Art. 3 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Gli obblighi di cui al presente decreto decorrono dalla data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  ad
eccezione   della    categoria    merceologica    25    (manutenzione
strade-servizi e forniture) il cui obbligo e' differito di  un  anno,
fatti salvi le programmazioni gia' avviate sulla base  degli  accordi
sanciti nel Tavolo dei soggetti aggregatori  e  gli  interventi  gia'
programmati dalle regioni alla data  di  entrata  in  vigore  per  la
categoria 25. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 11 luglio 2018 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Conte            
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
           Tria 

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2018 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1597