Art. 3 Adempimenti di carattere generale 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto, gli operatori adottano un sistema di rintracciabilita' che consenta di verificare l'utilizzazione della dicitura in conformita' ai requisiti previsti dal decreto stesso. Le indicazioni relative alla tracciabilita' dei mangimi di montagna possono essere contenute nelle registrazioni previste dal regolamento (UE) n. 183/2005. Le informazioni previste nel presente decreto sono rese immediatamente disponibili su richiesta degli Organi di controllo e possono essere fornite su supporto informatico o cartaceo. In ogni fase i mangimi di montagna devono essere tenuti distinti dagli altri mangimi mediante la detenzione in appositi locali oppure, se detenuti negli stessi locali, mediante l'apposizione di un apposito cartello che specifichi: a) la provenienza degli stessi da zone di montagna; b) la percentuale di mangimi provenienti da zone di montagna, nel caso che gli stessi siano miscelati con altri prodotti di origine agricola non ottenuti in zone di montagna. 2. Ogni trasferimento/cessione di mangimi di montagna e' accompagnato dalla dichiarazione in allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante. La dichiarazione puo' essere omessa, qualora le indicazioni presenti nella stessa, siano riportate sulla documentazione commerciale che scorta il mangime di montagna. La dichiarazione, la documentazione commerciale e gli imballaggi recano il lotto di produzione o, se diverso, di confezionamento. 3. La documentazione commerciale, compresa la dichiarazione allegata, deve essere conservata dagli operatori per almeno cinque anni.