Art. 5 Disposizioni transitorie e finali 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua la verifica sull'implementazione delle disposizioni dello stesso e, se del caso, con decreto direttoriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, adotta le misure atte a migliorare e semplificare l'attivita' di controllo in ordine all'origine degli alimenti somministrati agli animali. 2. L'allegato al presente decreto puo' essere modificato con decreto direttoriale, sentite le regioni e le province autonome. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 20 luglio 2018 Il direttore generale: Abate