Art. 4 Adempimenti per tipologia di operatore 1. Allevatore di montagna. L'allevatore mette a disposizione degli Organi di controllo le informazioni relative: a) all'allevamento di montagna (numero, specie animale, codice ASL); b) alla dieta annuale adottata, specificando la razione alimentare espressa anche in sostanza secca, con l'indicazione delle quantita' e della tipologia di mangimi di montagna ed eventualmente di quelli non di montagna. Per gli allevamenti che utilizzano esclusivamente mangimi di montagna nell'alimentazione degli animali, il dato relativo alla sostanza secca non e' richiesto. Se l'approvvigionamento di mangimi di montagna avviene, anche in parte, nella stessa azienda di allevamento, l'allevatore, oltre a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale, dovra' mettere a disposizione degli Organi di controllo le seguenti informazioni: c) elenco dei terreni destinati alla produzione di alimenti da somministrare ai capi allevati, identificati dagli estremi catastali; d) piano colturale (superfici destinate a pascolo/coltivazione di foraggi e/o cereali e/o altro destinate all'alimentazione del bestiame) e i dati relativi alle produzioni ottenute nell'ultimo triennio. Gli approvvigionamenti extra aziendali di mangimi di montagna devono risultare da apposita documentazione (documentazione commerciale e/o dichiarazione come da allegato al presente decreto). 2. Allevatore di montagna che opera con metodo di produzione biologico. Il requisito di conformita' di cui al precedente art. 2 si considera rispettato qualora l'azienda di allevamento soddisfi le seguenti condizioni: sia certificata come biologica ai sensi del regolamento (CE) 834/2007 del 28 giugno 2007; e le superfici dell'azienda destinate a pascolo e alla produzione di mangimi, come da fascicolo aziendale, siano collocate in zona di montagna. 3. Produttore primario. Il produttore primario, oltre a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale, deve mettere a disposizione degli Organi di controllo almeno le seguenti informazioni: a) elenco dei terreni destinati alla produzione di mangimi, identificati dagli estremi catastali; b) piano colturale (superfici destinate a pascolo/coltivazione di foraggi e/o cereali e/o altro destinate all'alimentazione del bestiame) e i dati relativi alle produzioni ottenute nell'ultimo triennio. Il produttore primario, nelle registrazioni tenute ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005, allegato I, parte A II punto 2 lettera e), riporta altresi' elementi che correlano i mangimi di montagna prodotti in azienda con quelli ceduti. 4. Intermediari/distributori. Gli intermediari/distributori, in relazione ai mangimi di montagna ceduti, oltre alla documentazione attestante la cessione, devono possedere un'adeguata documentazione giustificativa relativa alle forniture. 5. Mangimificio. Il mangimificio che produce/confeziona mangimi di montagna deve tenere una tracciabilita' dei mangimi di montagna introdotti, lavorati, confezionati, ceduti/trasferiti. Nella documentazione di tracciabilita' devono essere presenti elementi che correlano i mangimi di montagna in ingresso, con quelli lavorati e/o confezionati e quelli in uscita.