente, a pena di
decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui
all'art. 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.
47, e' sostituita da apposita dichiarazione del richiedente
resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della
documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di
presentazione della perizia giurata, della certificazione
di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonche'
del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma
dello stesso art. 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai
sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale
integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione
di cui al comma 9, nonche' la documentazione di cui al
presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui
all'art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, come da ultimo prorogato dall'art. 9, comma 8, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il
decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni
con piu' di 500.000 abitanti dalla data di entrata in
vigore della presente legge senza l'adozione di un
provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o
ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto
del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto
termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri
concessori e la documentazione di denuncia al catasto puo'
essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se
nei termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata
interamente corrisposta o e' stata determinata in modo non
veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate
senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle
sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28
febbraio 1985, n. 47. Le citate sanzioni non si applicano
nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei
termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione
dello stesso. La mancata presentazione dei documenti
previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla
espressa richiesta di integrazione notificata dal comune
comporta l'improcedibilita' della domanda e il conseguente
diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per
carenza di documentazione. Si fanno salvi i provvedimenti
emanati per la determinazione delle modalita' di
versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione.
5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve
essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo
1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata
alla presente legge e della restante parte in quattro rate
di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile
1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15
dicembre 1995. E' consentito il versamento della restante
parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una
delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da
corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a
quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero
l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita
alle opere di cui al n. 7 della tabella allegata alla legge
28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma,
dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unita'
immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione,
entro il 15 dicembre 1995, purche' la domanda sia stata
presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5,
e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione,
pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima
modalita' di cui sopra. Le somme gia' versate, in
adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio
1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre
1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello
indicato nel presente comma sono portate in riduzione
dell'importo complessivo della oblazione da versare entro
il 15 dicembre 1995.
6. I soggetti che hanno presentato domanda di
concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai
sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i
loro aventi causa, se non e' stata interamente corrisposta
l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a
pena di improcedibilita' della domanda, versare in luogo
della somma residua, il triplo della differenza tra la
somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il
31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova
applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero
pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il
conguaglio purche' sia stato richiesto nei termini di cui
all'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
7. All'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Per le opere
eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n.
1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, relative ad ampliamento o tipologie d'abuso che non
comportano aumento di superficie o di volume, il parere
deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso
tale termine il parere stesso si intende reso in senso
favorevole".
8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e
fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1°
giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il
rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione
in sanatoria, subordinato al conseguimento delle
autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela
del vincolo, estingue il reato per la violazione del
vincolo stesso.
9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere
altresi' allegata una ricevuta comprovante il pagamento al
comune, nel cui territorio e' ubicata la costruzione, di
una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori,
se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C
allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove
costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' per
le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a
sanatoria. Per il pagamento dell'anticipo degli oneri
concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per
l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili
abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di
urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche
dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo
delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti
di interesse pubblico. Le modalita' di pagamento del
conguaglio sono definite entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, dal comune in
cui l'abuso e' stato realizzato. Qualora l'importo finale
degli oneri concessori applicati nel Comune di ubicazione
dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella
predetta tabella C, la somma da versare, in unica
soluzione, deve essere pari a detto minore importo.
10. Le domande di concessione in sanatoria presentate
entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato
pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'art.
40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di
una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle
somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri
concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28
gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai
conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi
dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal
presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione
dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il
mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9
ed al presente comma, entro il termine di cui al primo
periodo del presente comma comporta l'applicazione
dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.
10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione
in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali
il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego
successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del
presente articolo, gli interessati possono chiederne la
rideterminazione sulla base delle disposizioni della
presente legge.
11. I soggetti che hanno presentato entro il 31
dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'art. 13
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel
rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente
articolo, che l'istanza sia considerata domanda di
concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno 1998, i comuni
determinano in via definitiva i contributi di concessione e
l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei
versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede
agli adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica
della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il
proprietario puo' accedere al credito fondiario, compresa
l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento
offrendo in garanzia agli immobili oggetto della domanda di
sanatoria.
12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in
essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la
sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui
all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la
confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono
acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio
indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La
sentenza di cui al presente comma e' titolo per l'immediata
trascrizione nei registri immobiliari.
13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a
situazioni di estremo disagio abitativo, la misura
dell'oblazione e' ridotta percentualmente in relazione ai
limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle
stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D
allegata alla presente legge. Per il pagamento
dell'oblazione si applicano le modalita' di cui al comma 5
del presente articolo. Le regioni possono modificare, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme
di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28
gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di
concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni,
alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in
riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei
comuni nonche' alle loro caratteristiche geografiche, non
puo' risultare inferiore al 70 per cento di quello
determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata
in vigore della presente disposizione. Il potere di
legiferare in tal senso e' esercitabile entro novanta
giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale
termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima
data.
14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione
e' in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti
adibita ad abitazione principale, ovvero destinata ad
abitazione principale del proprietario residente all'estero
del possessore dell'immobile o di altro componente del
nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo
grado o di affinita' entro il secondo grado, e che vi sia
convivenza da almeno due anni; e' necessario inoltre che le
opere abusive risultino di consistenza non superiore a
quella indicata al comma 1 del presente articolo. La
riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di
ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli
interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, primo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione
dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di
piu' di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso
soggetto.
15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 e'
quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo
familiare del possessore ovvero, nel caso di piu' aventi
titolo, e' quello derivante dalla somma della quota
proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente
dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali
fini si considera la natura del reddito prevalente qualora
ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato,
ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto "inter
vivos" a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta
in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi
del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura
legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente
deve essere allegata a pena di nullita' all'atto di
trasferimento dell'immobile.
16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente
articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui
all'art. 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28
febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di
cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le
riduzioni di cui al settimo comma dello stesso art. 34. Ai
fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui
al comma 4 e' integrata dal certificato di cui all'art. 35,
terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto
richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui
alla lettera c) del settimo comma dell'art. 34 della
predetta legge n. 47 del 1985 e' aumentata al 50 per cento.
Se l'opera e' da completare, il certificato di cui all'art.
35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, puo' essere sostituito da dichiarazione del
richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche
per l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di
sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla legge
2 febbraio 1974, n. 64, dei successivi decreti di
attuazione, delle ordinanze, nonche' dei decreti del
Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra
disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni
nelle zone sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo
comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
puo' essere predisposto secondo le prescrizioni relative al
miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui
al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in
zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la
certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma
dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve
essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.
18. Il presente articolo sostituisce le norme in
materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai
termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di
concessione e di presentazione delle domande, che si
intendono come modificativi di quelle sopra indicati. Il
presente articolo sostituisce le norme in materia
incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di
versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di
presentazione delle domande, che si intendono come
modificative di quelle sopra indicate.
19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza
della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli
oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere
l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale
dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate
disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle
relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare
dietro esibizione di certificazione comunale attestante
l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono
in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune
nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad
attivita' di pubblica utilita' entro la data del 1°
dicembre 1994.
20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, i vincoli di inedificabilita' richiamati
dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non
comprendono il divieto transitorio di edificare previsto
dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'art. 12 del
decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68.
21. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le
attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle
relative norme di attuazione ad esclusione di quelle
relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il
versamento di questa.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
"Art. 32. (Misure per la riqualificazione urbanistica,
ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione
dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio,
nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle
occupazioni di aree demaniali)
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del
settore e' consentito, in conseguenza del condono di cui al
presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi
alla disciplina vigente.
2. La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento
della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformita' al
titolo V della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte
salve le competenze delle autonomie locali sul Governo del
territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio
del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente
articolo e dalle normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto
alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione
della presente normativa e per il coordinamento con la
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e
integrazioni, e con l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6.
7. Al comma 1 dell'art. 141 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.".
8. All'art. 141 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e'
inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al
prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel
termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita' , di sussidiarieta'
e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio".
9.
10. Per la realizzazione di un programma di interventi
di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto
idrogeologico e' destinata una somma di 20 milioni di euro
per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali
aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati,
predispone un programma operativo di interventi e le
relative modalita' di attuazione.
11.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di
50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa
stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le
demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai
comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art.
27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita' di
cui all'art. 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 e all'art. 41, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi
agli interventi di demolizione delle opere abusive anche
disposti dall'autorita' giudiziaria e per le spese
giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le
anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle
spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo
stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo
modalita' e condizioni stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme
riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di
mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione
comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le
somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle
modalita' stabilite, il Ministro dell'interno provvede al
reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le
relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da
trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attivita' di monitoraggio e di raccolta delle
informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio
di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale
dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le
regioni al fine di costituire un sistema informativo
nazionale necessario anche per la redazione della relazione
al Parlamento di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro
dell'interno, sono aggiornate le modalita' di redazione,
trasmissione, archiviazione e restituzione delle
informazioni contenute nei rapporti di cui all'art. 31,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. Per le suddette attivita' e' destinata
una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di
proprieta' dello Stato o facenti parte del demanio statale,
ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale,
nonche' dei terreni gravati da diritti di uso civico, il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da
parte dell'ente locale competente e' subordinato al
rilascio della disponibilita' da parte dello Stato
proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio,
rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprieta'
dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello
Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire
onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul
suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile
dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad
ottenere la disponibilita' dello Stato alla cessione
dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il
riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul
suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile
dello Stato deve essere presentata, tra l'11 novembre 2004
e il 10 dicembre 2004, alla filiale dell'Agenzia del
demanio territorialmente competente, corredata
dell'attestazione del pagamento all'erario della somma
dovuta a titolo di indennita' per l'occupazione pregressa
delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla
allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo
comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A
tale domanda deve essere allegata, in copia, la
documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai
commi 32 e 35. Entro il 30 aprile 2005, inoltre, deve
essere allegata copia della denuncia in catasto
dell'immobile e del relativo frazionamento.
16. La disponibilita' alla cessione dell'area
appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere
il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al
demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene
espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente entro il 31 maggio 2005. Resta
ferma la necessita' di assicurare, anche mediante
specifiche clausole degli atti di vendita o dei
provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento
dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente
diritto pubblico di passaggio.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui
all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la
disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a
mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al
patrimonio indisponibile dello Stato e' subordinata al
parere favorevole da parte dell'Autorita' preposta alla
tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al
patrimonio disponibile dello Stato devono essere
perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della
filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente previa presentazione da parte dell'interessato
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato
dall'ente locale competente, ovvero della documentazione
attestante la presentazione della domanda, volta ad
ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla
quale e' intervenuto il silenzio-assenso con l'attestazione
dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle
condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al
patrimonio disponibile e' determinato applicando i
parametri di cui alla Tabella B allegata al presente
decreto ed e' corrisposto in due rate di pari importo
scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31
dicembre 2005.
19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti
al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali e'
stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in
sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono
inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di
perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle
quali insistono le opere medesime.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del
diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio
dello Stato e del patrimonio indisponibile e' rilasciato a
cura della filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006,
previa presentazione della documentazione di cui al comma
18. Il diritto e' riconosciuto per una durata massima di
anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di
mercato.
21.
22.
23.
24.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e
integrazioni, come ulteriormente modificate dall'art. 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' dal presente
articolo, si applicano alle opere abusive che risultino
ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano
comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per
cento della volumetria della costruzione originaria o, in
alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette
disposizioni trovano altresi' applicazione alle opere
abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a
nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per
singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in
sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi
complessivamente i 3.000 metri cubi.
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le
tipologie di illecito di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero
territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla
lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonche' 4, 5
e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui
all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai
vincoli di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con la quale e' determinata la
possibilita', le condizioni e le modalita' per
l'ammissibilita' a sanatoria di tali tipologie di abuso
edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e
33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive
non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente
causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di
cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per
l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste
per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n.
3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilita' di concessione
onerosa dell'area di proprieta' dello Stato o degli enti
pubblici territoriali, con le modalita' e condizioni di cui
all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al
presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a
vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a
tutela degli interessi idrogeologici e delle falde
acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche' dei
parchi e delle aree protette nazionali, regionali e
provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di
dette opere, in assenza o in difformita' del titolo
abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche
e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge
o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai
sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto della legge 21
novembre 2000, n. 353, e indipendentemente
dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1
dell'art. 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune
subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree
boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi
dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria e'
sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili
anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno,
che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state,
nell'ultimo decennio, percorse da uno o piu' incendi
boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree
appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale,
nonche' nei terreni gravati da diritti di uso civico.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra
richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore
dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto
diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non
previsto dal presente decreto si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47, e al predetto art. 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi
posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti
di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla
sentenza definitiva di non luogo a procedere o di
proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere
conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria
degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di
condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli
accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate
nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera
del comune, il richiedente deve attestare, con
dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'art. 46
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi
pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli
416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto
di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad
alienare taluno di detti beni, puo' essere autorizzato,
altresi', dal medesimo giudice, sentito il pubblico
ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria
sospeso. In tal caso non opera nei confronti
dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di
cui al comma 29.
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito
edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e
dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al
comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre
2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione
di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al
comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per
la definizione del procedimento amministrativo relativo al
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e
possono prevederne, tra l'altro, un incremento
dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della
misura determinata nella tabella C allegata al presente
decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di
repressione degli abusi edilizi e per la promozione di
interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da
fenomeni di abusivismo edilizio, nonche' per l'attuazione
di quanto previsto dall'art. 23 della legge 28 febbraio
1985, n. 47.
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non
si applica quanto previsto dall'art. 37, comma 2, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli
oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di
sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del
100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli
insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori
sono determinati nella misura dei costi per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria necessarie, nonche' per gli interventi di
riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati
dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme
consortili, nell'ambito delle zone perimetrate, intendano
eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione
primaria, nel rispetto dell'art. 2, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e
integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate
dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo
complessivo quanto gia' versato, a titolo di anticipazione
degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al
presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell'art.
29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal
presente articolo, sono disciplinate le relative modalita'
di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata
dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi
dell'art. 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con allegata documentazione fotografica, dalla quale
risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei
lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi,
da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle
opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato
all'esercizio della professione attestante l'idoneita'
statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta
con norma regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di
definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente
corrisposta nonche' il decorso di trentasei mesi dalla data
da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti
di cui all'art. 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si
prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la
presentazione della documentazione di cui al comma 35,
della denuncia in catasto, della denuncia ai fini
dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute,
delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo
pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonche' il decorso del
termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione
di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a
titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini
previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente
corrisposta o e' stata determinata in forma dolosamente
inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo
abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni
richiamate all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli
oneri concessori, nonche' le relative modalita' di
versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 al presente
decreto.
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si
applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'art.
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si
applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il
rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati
dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie
di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande
di sanatoria edilizia puo' essere determinato
dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti
diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da
utilizzare con le modalita' di cui all'art. 2, comma 46,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attivita'
istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in
sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di
cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da
svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande
di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo,
nonche' ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni, e dell'art. 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,
il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio
dell'oblazione, ai sensi dell'art. 35, comma 14, della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e'
devoluto al comune interessato. Con decreto
interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalita' di applicazione del presente
comma.
42. All'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico
possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e
privati, con allegato un piano di fattibilita' tecnico,
economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al
finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere
di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero
urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della
sostenibilita' ambientale, economica e sociale, alla
coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle
varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate
dall'abusivismo edilizio.".
43. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e'
sostituito dal seguente: "32. Opere costruite su aree
sottoposte a vincolo.
1. Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per
opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo e'
subordinato al parere favorevole delle amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale
parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni
entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di parere, il richiedente puo' impugnare il
silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo
edilizio estingue anche il reato per la violazione del
vincolo. Il parere non e' richiesto quando si tratti di
violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura
o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento
delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni
sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo
la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64,
e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando possano
essere collaudate secondo il disposto del quarto comma
dell'art. 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che
prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi
pubblici, purche' non in contrasto con le previsioni delle
varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale
1° aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16,
17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive
modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano
minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al
comma 2, si applicano le disposizioni dell'art. 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma
1 si applica quanto previsto dall'art. 20, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza
competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o
alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta'
di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che
abiliti al godimento del suolo, il rilascio della
concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e'
subordinato anche alla disponibilita' dell'ente
proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni
previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del
suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilita'
all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene
espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro
il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La
richiesta di disponibilita' all'uso del suolo deve essere
limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto
della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie,
con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal
fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi
regionali, il valore e' stabilito dalla filiale
dell'Agenzia del demanio competente per territorio per gli
immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge
e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con
riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca
della costruzione aumentato dell'importo corrispondente
alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati, al momento della
determinazione di detto valore. L'atto di disponibilita',
regolato con convenzione di cessione del diritto di
superficie per una durata massima di anni sessanta, e'
stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal
versamento dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra
quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione
in sanatoria e' subordinato alla acquisizione della
proprieta' dell'area stessa previo versamento del prezzo,
che e' determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto
al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi
del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380".
43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo
concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n.
47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle
domande gia' presentate ai sensi delle predette leggi.
44. All'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole:
"l'inizio" sono inserite le seguenti: "o l'esecuzione".
45. All'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole:
" 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e
integrazioni" sono inserite le seguenti: " ,nonche' in
tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici".
46. All'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per le opere abusivamente
realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di
interesse particolarmente importante ai sensi degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, o su beni di interesse archeologico, nonche' per le
opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a
vincolo o di inedificabilita' assoluta in applicazione
delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della
regione, del comune o delle altre autorita' preposte alla
tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni
dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione,
anche avvalendosi delle modalita' operative di cui ai commi
55 e 56 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, sono incrementate del cento per cento.
48.
49.
49-bis. All'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Tali spese, limitatamente agli
esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella
competenza degli esercizi successivi a quello terminale,
sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il secondo
esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in
bilancio".
49-ter. L'art. 41 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 41. (Demolizione di opere abusive) - 1. Entro il
mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il
responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco
delle opere non sanabili per le quali il responsabile
dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla
demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato
dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al
comma 6 dell'art. 31. Nel medesimo termine le
amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela
trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da
eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il
nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante
abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il
verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale
titolo di occupazione dell'immobile. 2. Il prefetto, entro
trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma
1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto
trasferimento della titolarita' dei beni e delle aree
interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al
proprietario e al responsabile dell'abuso. 3. L'esecuzione
della demolizione delle opere abusive, compresa la
rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della
pubblica incolumita' , e' disposta dal prefetto. I relativi
lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne
sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e
finanziariamente idonee. Il prefetto puo' anche avvalersi,
per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche,
delle strutture tecnico-operative del Ministero della
difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata
d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ed il Ministro della difesa".
49-quater. All'art. 48 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:"
"3-ter. Al fine di consentire una piu' penetrante
vigilanza sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle
aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui
sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di
somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove e'
ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici
servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della
concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero
degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di
concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova
del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di
oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per
ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000
ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di
servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria da euro
2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della
azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei
contratti.
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24,
si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per
gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per
l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate
derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate,
per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio
dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unita'
previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei
Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri
relativi all'anno 2006 si provvede con quota parte delle
entrate recate dal presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici recante
"Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di
idoneita' statica delle costruzioni abusive (art. 35,
quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) ", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1985, n. 135.
- Si riporta il testo vigente del comma 4, dell'art.
16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016):
"Art. 16. Conferenza permanente e Conferenze regionali
Omissis.
4. Per gli interventi privati per quelli attuati dai
soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) ed e), e
comma 2, che necessitano di pareri ambientali,
paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in
aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali,
sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute
dal Vice commissario competente o da un suo delegato e
composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o
amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui
al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della
ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i
progetti di competenza, con le stesse modalita', poteri ed
effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente
ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle
apposite ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, per la
concessione dei contributi.".