Art. 2 Requisiti di conformita' 1. Per i prodotti di origine animale, il termine «prodotto di montagna» puo' essere applicato se la porzione di mangimi prodotti in zona di montagna, somministrata agli animali e costituente la dieta annuale, espressa in percentuale sulla sostanza secca, non e' inferiore al: a) 50% per gli animali di allevamento diversi dai ruminanti e dai suini; b) 60% per i ruminanti; c) 25% per i suini. 2. Le percentuali sopra indicate di cui alle lettere a) e b) non si applicano agli animali transumanti nei periodi in cui sono allevati al di fuori delle zone di montagna.