Art. 3 
 
                  Adempimenti di carattere generale 
 
  1. Ai sensi dell'art.  4,  comma  1,  del  decreto,  gli  operatori
adottano un sistema di rintracciabilita' che consenta  di  verificare
l'utilizzazione della dicitura in conformita' ai  requisiti  previsti
dal decreto stesso. 
  Le indicazioni relative alla tracciabilita' dei mangimi di montagna
possono essere contenute nelle registrazioni previste dal regolamento
(UE) n. 183/2005. 
  Le  informazioni  previste   nel   presente   decreto   sono   rese
immediatamente disponibili su richiesta degli Organi di  controllo  e
possono essere fornite su supporto informatico o cartaceo. 
  In ogni fase i mangimi di montagna devono  essere  tenuti  distinti
dagli altri mangimi mediante la detenzione in appositi locali oppure,
se  detenuti  negli  stessi  locali,  mediante  l'apposizione  di  un
apposito cartello che specifichi: 
  a) la provenienza degli stessi da zone di montagna; 
  b) la percentuale di mangimi provenienti da zone di  montagna,  nel
caso che gli stessi siano miscelati con  altri  prodotti  di  origine
agricola non ottenuti in zone di montagna. 
  2.  Ogni  trasferimento/cessione  di   mangimi   di   montagna   e'
accompagnato dalla dichiarazione in allegato al presente decreto  che
ne costituisce parte integrante. La dichiarazione puo' essere omessa,
qualora le indicazioni presenti nella stessa, siano  riportate  sulla
documentazione commerciale che scorta  il  mangime  di  montagna.  La
dichiarazione, la documentazione commerciale e gli imballaggi  recano
il lotto di produzione o, se diverso, di confezionamento. 
  3.  La  documentazione  commerciale,  compresa   la   dichiarazione
allegata, deve essere conservata dagli operatori  per  almeno  cinque
anni.