Art. 2 
 
                       Accordi di cooperazione 
                 e convenzioni per diritto esclusivo 
 
  1. Al di fuori dei casi indicati all'art. 1, Invitalia, nell'ambito
delle funzioni ad essa attribuite dalle norme vigenti, puo' stipulare
convenzioni con le amministrazioni statali, regionali  e  locali  che
riguardino: 
  a) un accordo di cooperazione tra amministrazioni pubbliche  avente
i requisiti di cui all'art. 5, comma 6 del decreto legislativo del 18
aprile 2016, n. 50; 
  b) la prestazione di servizi aggiudicati  in  base  ad  un  diritto
esclusivo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo del 18 aprile
2016, n. 50, di cui Invitalia beneficia  in  virtu'  di  disposizioni
legislative  o  regolamentari  o   di   disposizioni   amministrative
pubblicate che siano compatibili con il  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  2. Gli atti di convenzione di cui  al  comma  1  hanno  gli  stessi
contenuti minimi indicati all'art. 1, comma 3, ad eccezione di quanto
previsto alle lettere b), c), d)  ed  e)  del  medesimo  comma.  Essi
inoltre indicano, oltre all'eventuale cofinanziamento  assicurato  da
Invitalia con risorse proprie, i seguenti contenuti: 
  a) per i casi di accordi di cooperazione di cui al comma 1, lettera
a), la finalita' di cooperazione tra i soggetti firmatari finalizzata
a garantire che i servizi pubblici che esse sono  tenuti  a  svolgere
siano  prestati  nell'ottica  di  conseguire  obiettivi   comuni,   e
l'indicazione  che  l'attuazione  di  tale  cooperazione   e'   retta
esclusivamente da considerazioni inerenti  all'interesse  pubblico  e
che i soggetti firmatari svolgono sul mercato aperto meno del 20  per
cento delle attivita' interessate dalla cooperazione; 
  b) per i casi di diritto esclusivo cui al comma 1, lettera  b),  le
disposizioni  legislative,  regolamentari  o  amministrative  da  cui
derivi il diritto esclusivo di Invitalia.