Art. 2 
 
        Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
 
  1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare sono trasferite le  funzioni  esercitate  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri in materia  di  coordinamento  e  monitoraggio
degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1  e  2
del  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. 
  2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  all'articolo  2  del
decreto-legge  n.  136  del  2013,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: «presso la Presidenza del  Consiglio
dei  ministri»  a  «Ministro  della  difesa»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «presso il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare un Comitato interministeriale,  presieduto  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno,
dal Ministro delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dal
Ministro della salute,  dal  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e dal Ministro della difesa»; 
    b) al comma 2, le parole: «, su  proposta  del  Ministro  per  la
coesione territoriale,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  sulla
proposta del Ministro delegato per  il  Sud»  e  le  parole  da:  «un
rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri»   a
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare»
sono sostituite dalle  seguenti:  «un  rappresentante  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  che  la
presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato  per  il  Sud,
del Ministero dell'interno, del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La segreteria del Comitato di cui al  comma  1  e  il  supporto
tecnico per la Commissione di cui al comma 2  sono  assicurati  dalle
strutture organizzative del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del  territorio  e  del  mare,  nell'ambito  delle   risorse   umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e
comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.». 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare esercita altresi' le funzioni gia'  attribuite  alla  Presidenza
del Consiglio dei  ministri  in  materia  di  contrasto  al  dissesto
idrogeologico e di difesa e  messa  in  sicurezza  del  suolo,  ferme
restando quelle  di  coordinamento  interministeriale  proprie  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. All'articolo 7, comma  8,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  le  parole  «di
concerto  con  la  struttura   di   missione   contro   il   dissesto
idrogeologico  appositamente  istituita  presso  la  Presidenza   del
Consiglio» sono soppresse e il comma 9 e' abrogato. ((All'articolo 1,
comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le  parole:  "della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione  contro
il dissesto idrogeologico e  per  lo  sviluppo  delle  infrastrutture
idriche, sulla base di  un  accordo  di  programma  sottoscritto  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base di un  accordo  di  programma  sottoscritto  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e le
parole: "d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri"  sono
sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.)) 
  4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera c) sono inserite  le
seguenti: 
    «c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare e  l'uso
efficiente delle risorse, fatte salve  le  competenze  del  Ministero
dello sviluppo economico; 
    c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del
danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;»; 
    b) all'articolo 37, comma 1, le parole:  «,  comma  5-bis,»  sono
soppresse. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e  sentito  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ((da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,))  si  provvede  alla
puntuale quantificazione delle  risorse  finanziarie  allocate  e  da
allocare presso la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per  lo
svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo. 
  6. Le risorse di cui al comma  5,  ((gia'  trasferite  al  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e disponibili,))
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con la legge
di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021,  le  risorse
finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti  capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare. 
  7.  ((Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato ai sensi dell'articolo 4-bis,)) si provvede ad  adeguare  le
strutture organizzative del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  8. Dalle disposizioni di cui  al  presente  articolo  non  derivano
nuovi  o  maggiori   oneri   a   carico   della   finanza   pubblica.
All'attuazione del presente articolo  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  1  e  2  del
          decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136   (Disposizioni
          urgenti  dirette  a  fronteggiare  emergenze  ambientali  e
          industriali  ed  a  favorire   lo   sviluppo   delle   aree
          interessate), convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          febbraio  2014,  n.  6  (Disposizioni  urgenti  dirette   a
          fronteggiare  emergenze  ambientali  e  industriali  ed   a
          favorire lo sviluppo delle aree interessate): 
              «Art. 1 (Interventi urgenti per garantire la  sicurezza
          agroalimentare in Campania).  -  1.  Il  Consiglio  per  la
          ricerca e la  sperimentazione  in  agricoltura,  l'Istituto
          superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,
          l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia  regionale  per
          la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo  gli
          indirizzi comuni e le priorita' definite con direttiva  dei
          Ministri delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          della salute, d'intesa  con  il  presidente  della  Regione
          Campania, da adottare entro quindici giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le   indagini
          tecniche per la  mappatura,  anche  mediante  strumenti  di
          telerilevamento,  dei  terreni   della   Regione   Campania
          destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale
          esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti  e
          smaltimenti abusivi anche mediante combustione. Le indagini
          di cui  al  presente  comma  sono  svolte  unitamente  alla
          verifica e alla ricognizione dei dati in  materia  gia'  in
          possesso degli enti competenti. I risultati delle  indagini
          tecniche  per  la  mappatura  dei  terreni  e  i   relativi
          aggiornamenti   sono   pubblicati   nei    siti    internet
          istituzionali dei  Ministeri  competenti  e  della  Regione
          Campania. 
              1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle
          contaminazioni esistenti nella Regione Campania, l'Istituto
          superiore di sanita'  analizza  e  pubblica  i  dati  dello
          studio  epidemiologico  "Sentieri"  relativo  ai  siti   di
          interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al  2009  e
          aggiorna  lo  studio  per  le  medesime  aree,   stabilendo
          potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in
          merito ai  registri  delle  malformazioni  congenite  e  ai
          registri dei tumori, e fornendo  dettagli  in  merito  alla
          sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai  casi
          di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili.
          Tali attivita' sono svolte  con  il  supporto  dell'Agenzia
          regionale  per  la  protezione  ambientale  della   Regione
          Campania  secondo  gli  indirizzi  comuni  e  le  priorita'
          definiti  con  direttiva  dei  Ministri   delle   politiche
          agricole alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e della  salute,  d'intesa
          con il presidente della Regione Campania, da adottare entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del  presente  decreto.  All'attuazione  del
          presente  comma  si  provvede   con   le   risorse   umane,
          strumentali e finanziarie gia' disponibili  a  legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              2. Nello  svolgimento  delle  attivita'  di  rispettiva
          competenza, gli enti di cui al comma  1  possono  avvalersi
          del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri,  del  Corpo
          forestale dello Stato, del  Comando  Carabinieri  politiche
          agricole e  alimentari,  del  Corpo  delle  capitanerie  di
          porto,  dell'Ispettorato  centrale   della   tutela   della
          qualita' e della repressione frodi dei prodotti alimentari,
          dell'Istituto superiore di  sanita',  dell'Agenzia  per  le
          erogazioni  in  agricoltura,  dell'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, dell'Istituto geografico militare,  di  organismi
          scientifici ed  enti  di  ricerca  pubblici  competenti  in
          materia e anche delle strutture  e  degli  organismi  della
          Regione Campania. In particolare, l'Istituto  nazionale  di
          economia agraria, nell'ambito delle proprie risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, conduce un'analisi sulle prospettive  di  vendita
          dei prodotti agroalimentari  delle  aree  individuate  come
          prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1,  verificando
          le  principali  dinamiche  del  rapporto  tra  la  qualita'
          effettiva  dei  prodotti  agroalimentari  e   la   qualita'
          percepita dal consumatore  ed  elaborando  un  modello  che
          individui le caratteristiche che  il  consumatore  apprezza
          nella scelta  di  un  prodotto  agroalimentare.  Il  nucleo
          operativo ecologico dei  Carabinieri,  il  Corpo  forestale
          dello Stato, il comando Carabinieri  politiche  agricole  e
          alimentari, il comando  Carabinieri  per  la  tutela  della
          salute assicurano, per le  finalita'  di  cui  al  presente
          articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai  terreni
          in proprieta', nel possesso o comunque nella disponibilita'
          di soggetti privati. 
              3. Le amministrazioni centrali e locali sono  tenute  a
          fornire agli istituti e all'agenzia di cui  al  comma  1  i
          dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilita'. 
              4. I titolari di diritti di  proprieta'  e  di  diritti
          reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle
          indagini dirette di cui al presente articolo sono obbligati
          a consentire  l'accesso  ai  terreni  stessi.  Ai  suddetti
          soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la
          richiesta di accesso ai  terreni.  Nel  caso  sia  comunque
          impossibile, per causa imputabile ai  soggetti  di  cui  al
          primo periodo, l'accesso ai terreni, questi  sono  indicati
          tra i terreni di cui al comma 6, primo  periodo.  Per  tali
          terreni, la revoca dell'indicazione  puo'  essere  disposta
          con  decreto  dei  Ministri   delle   politiche   agricole,
          alimentari e forestali,  dell'ambiente,  della  tutela  del
          territorio e del mare e della salute,  solo  dopo  che  sia
          stato  consentito  l'accesso,  se  dalle  risultanze  delle
          indagini sia dimostrata  l'idoneita'  di  tali  fondi  alla
          produzione agroalimentare.  Con  decreti  interministeriali
          dei  Ministri  delle  politiche  agricole,   alimentari   e
          forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del
          mare e della salute puo' essere disposta,  su  istanza  dei
          soggetti interessati,  la  revoca  dell'indicazione  tra  i
          terreni di cui al comma  6,  qualora  sia  stata  posta  in
          essere  la  bonifica  o  sia  stata  rimossa  la  causa  di
          indicazione per provate e documentate motivazioni. 
              5. Entro sessanta giorni dall'adozione della  direttiva
          di cui al comma 1, gli enti di  cui  al  medesimo  comma  1
          presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari
          e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare e della salute una relazione con i risultati delle
          indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche
          una proposta sui  possibili  interventi  di  bonifica,  sui
          tempi e sui costi relativi ai terreni e alle acque di falda
          indicati come prioritari dalla  medesima  direttiva.  Entro
          trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al
          primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima,
          con  ulteriore  direttiva  dei  Ministri  delle   politiche
          agricole alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e della  salute,  d'intesa
          con il presidente della Regione  Campania,  possono  essere
          indicati altri terreni della  Regione  Campania,  destinati
          all'agricoltura  o  utilizzati  ad  uso   agricolo,   anche
          temporaneo, negli ultimi venti  anni,  da  sottoporre  alle
          indagini tecniche ai sensi del presente  articolo.  In  tal
          caso, nei successivi novanta giorni, gli  enti  di  cui  al
          comma 1 presentano con le  medesime  modalita'  di  cui  al
          primo periodo una relazione riguardante i restanti  terreni
          oggetto dell'indagine. 
              6.   Entro   i   quindici   giorni   successivi    alla
          presentazione dei risultati delle indagini  rispettivamente
          di cui al primo  e  al  terzo  periodo  del  comma  5,  con
          distinti  decreti  interministeriali  dei  Ministri   delle
          politiche agricole, alimentari e forestali,  dell'ambiente,
          della tutela del territorio e del mare e della salute  sono
          indicati, anche tenendo conto  dei  principi  di  cui  agli
          articoli 14 e 15  del  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,  i
          terreni della  Regione  Campania  che  non  possono  essere
          destinati alla produzione agroalimentare ma  esclusivamente
          a  colture  diverse  in  considerazione   delle   capacita'
          fitodepurative. Con i  decreti  di  cui  al  primo  periodo
          possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a
          determinate  produzioni  agroalimentari.  Ove,  sulla  base
          delle indagini  di  cui  al  comma  5,  non  sia  possibile
          procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai
          sensi del presente comma, con i decreti  di  cui  al  primo
          periodo possono  essere  altresi'  indicati  i  terreni  da
          sottoporre  ad  indagini  dirette,  da  svolgere,   secondo
          l'ordine di priorita' definito nei medesimi decreti,  entro
          i centoventi giorni  successivi  alla  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale  dei  predetti  decreti  per  i  terreni
          classificati, sulla base delle indagini,  nelle  classi  di
          rischio piu' elevate, e entro  i  successivi  duecentodieci
          per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, puo' essere
          disposto,  nelle  more  dello  svolgimento  delle  indagini
          dirette, il divieto  di  commercializzazione  dei  prodotti
          derivanti dai terreni rientranti nelle  classi  di  rischio
          piu' elevato, ai sensi del principio di precauzione di  cui
          all'art. 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28  gennaio
          2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
          i  principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione
          alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
          alimentare e fissa  procedure  nel  campo  della  sicurezza
          alimentare. Sulla base di tali ulteriori indagini,  con  le
          modalita'   di   cui   al   primo   periodo,   si   procede
          all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del
          primo e del secondo periodo. 
              6.1. Le indagini di cui al  presente  articolo  possono
          essere estese,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente,  con  direttiva  dei  Ministri  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  della  salute,
          d'intesa con  il  presidente  della  Regione  Campania,  ai
          terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine  ai
          sensi  del  comma  5,  in   quanto   coperti   da   segreto
          giudiziario,  ovvero  oggetto  di  sversamenti  resi   noti
          successivamente alla chiusura  delle  indagini  di  cui  al
          comma 5. Nelle direttive di  cui  al  presente  comma  sono
          indicati i termini per lo svolgimento  delle  indagini  sui
          terreni di cui al primo periodo e  la  presentazione  delle
          relative  relazioni.  Entro   i   quindici   giorni   dalla
          presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui
          al comma 6. 
              6-bis. Ai  titolari  di  diritti  di  proprieta'  e  di
          diritti reali di  godimento  o  del  possesso  dei  terreni
          oggetto delle indagini di cui al presente articolo, che  si
          oppongono alla concessione dell'accesso ai terreni  stessi,
          o nel caso in cui l'impossibilita' di  accesso  ai  terreni
          sia  imputabile  agli  stessi   soggetti,   e'   interdetto
          l'accesso a finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi
          natura per le attivita' economiche  condotte  sui  medesimi
          terreni per tre anni. 
              6-ter. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti  e
          delimitati da una chiara segnaletica e sono  periodicamente
          e sistematicamente controllati dal  Corpo  forestale  dello
          Stato. All'attuazione del presente comma il Corpo forestale
          dello Stato provvede con le risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie gia'  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
          comunque, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              6-quater.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui
          all'art. 1, comma 143, della legge  24  dicembre  2012,  n.
          228,  e  successive   modificazioni,   per   l'anno   2014,
          limitatamente alle  sole  vetture  destinate  all'attivita'
          ispettiva   e   di   controllo,   non   si   applica   alle
          amministrazioni statali di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo,  nei   limiti   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente e  comunque  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica,  subordinatamente   alla
          verifica      dell'indisponibilita'       di       cessione
          all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei
          depositi del Dipartimento  della  protezione  civile  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco della Regione Campania. 
              6-quinquies. La  Regione  Campania,  al  termine  degli
          adempimenti   previsti   dal   presente   articolo,   anche
          attraverso la stipulazione di  contratti  istituzionali  di
          sviluppo di cui  all'art.  6  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, sentite  le
          organizzazioni di categoria,  puo'  approvare  un  organico
          programma d'incentivazione per  l'utilizzo  di  colture  di
          prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale. 
              6-sexies. All'art. 166 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              "4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  sentiti  i
          competenti istituti di ricerca,  definisce,  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, i parametri fondamentali  di  qualita'  delle
          acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari  e  le
          relative modalita' di verifica, fatto salvo quanto disposto
          dall'art.  112  del  presente  decreto  e  dalla   relativa
          disciplina di attuazione e anche considerati  gli  standard
          di qualita', di cui al decreto legislativo 16  marzo  2009,
          n. 30, nonche' gli esiti delle indagini e  delle  attivita'
          effettuati ai sensi del medesimo decreto  legislativo.  Con
          il regolamento  di  cui  al  presente  comma  si  provvede,
          altresi', alla  verifica  ed  eventualmente  alla  modifica
          delle norme tecniche per il riutilizzo delle  acque  reflue
          previste dal regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003,
          n. 185». 
              6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della  presente  disposizione,  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  del   bilancio   dello   Stato,   e'   disciplinata
          l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato
          al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di  contrasto
          alle  attivita'  illecite  di  gestione  dei  rifiuti,  con
          particolare riferimento al territorio campano. 
              Art. 2 (Azioni e interventi di monitoraggio,  anche  di
          tipo sanitario, nei territori della Regione Campania e  nei
          comuni di Taranto e Statte). - 1. Al  fine  di  determinare
          gli indirizzi per l'individuazione o  il  potenziamento  di
          azioni e interventi di prevenzione del danno  ambientale  e
          dell'illecito ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni
          nucleari, tutela e bonifica nei  terreni,  nelle  acque  di
          falda e nei pozzi della Regione Campania indicati ai  sensi
          dell'art. 1, comma 6, e'  istituito  (presso  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un
          Comitato   interministeriale,   presieduto   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          composto dal Ministro delegato per  il  Sud,  dal  Ministro
          dell'interno,  dal  Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari, forestali e del  turismo,  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della  salute,
          dal Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  dal
          Ministro  della  difesa).  Il  presidente   della   Regione
          Campania partecipa di diritto ai lavori  del  Comitato.  Al
          Comitato spetta altresi' la  supervisione  delle  attivita'
          della Commissione di cui al comma 2. 
              2. Sulla base degli indirizzi  stabiliti  dal  Comitato
          interministeriale di cui al comma 1, previa  valutazione  e
          idonea pubblicazione dei dati  e  delle  informazioni  gia'
          acquisiti da  parte  del  medesimo  Comitato,  al  fine  di
          individuare   o   potenziare   azioni   e   interventi   di
          monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di  falda  e
          nei pozzi della Regione Campania, come  indicati  ai  sensi
          dell'art. 1,  comma  6,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  (,  sulla  proposta  del  Ministro
          delegato per il Sud) entro trenta giorni dall'adozione  del
          primo decreto di cui  al  medesimo  art.  1,  comma  6,  e'
          istituita una commissione composta  da  (un  rappresentante
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare, che la  presiede,  e  da  un  rappresentante  del
          Ministro delegato per il Sud, del  Ministero  dell'interno,
          del  Ministero   delle   politiche   agricole   alimentari,
          forestali   e   del   turismo),   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute,
          del Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  della
          Regione Campania, nonche' dall'incaricato del  Governo  per
          il contrasto  del  fenomeno  dei  roghi  di  rifiuti  nella
          Regione Campania  e  delle  problematiche  connesse  e  dal
          commissario delegato di cui all'art. 11 dell'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4  agosto
          2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  195  del  21
          agosto 2010.  Ai  componenti  della  commissione  non  sono
          corrisposti  gettoni,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri
          emolumenti  comunque  denominati.   La   commissione   puo'
          avvalersi  di  esperti  di  chiara  fama  scelti   tra   le
          eccellenze    accademiche     e     scientifiche,     anche
          internazionali; agli esperti non sono corrisposti  gettoni,
          rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
              3. La segreteria del Comitato di cui al comma  1  e  il
          supporto tecnico per la commissione di cui al comma 2  sono
          assicurati  dalle  strutture  organizzative  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e comunque  senza  nuovi
          oneri per la finanza pubblica. 
              4. La commissione di cui al  comma  2,  entro  sessanta
          giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma  1
          e  per  il  perseguimento  delle  finalita'  ivi  previste,
          avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'art.
          1, comma 1, nonche'  dell'incaricato  del  Governo  per  il
          contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti  nella  Regione
          Campania e delle problematiche connesse e  del  commissario
          delegato di cui all'art. 11 dell'ordinanza  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  n.  3891  del  4  agosto  2010,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  21  agosto
          2010,  adotta  e  successivamente  coordina  un   programma
          straordinario e  urgente  di  interventi  finalizzati  alla
          tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti
          nonche' alla rivitalizzazione economica dei territori,  nei
          terreni della Regione Campania indicati ai sensi  dell'art.
          1,  comma  6.  La  commissione  deve   inoltre   prevedere,
          nell'ambito degli interventi  di  bonifica  e  riequilibrio
          dell'ecosistema,    l'utilizzo    di    sistemi    naturali
          rigenerativi  e  agroecologici,   attraverso   piante   con
          proprieta'  fitodepurative  previste   dalla   legislazione
          vigente. Tra  i  soggetti  attuatori  degli  interventi  di
          bonifica, sono individuate anche  le  societa'  partecipate
          dalla regione che operano in tali ambiti. Il programma puo'
          essere realizzato anche attraverso la stipula di  contratti
          istituzionali di sviluppo, di cui all'art.  6  del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88. La commissione riferisce
          periodicamente   al   Comitato   interministeriale    sulle
          attivita'  di  cui   al   presente   comma.   Il   Comitato
          interministeriale  predispone  una  relazione  con  cadenza
          semestrale, da trasmettere alle Camere, avente  ad  oggetto
          il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in
          sicurezza dei siti inquinati, dello  stato  di  avanzamento
          specifico dei lavori e dei progetti nonche'  il  rendiconto
          delle risorse finanziarie  impiegate  e  di  quelle  ancora
          disponibili. Le opere e gli  interventi  di  bonifica  sono
          attuati unicamente  facendo  ricorso  a  bandi  a  evidenza
          pubblica. 
              4-bis. Ai sensi  della  convenzione  sull'accesso  alle
          informazioni, la partecipazione del  pubblico  ai  processi
          decisionali  e  l'accesso   alla   giustizia   in   materia
          ambientale,  fatta  ad  Aarhus  il  25  giugno  1998,  resa
          esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, su  iniziativa
          degli enti locali interessati e della Regione Campania,  al
          fine di facilitare la comunicazione,  l'informazione  e  la
          partecipazione   dei   cittadini   residenti   nelle   aree
          interessate, possono essere costituiti consigli  consultivi
          della comunita' locale nei quali sia garantita la  presenza
          di rappresentanze dei cittadini  residenti,  nonche'  delle
          principali organizzazioni agricole e  ambientaliste,  degli
          enti locali e della Regione Campania. I  cittadini  possono
          coadiuvare l'attivita' di tali consigli consultivi mediante
          l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video. La
          Regione Campania trasmette  le  deliberazioni  assunte  dai
          consigli   consultivi   della   comunita'    locale    alla
          Commissione, che le valuta ai  fini  dell'assunzione  delle
          iniziative  di  competenza,  da   rendere   pubbliche   con
          strumenti idonei. 
              4-ter. Anche ai  fini  degli  opportuni  interventi  di
          bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello
          sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole
          alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e  successive  modificazioni,  adotta  il  regolamento
          relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale
          e  di  messa  in  sicurezza,   d'emergenza,   operativa   e
          permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e
          all'allevamento,  di   cui   all'art.   241   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              4-quater.   La   Regione    Campania,    su    proposta
          dell'Istituto superiore di sanita',  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, definisce, nei limiti  delle  risorse
          di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e  2015,  anche
          ai  fini  dei  conseguenti   eventuali   accertamenti,   la
          tipologia di esami per la prevenzione e  per  il  controllo
          dello stato  di  salute  della  popolazione  residente  nei
          comuni,  con  esclusione  dei  comuni  capoluogo,  di   cui
          all'art. 2, comma 1, della  direttiva  dei  Ministri  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente  e
          della tutela del territorio  e  del  mare  e  della  salute
          adottata ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  del  presente
          decreto, che risultino interessati da inquinamento  causato
          da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi  di  rifiuti,
          in esito ai lavori del gruppo di cui all'art. 1,  comma  3,
          della citata direttiva. 
              4-quinquies.   La   regione   Puglia,    su    proposta
          dell'Istituto superiore di sanita',  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, definisce, nei limiti  delle  risorse
          di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e  2015,  anche
          ai fini dei conseguenti eventuali  accertamenti,  modalita'
          di offerta di esami per la prevenzione e per  il  controllo
          dello stato  di  salute  della  popolazione  residente  nei
          comuni di Taranto e di Statte. 
              4-sexies.  Gli  esami  previsti  ai  commi  4-quater  e
          4-quinquies sono effettuati senza alcuna  compartecipazione
          alla spesa da parte dei pazienti. 
              4-septies.  Il  Ministero  della  salute,  sentiti   le
          Regioni  Campania  e  Puglia  e  l'Istituto  superiore   di
          sanita', stabilisce le modalita' con cui sono trasmessi, in
          forma aggregata, i dati raccolti nel corso delle  attivita'
          di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. 
              4-octies. Per le attivita' di cui ai commi  4-quater  e
          4-quinquies e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25
          milioni di euro e, per l'anno 2015, la spesa di 25  milioni
          di  euro,   a   valere   sulle   risorse   complessivamente
          finalizzate all'attuazione dell'art.  1,  comma  34,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal  fine  vincolate,  da
          destinare alle Regioni Campania e Puglia ad integrazione di
          quelle  ad  esse  spettanti.  Al  riparto   delle   risorse
          integrative di cui al primo periodo tra le Regioni Campania
          e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. 
              5. All'attuazione del programma  straordinario  urgente
          di cui al comma 4 si provvede, nell'anno 2014,  nel  limite
          delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della
          riprogrammazione delle linee di  intervento  del  piano  di
          azione coesione della Regione Campania,  sulla  base  delle
          procedure di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge  28
          giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse di cui  al  presente
          comma sono integrate  con  quelle  finalizzate  allo  scopo
          nell'ambito dei programmi  dei  fondi  strutturali  europei
          2014-2020 concernenti la Regione  Campania  e  della  quota
          nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione  relativa
          alla medesima regione,  determinata  con  la  delibera  del
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          di cui all'art. 1, comma 8, della legge 27  dicembre  2013,
          n. 147. 
              5-bis. Fino alla conclusione degli interventi di cui al
          presente comma, una quota del Fondo unico giustizia, di cui
          all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, da determinare con il decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 7,  del
          decreto-legge 16 settembre 2008, n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  novembre  2008,  n.  181,  e
          successive modificazioni, concorre  alla  realizzazione  di
          interventi prioritari di messa in sicurezza e  di  bonifica
          della Regione Campania. La quota di cui al primo periodo e'
          determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e
          dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle
          attivita' finanziarie confiscati a seguito  dell'emanazione
          di sentenze definitive o  dell'applicazione  di  misure  di
          prevenzione ai sensi del codice  delle  leggi  antimafia  e
          delle misure di prevenzione, di cui al decreto  legislativo
          6 settembre  2011,  n.  159,  nell'ambito  di  procedimenti
          penali a  carico  della  criminalita'  organizzata  per  la
          repressione dei reati di cui agli articoli 259  e  260  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  commessi  nel
          territorio della Regione Campania. 
              5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  2000/60/CE  del  23
          ottobre  2000  che  istituisce  un  quadro   per   l'azione
          comunitaria in  materia  di  acque,  nella  concessione  di
          contributi   e   finanziamenti   previsti   dai   programmi
          comunitari finanziati con fondi strutturali, e'  attribuita
          priorita'  assoluta  agli  investimenti  in  infrastrutture
          irrigue e di  bonifica  finalizzati  a  privilegiare  l'uso
          collettivo  della  risorsa  idrica,  in  sostituzione   del
          prelievo privato di acque da falde superficiali e  profonde
          nelle Province di Napoli e Caserta. 
              6.  Agli  oneri  derivanti  dalla  effettuazione  delle
          indagini di cui all'art. 1, commi 1, 5 e 6, nel  limite  di
          100.000 euro nel 2013 e di  3.900.000  euro  nel  2014,  si
          provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro
          nel 2014, con le risorse  europee  disponibili  nell'ambito
          del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013
          finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni
          contaminati e, quanto a un milione di euro nel 2014, con le
          risorse europee disponibili nell'ambito  del  programma  di
          sviluppo    rurale    Campania    2007-2013     finalizzate
          all'assistenza tecnica.». 
              - Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3,  dell'art.  2
          del decreto-legge n. 136  del  2013  (Disposizioni  urgenti
          dirette a fronteggiare emergenze ambientali  e  industriali
          ed a favorire lo sviluppo  delle  aree  interessate),  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              «Art. 2 (Azioni e interventi di monitoraggio, anche  di
          tipo sanitario, nei territori della Regione Campania e  nei
          comuni di Taranto e Statte). - 1. Al  fine  di  determinare
          gli indirizzi per l'individuazione o  il  potenziamento  di
          azioni e interventi di prevenzione del danno  ambientale  e
          dell'illecito ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni
          nucleari, tutela e bonifica nei  terreni,  nelle  acque  di
          falda e nei pozzi della Regione Campania indicati ai  sensi
          dell'art. 1, comma 6,  e'  istituito  presso  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un
          Comitato   interministeriale,   presieduto   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          composto dal Ministro delegato per  il  Sud,  dal  Ministro
          dell'interno,  dal  Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari, forestali e del  turismo,  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della  salute,
          dal Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  dal
          Ministro della difesa. Il presidente della Regione Campania
          partecipa di diritto ai lavori del  Comitato.  Al  Comitato
          spetta  altresi'  la  supervisione  delle  attivita'  della
          Commissione di cui al comma 2. 
              2. Sulla base degli indirizzi  stabiliti  dal  Comitato
          interministeriale di cui al comma 1, previa  valutazione  e
          idonea pubblicazione dei dati  e  delle  informazioni  gia'
          acquisiti da  parte  del  medesimo  Comitato,  al  fine  di
          individuare   o   potenziare   azioni   e   interventi   di
          monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di  falda  e
          nei pozzi della Regione Campania, come  indicati  ai  sensi
          dell'art. 1,  comma  6,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,sulla proposta del Ministro delegato
          per il Sud entro  trenta  giorni  dall'adozione  del  primo
          decreto di cui al medesimo art. 1, comma  6,  e'  istituita
          una commissione composta da un rappresentante del Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          la presiede, e da un rappresentante del  Ministro  delegato
          per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle
          politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   del
          Ministero della salute, del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali  e  della  Regione  Campania,  nonche'
          dall'incaricato del Governo per il contrasto  del  fenomeno
          dei  roghi  di  rifiuti  nella  Regione  Campania  e  delle
          problematiche connesse e dal commissario  delegato  di  cui
          all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
          ministri n.  3891  del  4  agosto  2010,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010. Ai componenti
          della commissione non sono corrisposti  gettoni,  compensi,
          rimborsi spese o altri emolumenti comunque  denominati.  La
          commissione puo' avvalersi di esperti di chiara fama scelti
          tra  le  eccellenze  accademiche  e   scientifiche,   anche
          internazionali; agli esperti non sono corrisposti  gettoni,
          rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
              3. La segreteria del Comitato di cui al comma  1  e  il
          supporto tecnico per la commissione di cui al comma 2  sono
          assicurati  dalle  strutture  organizzative  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e comunque  senza  nuovi
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma  8  e  9,  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164 (Misure urgenti per l'apertura  dei  cantieri,
          la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
          del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del
          dissesto idrogeologico e per  la  ripresa  delle  attivita'
          produttive): 
              «Art. 7  (Norme  in  materia  di  gestione  di  risorse
          idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3  aprile
          2006,  n.  152,  per  il  superamento  delle  procedure  di
          infrazione  2014/2059,  2004/2034  e  2009/2034,   sentenze
          C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10  aprile  2014;
          norme di accelerazione degli interventi per la  mitigazione
          del rischio idrogeologico e per l'adeguamento  dei  sistemi
          di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
          urbani; finanziamento  di  opere  urgenti  di  sistemazione
          idraulica  dei  corsi  d'acqua  nelle  aree   metropolitane
          interessate da fenomeni  di  esondazione  e  alluvione).  -
          (Omissis). 
              8. Al fine di fronteggiare le situazioni di  criticita'
          ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni
          di  esondazione  e  alluvione,   previa   istruttoria   del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare dei Ministri, e'  assegnata  alle  regioni,  la  somma
          complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle  risorse
          del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per  interventi  di
          sistemazione idraulica dei corsi d'acqua. 8-bis. Al comma 3
          dell'art. 185 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:   "i
          sedimenti spostati all'interno di acque superficiali"  sono
          inserite  le  seguenti:  "o  nell'ambito  delle  pertinenze
          idrauliche». 
              9. (Abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  comma  1074,  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              1074. Gli interventi di cui al comma 1073, lettera  b),
          sono individuati  nell'ambito  di  un  programma  nazionale
          approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, sulla  base  di  un
          accordo   di   programma    sottoscritto    dal    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          dal presidente della regione  o  della  provincia  autonoma
          interessata  al  programma  nazionale  di  investimento.  I
          presidenti  delle  regioni  o   delle   province   autonome
          interessate  possono  essere  autorizzati   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  a
          stipulare appositi mutui di  durata  massima  quindicennale
          sulla base di criteri di  economicita'  e  di  contenimento
          della  spesa,  con  oneri  di  ammortamento  a  carico  del
          bilancio  dello  Stato,  con  la  Banca  europea  per   gli
          investimenti,  con  la  Banca  di  sviluppo  del  Consiglio
          d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti  S.p.a.
          e con i soggetti autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'
          bancaria ai sensi del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, compatibilmente con  gli  obiettivi
          programmati di finanza pubblica e nel limite delle  risorse
          allo  scopo  destinate  in  sede  di  riparto   del   Fondo
          rifinanziato  ai  sensi  del  comma  1072.   Le   rate   di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo Stato.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 2 del decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni).  -
          (Omissis). 
              2.  Al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  sono  attribuite  le  funzioni  e   i   compiti
          spettanti allo Stato relativi  alla  tutela  dell'ambiente,
          del territorio e dell'ecosistema, con particolare  riguardo
          alle seguenti materie: 
                a)  individuazione,  conservazione  e  valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari  esteri
          e della cooperazione internazionale, della  Convenzione  di
          Washington (CITES) e dei relativi  regolamenti  comunitari,
          della difesa del mare e  dell'ambiente  costiero,  e  della
          comunicazione ambientale; 
                b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
          siti inquinati; tutela delle  risorse  idriche  e  relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole e forestali; 
                c) promozione di politiche  di  sviluppo  durevole  e
          sostenibile, nazionali e internazionali; 
                c-bis)  politiche  di   promozione   per   l'economia
          circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le
          competenze del Ministero dello sviluppo economico; 
                c-ter) coordinamento  delle  misure  di  contrasto  e
          contenimento  del  danno  ambientale  e  di  ripristino  in
          sicurezza dei siti inquinati; 
                d)  sorveglianza,  monitoraggio  e   recupero   delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della  collettivita'  e  all'impatto   sull'ambiente,   con
          particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione
          delle   violazioni   compiute   in   danno   dell'ambiente,
          prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento  atmosferico,
          acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; 
                e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
          valori naturali e ambientali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 37, comma 1 del decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero  si  articola
          in un numero non superiore a sei direzioni  generali,  alla
          cui individuazione ed organizzazione si provvede  ai  sensi
          dell'art.   4,   sentite   le   organizzazioni    sindacali
          maggiormente rappresentative. Le direzioni sono  coordinate
          da un segretario generale. Al conferimento dell'incarico di
          cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'art. 19
          (...) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».