Art. 3 Entrata in vigore 1. Gli obblighi di cui al presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione della categoria merceologica 25 (manutenzione strade-servizi e forniture) il cui obbligo e' differito di un anno, fatti salvi le programmazioni gia' avviate sulla base degli accordi sanciti nel Tavolo dei soggetti aggregatori e gli interventi gia' programmati dalle regioni alla data di entrata in vigore per la categoria 25. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 luglio 2018 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1597