Art. 2 
 
                      Requisiti di conformita' 
 
  1. Per i prodotti di  origine  animale,  il  termine  «prodotto  di
montagna» puo' essere applicato se la porzione di mangimi prodotti in
zona di montagna, somministrata agli animali e costituente  la  dieta
annuale,  espressa  in  percentuale  sulla  sostanza  secca,  non  e'
inferiore al: 
  a) 50% per gli animali di allevamento diversi dai ruminanti  e  dai
suini; 
  b) 60% per i ruminanti; 
  c) 25% per i suini. 
  2. Le percentuali sopra indicate di cui alle lettere a) e b) non si
applicano agli animali transumanti nei periodi in cui  sono  allevati
al di fuori delle zone di montagna.