Art. 5 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Entro un anno dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua la
verifica sull'implementazione delle disposizioni dello stesso  e,  se
del  caso,  con   decreto   direttoriale,   sentita   la   Conferenza
Stato-Regioni, adotta le misure  atte  a  migliorare  e  semplificare
l'attivita'  di  controllo  in  ordine  all'origine  degli   alimenti
somministrati agli animali. 
  2. L'allegato  al  presente  decreto  puo'  essere  modificato  con
decreto direttoriale, sentite le regioni e le province autonome. 
  3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 20 luglio 2018 
 
                                         Il direttore generale: Abate