IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi; Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; Visto il regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250 CEE della Commissione, la direttiva 90/496 CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto in particolare, l'art. 31, paragrafo 1, lettera a) del citato regolamento (UE) n. 1151/2012 che istituisce l'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» e prevede che tale indicazione sia utilizzata per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato in merito ai quali sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna; Visto il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»; Visto, in particolare, l'art. 2 del citato regolamento delegato (UE) n. 665/2014 che chiarisce quando gli alimenti per gli animali sono considerati provenire essenzialmente da zone di montagna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; Visto il decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017, recante «Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita' "prodotto di montagna"»; Considerato che l'art. 2, comma 4 del decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, d'intesa con le regioni e le province autonome, specifiche linee guida allo scopo di semplificare e rendere piu' agevole l'attivita' di controllo in ordine all'origine degli alimenti somministrati agli animali; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 12 luglio 2018; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto viene emanato ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017, di seguito «Decreto», con lo scopo di agevolare le attivita' di controllo legate all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto della montagna» per i prodotti di origine animale, fornendo le indicazioni per la verifica dei requisiti di conformita' sull'origine degli alimenti somministrati agli animali di allevamento. Sono fatte salve le norme in materia di igiene, preparazione e commercio dei mangimi previste dalla vigente normativa nazionale e UE. 2. Ai sensi del presente decreto s'intendono per: a) «Operatori»: i soggetti inclusi nella filiera di qualita' «prodotto di montagna», compresi gli allevatori di montagna, i produttori primari, i distributori/intermediari di alimenti per animali ed i mangimifici; b) «Allevamento di montagna»: unita' produttiva zootecnica ubicata in zona di montagna identificata dal codice ASL, costituita da animali da reddito anche di diversa specie, la cui produzione o i relativi prodotti trasformati sono destinati a recare l'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»; c) «Mangimi di montagna»: alimenti per animali, comprendenti anche le materie prime, prodotti in zone di montagna; d) «Produttore primario»: l'agricoltore che effettua la produzione primaria di mangime in zone di montagna; e) «Distributore/intermediario»: il commerciante o l'intermediario di mangimi di montagna; f) «Mangimificio»: il produttore/trasformatore/confezionatore di mangimi di montagna; g) «Fascicolo aziendale»: il fascicolo costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.