Art. 4 
 
               Adempimenti per tipologia di operatore 
 
1. Allevatore di montagna. 
  L'allevatore mette a disposizione  degli  Organi  di  controllo  le
informazioni relative: 
  a) all'allevamento di  montagna  (numero,  specie  animale,  codice
ASL); 
  b) alla dieta annuale adottata, specificando la razione  alimentare
espressa anche in sostanza secca, con l'indicazione delle quantita' e
della tipologia di mangimi di montagna ed eventualmente di quelli non
di  montagna.  Per  gli  allevamenti  che  utilizzano  esclusivamente
mangimi  di  montagna  nell'alimentazione  degli  animali,  il   dato
relativo alla sostanza secca non e' richiesto. 
  Se l'approvvigionamento di mangimi di montagna  avviene,  anche  in
parte, nella stessa azienda di  allevamento,  l'allevatore,  oltre  a
mantenere  aggiornato  il  fascicolo  aziendale,  dovra'  mettere   a
disposizione degli Organi di controllo le seguenti informazioni: 
  c) elenco dei terreni destinati  alla  produzione  di  alimenti  da
somministrare ai capi allevati, identificati dagli estremi catastali; 
  d) piano colturale (superfici destinate a  pascolo/coltivazione  di
foraggi  e/o  cereali  e/o  altro  destinate  all'alimentazione   del
bestiame) e i dati  relativi  alle  produzioni  ottenute  nell'ultimo
triennio. 
  Gli approvvigionamenti  extra  aziendali  di  mangimi  di  montagna
devono   risultare   da   apposita   documentazione   (documentazione
commerciale e/o dichiarazione come da allegato al presente decreto). 
2. Allevatore  di  montagna  che  opera  con  metodo  di   produzione
  biologico. 
  Il requisito  di  conformita'  di  cui  al  precedente  art.  2  si
considera rispettato qualora l'azienda  di  allevamento  soddisfi  le
seguenti condizioni: 
    sia certificata come biologica  ai  sensi  del  regolamento  (CE)
834/2007 del 28 giugno 2007; 
  e 
    le superfici dell'azienda destinate a pascolo e  alla  produzione
di mangimi, come da fascicolo aziendale, siano collocate in  zona  di
montagna. 
3. Produttore primario. 
  Il produttore primario, oltre a mantenere aggiornato  il  fascicolo
aziendale, deve mettere a  disposizione  degli  Organi  di  controllo
almeno le seguenti informazioni: 
  a)  elenco  dei  terreni  destinati  alla  produzione  di  mangimi,
identificati dagli estremi catastali; 
  b) piano colturale (superfici destinate a  pascolo/coltivazione  di
foraggi  e/o  cereali  e/o  altro  destinate  all'alimentazione   del
bestiame) e i dati  relativi  alle  produzioni  ottenute  nell'ultimo
triennio. 
  Il produttore primario, nelle registrazioni  tenute  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 183/2005, allegato I, parte A II punto 2  lettera
e), riporta altresi' elementi che correlano  i  mangimi  di  montagna
prodotti in azienda con quelli ceduti. 
4. Intermediari/distributori. 
  Gli intermediari/distributori, in relazione ai mangimi di  montagna
ceduti, oltre alla  documentazione  attestante  la  cessione,  devono
possedere un'adeguata  documentazione  giustificativa  relativa  alle
forniture. 
5. Mangimificio. 
  Il mangimificio che produce/confeziona  mangimi  di  montagna  deve
tenere  una  tracciabilita'  dei  mangimi  di  montagna   introdotti,
lavorati, confezionati, ceduti/trasferiti. 
  Nella  documentazione  di  tracciabilita'  devono  essere  presenti
elementi che correlano i mangimi di montagna in ingresso, con  quelli
lavorati e/o confezionati e quelli in uscita.