Art. 2 Accordi di cooperazione e convenzioni per diritto esclusivo 1. Al di fuori dei casi indicati all'art. 1, Invitalia, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dalle norme vigenti, puo' stipulare convenzioni con le amministrazioni statali, regionali e locali che riguardino: a) un accordo di cooperazione tra amministrazioni pubbliche avente i requisiti di cui all'art. 5, comma 6 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50; b) la prestazione di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, di cui Invitalia beneficia in virtu' di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2. Gli atti di convenzione di cui al comma 1 hanno gli stessi contenuti minimi indicati all'art. 1, comma 3, ad eccezione di quanto previsto alle lettere b), c), d) ed e) del medesimo comma. Essi inoltre indicano, oltre all'eventuale cofinanziamento assicurato da Invitalia con risorse proprie, i seguenti contenuti: a) per i casi di accordi di cooperazione di cui al comma 1, lettera a), la finalita' di cooperazione tra i soggetti firmatari finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire obiettivi comuni, e l'indicazione che l'attuazione di tale cooperazione e' retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico e che i soggetti firmatari svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attivita' interessate dalla cooperazione; b) per i casi di diritto esclusivo cui al comma 1, lettera b), le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative da cui derivi il diritto esclusivo di Invitalia.